CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1981
Cassazione n. 25601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1981 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in data 09/07/2025, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rieti (eliminando la pena pecuniaria, e confermando nel resto); rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in pejus; ritenuto che la prospettazione difensiva sia del tutto priva di fondamento, avendo la Corte territoriale accolto il motivo di appello concernente l'applicabilità della pena alternativa, e non della pena congiunta, ed avendo adeguatamente motivato in ordine sia alla ritenuta congruità della quantificazione della pena detentiva, sia alla insussistenza delle condizioni per applicare la pena dell'ammenda (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle el,mmende P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA],A,..t.7 Sezi, in 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE -Ali DIZIARIO Dott.ssa Kat4 Clemente