CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni ventidue, mesi sei di reclusione e mesi otto di arresto, ricorre in cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano indicata in epigrafe. Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena per gravi motivi di salute, ex art. 147 cod. pen., nelle forme della detenzione domiciliare, inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, avrebbe omesso la motivazione, non valutando adeguatamente la situazione sanitaria del soggetto e rigettando illegittimamente l'auspicata effettuazione di perizia. 2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto interamente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già congruamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza impugnata. Invero, il provvedimento evidenzia come il soggetto venga adeguatamente gestito - sotto il profilo sanitario - in ambiente detentivo, venendo sottoposto a tutte le terapie necessarie. A fronte di una motivazione logica ed esente da spunti di contraddittorietà, le argomentazioni difensive appaiono reiterative e assertive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 gennai