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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 32831/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2331/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL]., che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] P.L.R.P.T., elettivamente domiciliata in NAPOLI , [OSCURATO:PERSONA] N.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n.6572/2023 depositata il 27/06/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2331/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL]., che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] P.L.R.P.T., elettivamente domiciliata in NAPOLI , [OSCURATO:PERSONA] N.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n.6572/2023 depositata il 27/06/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 32831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris