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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30411/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 956/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA]Aquino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo segmento del ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato perc:hé prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di Questa Corte, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Sez.

U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174).

Rilevato che il secondo segmento del ricorso - cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comnia 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, ma si limita ad una generica contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 956/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA]Aquino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo segmento del ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato perc:hé prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di Questa Corte, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174). Rilevato che il secondo segmento del ricorso - cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comnia 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, ma si limita ad una generica contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 30411/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris