CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 22713/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del GIP TRIBUNALE di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il GIP del Tribunale di ReggioCalabria, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 125/2025 Reg. Es. GIP), ha rigettatol’istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo formatosi in forzadella sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il26/11/2015, deducendosi la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alprecedente giudizio celebrato dall’autorità giudiziaria belga;Che a fondamento del rigetto il Tribunale ha: anzitutto evidenziato la preclusione dellaquestione del ne bis in idem, in quanto riproposta in executivis nei termini già introdotti evalutati nel giudizio di cognizione conclusosi con la pronuncia in espiazione, donde laviolazione del principio secondo il quale l’incidente di esecuzione non possa essere piegatoin funzione di ottenere una rinnovata verifica di profili già esaminati nel merito; in ogni caso,ha escluso la sussistenza del requisito dell’identità del fatto storico richiesto dall’art. 649 cod.proc. pen., emergendo dal casellario giudiziale e dagli atti processuali che la sentenzairrevocabile pronunciata dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione ad associazione finalizzata altraffico di stupefacenti ex art. 74 t.u.stup. e a condotte di trasporto di stupefacenti, inserite inun programma criminoso di durata compreso tra il maggio 2001 e l’ottobre 2002, laddove,invece, il procedimento definito dall’Autorità giudiziaria belga ha avuto ad oggetto lamovimentazione e il riciclaggio di somme di denaro ritenute provenienti da queste attivitàdelinquenziali; condotte, quindi, che si collocano “in una fase cronologicamente successiva”aventi “una autonoma fisionomia naturalistica rispetto alla partecipazione al sodalizio e alleoperazioni di traffico della sostanza” (pagg. 1-2 ord. imp.), a nulla rilevando la coincidenzadelle persone o l’identità della matrice economica del denaro posto che l’attività di reimpiegodel profitto del reato costituisce un segmento distinto dalla sua produzione (pag. 2 ord. imp.);Che il ricorso – che lamenta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione almancato riconoscimento del requisito dell’identità del fatto storico – propone censure nonconsentite in questa sede e comunque manifestamente infondate in quanto attinenti ad unaquestione, come già rettamente rilevato nell’ordinanza impugnata, preclusa dal giudicatoformatosi anche in tema di esclusione del bis in idem, come già rilevato da questa Corte(cfr.Cass., Sez. 6, n. 6252 del 25/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in motiv. che,rispetto alla dedotta “violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 74comma 2, D.p.r. n. 309 del 1990 e degli artt. 110, 112 n. 1 c.p. per l'erronea applicazionedell'art. 649 c.p.p. e 54 ss. del regolamento di applicazione del Trattato di Schenghen”, hadichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la suddetta sentenza della Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le seguenti motivazioni: «Il dedotto ne bis inidem è stato risolto da entrambi i giudici di merito in base ad argomentazioni che neescludono la configurabilità poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato in Belgio per riciclaggio didanaro pur proveniente dal traffico di stupefacente, fatto del tutto diverso rispetto a quelli peri quali è stato giudicato e condannato in Italia. Le censure, pertanto, non sono altro chedirette a contestare valutazioni di merito correttamente espresse dal giudice d'appello ecoerenti con le risultanze processuali esposte nella sentenza. Il ragionamento probatoriodella Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa- con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita nonpotesse essere ricostruita nel senso indicato dall'imputato e poi sulle risposte ai punti criticidella ricostruzione operata dal giudice di primo grado»);Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze ivi contenute sonomanifestamente infondate e in ogni caso non consentite in questa sede, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]