CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 21623/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Rovigo per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n.4 cod. pen., con condanna della ricorrente alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis. - è manifestamente infondato in quanto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio .del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); nel caso in esame la pena base è stata determinata nel minimo e l'aumento per la recidiva è assolutamente contenuto, cosicché la motivazione offerta dalla Corte territoriale è adeguata;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]