CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 28624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28886/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]Assisi, in persona del Parroco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14/4, sc. A, , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenzaCommissione Tributaria Regionale della Liguria n. 630 del 28.4.2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione del processo. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] d’Assisi in Genova ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] , in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento (n. 558311R) notificato dal Comune di Genova in recupero di Ici 2007 su alcuni immobili adibiti ad abitazione del Parroco e di personale religioso, nonché a supporto delle attività di culto. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che era onere della Parrocchia fornire la prova della dedotta causa di esenzione Ici ex art.7 co.1 lett.d) d.lgs 504/92, e che tale prova non era stata fornita (non essendo a questo fine dirimente la sola documentazione fotografica allegata). Ha resistito con controricorso e memoria il Comune di Genova. § 2. In prossimità dell’adunanza camerale già fissata per il 28.6.2022, la Parrocchia ricorrente depositava memoria con la quale deduceva di aver definito la controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, ed in relazione alRegolamento adottato dal Comune di Genova ai sensi dello stesso art. 6, c. 16, cit.. Osservava tuttavia questa Corte (ord. interlocutoria n. 36025/22) che: diversamente da quanto assume la parte risulta, però, che l’istanza di definizione agevolata è stata presentata ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss., conv. in l. n. 172 del 2017, ed in relazione al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016; dalla documentazione prodotta emerge, ad ogni modo, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazione dell’agente di riscossione, concernente l’importo dovuto ai fini della definizione ed il relativo piano di rateizzazione (che è stato integralmente rispettato); dalla prodotta documentazione non è dato desumere, però, se, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo sia riferibile (anche) all’avviso di accertamento (n. 558311R) che, relativo all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007, è in contestazione tra le parti . Ciò considerato, veniva disposta l’acquisizione di informazioni presso il Comune di Genova in ordine alla effettiva definizione agevolata degli importi di cui allo specifico avviso di accertamento in contestazione, invitando ad ogni modo la parte ricorrente a formalizzare la rinuncia al ricorso. § 3. Con atto 25.2.2023 la Parrocchia ricorrente, in ottemperanza a quanto sopra, precisava di aver definito la lite ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss., conv. in l. n. 172 del 2017, ed in relazione al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, con avvenuto versamento di quanto a questo titolo dovuto, comprensivo anche dell'importo relativo all'Ici 2007 come portato nell'avviso di accertamento n. 558311 R oggetto del giudizio. Dichiarava di rinunciare pertanto al ricorso a spese compensate. In data 7.3.2023 il Comune di Genova depositava la richiesta relazione informativa, confermando a sua volta l’avvenuta definizione della pendenza tributaria in questione. A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate. La causa – sopravvenuta e conciliativa - di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art.13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n.228 del 2012. PQM Dichiara estinto il processo; Compensa le spese. Così deciso nell