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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33183/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena base in relazione alla ritenuta recidiva e al diniego delle circostanze generiche in relazione al reato di cui art. 72 comma 5,dpr 309/90.

Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione.

Sotto un primo profilovi- Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596).

Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni riguardanti il trattamento sanzionatorio effettuato in ragione dei criteri offerti dalla stessa norma incriminatrice e dalle regole generali di cui al'art.133 commi 1 e 2 cod.pen. (gravità del reato e capacità a delinquere desunta dai precedenti penali): la sanzione penale è stata determinata sulla scorta di parametri edittali non minimi.

In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza e, d'altro canto, ha evidenziato i precedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine in modo tale da precludere beneficio.

La motivazione appare congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata nel presente giudizio di legittimità anche con riferimento alla ritenuta recidiva All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende

2. che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena base in relazione alla ritenuta recidiva e al diniego delle circostanze generiche in relazione al reato di cui art. 72 comma 5,dpr 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione. Sotto un primo profilovi- Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni riguardanti il trattamento sanzionatorio effettuato in ragione dei criteri offerti dalla stessa norma incriminatrice e dalle regole generali di cui al'art.133 commi 1 e 2 cod.pen. (gravità del reato e capacità a delinquere desunta dai precedenti penali): la sanzione penale è stata determinata sulla scorta di parametri edittali non minimi. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di meritevolezza e, d'altro canto, ha evidenziato i precedenti penali del prevenuto come espressione di capacità criminale e perseveranza nel crimine in modo tale da precludere beneficio. La motivazione appare congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata nel presente giudizio di legittimità anche con riferimento alla ritenuta recidiva All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende 2. che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
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