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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35361/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Coorte d'appello di Sassari indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 bis CdS.

Deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.545 bis cod. proc. pen. in ordine al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della applicazione delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della L. n. 689 del 24 novembre 1981.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al lavoro di pubblica utilità, la sentenza impugnata ha richiamato il divieto imposto dall'art. 186, comma 9 bis CdS, avendo l'imputato provocato un incidente stradale.

In ordine alla applicazione delle altre pene sostitutive, i giudici di merito hanno ritenuto non sussistessero le condizioni avuto riguardo alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La Corte territoriale ha richiamato i plurimi precedenti specifici del ricorrente, connotanti una personalità negativa, nonchè la oggettiva gravità del fatto, concludendo per la inapplicabilità di sanzioni sostitutive in ragione della dimostrata inaffidabilità dell'imputato, con la conseguente inidoneità delle predette sanzioni a prevenire la reiterazione di ulteriori reati.

Orbene, l'applicazione delle pene sostitutive attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e, se la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede.

E' stato già chiarito da questa Corte di legittimità che anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale».

Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 4 - n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm).

Alla luce di quanto esposto, è evidente che la Corte territoriale ha congruamente argomentato in ordine agli aspetti sopra indicati.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Coorte d'appello di Sassari indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 bis CdS. Deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.545 bis cod. proc. pen. in ordine al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della applicazione delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della L. n. 689 del 24 novembre 1981. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al lavoro di pubblica utilità, la sentenza impugnata ha richiamato il divieto imposto dall'art. 186, comma 9 bis CdS, avendo l'imputato provocato un incidente stradale. In ordine alla applicazione delle altre pene sostitutive, i giudici di merito hanno ritenuto non sussistessero le condizioni avuto riguardo alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha richiamato i plurimi precedenti specifici del ricorrente, connotanti una personalità negativa, nonchè la oggettiva gravità del fatto, concludendo per la inapplicabilità di sanzioni sostitutive in ragione della dimostrata inaffidabilità dell'imputato, con la conseguente inidoneità delle predette sanzioni a prevenire la reiterazione di ulteriori reati. Orbene, l'applicazione delle pene sostitutive attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e, se la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. E' stato già chiarito da questa Corte di legittimità che anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 4 - n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). Alla luce di quanto esposto, è evidente che la Corte territoriale ha congruamente argomentato in ordine agli aspetti sopra indicati. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30
Sentenza Cassazione n. 35361/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris