CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OORE13T) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S> Letti i ricorsi presentati nell'interesse di glés-~o( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate per ciascun ricorrente; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, pOssono essere trattati congiuntamente; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo di concreta specificità, specie nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma e 161, secondo comma cod. pen. e con la consolidata gidrisprudenza di legittimità; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto dispoto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495); che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e, dunque, ai fini dell'apPlicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); che, pertanto, in considerazione del massimo della pena edittale prevista dall'art. 648 cod. pen. e dell'aumento di un quarto di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione massimo corrisponde, nel caso di specie, ad anni dieci; che, inoltre, considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione indicato in sentenza e non specificamente contestato dai ricorrenti che non l'hanno preso in considerazione, il tempo necessario a prescrive il reato non era ancora maturato al momento della pronuncia impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione, ove si indica un periodo di 175 giorni per il rinvio dell'udienza dal 4 maggio 2016 al 26 ottobre 2016, in effetti causativo di una sospensione del termine essendo stato postergato l'esame dell'imputato su istanz del difensore);che, peraltro, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d Ila eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); • rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrhissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.