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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16738/2024

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ma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.”, con sede in Roma, in persona del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Lombardia il 26 luglio 2021, n. 2907/12/2021; [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2 02 4 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 26 luglio 2021, n. 2907/12/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica catastale - co n il ri pristino de i mappal i originari in categoria D/5 in luogo del proposto frazionamento deimedesimi in un mappale in categoria D/5 e di tre mappali in categoria A/10 – per una porzione costituita da due piani sotto terra e quattro piani fuori terra (in catasto con le particelle graffate 4260 sub. 510 e 4303 sub. 514 del foglio 9) del fabbricato ubicato in Brescia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, sviluppato su otto livelli (di cui sei fuori terra e due sotto terra), all’esito di procedura “DOCFA”dell’anno 2016 (per una diversa distribuzione degli ambienti interni), ha accolto l’ appell o proposto in via principale dalla “ [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].” e rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza depositat a dalla Commissione tributaria p rovinciale di Brescia 16 novembre 2018, n. 858/03/2018, con co mpensazione d elle spese giudiziali;

2. il giudice di appello hariformato l a decision e di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di annullare l’atto impositivo, sul presupposto che la rettifica catastale fosse in giustificata in relazione alle diverse e specifiche caratteristiche degli uffici direzionali (in categoria A/10)rispetto ai locali operativi (in categoria D/5);3. la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ” ha resistito con controricorso;

4. la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato atre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica catastale non era giustificata in considerazione delle peculiari caratteristiche degli uffici direzionali (in categoria A/10) che, essendo destinati all’esercizio di attività di gestione e consulenza, erano stati separati sul piano materiale e funzionale dai locali operativi, che erano destinati all’esercizio dell’attività bancaria “classica” (in categoria D/5); 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che larettifica catastal e era stata in adeguatamente motivat a; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente si era correttamente avvalsa della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per separare gli uffici direzionali dai locali operativi , «creando delle nuove unità immobiliari che, se fossero cedute ad altro diverso soggetto, sarebbero pacificamente ricondotte alle categorie A/10 o C/1, benché l’Ufficio abbia diversamente (quanto immotivatamente) opinato», senza tener conto che la porzione di fabbricato in questione non conteneva impianti interessati dalla citata legge;

2. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione , derivandone l’assorbimento del terzo motivo; 2.1 secondo il tenore della censura, la sentenza impugnata «viola i generali principi in materia di accatastamento degli immobili», giacché «l’immobile in questione, per le caratteristiche oggettive etipologiche, deve essere classificato nel gruppo delle categorie speciali e nonordinarie, in quanto trattasi, nel caso di specie, di immobile costruito ed adibito a speciali esigenze di un’attività “bancaria” e non suscettibile di altra destinazione senza radicali trasformazioni » , con la conseguenza che, «come riscontrato in esito alsopralluogo del 22 novembre 2017, è stata inequivocabilmente accertata, nel casoconcreto, l’esistenza di un’unica unità immobiliare, avente unicità reddituale efunzionale»; 2.2 il mezzo attinge l’articolata motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che : « Ebbene, è del tutto evidente che la categoria D/5 che l’Agenzia pretende di estendere all’intero immobile sia destinata ad abbracciare fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze legate all’attività bancaria, come tali “non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni” (“requisito” desumibile dalla sottocategoria residua prevista sub lett.

“D/7”) e non, invece, le comuni agenzi(e) bancarie o quelle assicurative che devono rientrare, secondo il concetto dell’ordinarietà prevalente (cioè non occasionale), in una delle categorie dei gruppi A (tipicamente A/10) o C (tipicamente C/1), in base alle caratteristiche costruttive e all’uso appropriato di specie.

La categoria D/5 si riferisce invece a quei locali qualificabili come “banca”che sono dotati di “impianti” o strutture specificamente (e imprescindibilmente) rivolte allo svolgimento dell’attività bancaria in senso “classico”, quali (a titolo meramente esemplificativo) caveau, cassette di sicurezza, bussole d’ingresso, bancomat, casse continue ... etc. , strutture che per definizionenon sono suscettibili di destinazione diversa se non a seguito di radicali (cioè irreversibili).

Sono infatti tali “impianti” o “imbullonati” che conferiscono allo stesso quel quid pluris insuscettibile di una destinazione diversa che ne consente la caratterizzazione (divenendo altresì indici di una diversa capacità contributiva, sussunta sotto specie di diversa rendita catastale).

BNL, dal momento in cui ha proceduto a separare i piani relativi agli uffici direzionali, ha di fatto scorporato unaparte dell’immobile che non abbisogna di alcun intervento di radicale trasformazione per procedere, per esempio, alla vendita di tali particelle con destinazione d’uso “uffici”.

Ha quindi correttamente operato nell’ambito della L. n. 208/2015 (la cosiddetta “svuota impianti”), creando delle nuove unità immobiliari che,se fossero cedute ad altro diverso soggetto, sarebbero pacificamente ricondotte alle categorie A/10 o C/1, benché l’Ufficio abbia diversamente (quanto immotivatamente) opinato.

Meritevoli di accoglimento sono dunque tutte le doglianze e i motivi dedotti in giudizio dalla Contribuente, che ha costantemente affermato che gli spazi dedicati agli uffici direttivi abbiano ormai assunto una autonoma caratterizzazione catastale, che deriva dalla separazione degli impianti che, invece, tipicamente “giustificano” la permanenza sotto la categoria D/5 degli ambienti riservati alle attività bancarie che, come tali, non poterebbero essere ceduti ad altro soggetto esercente la medesima attività terziaria (se non a seguito di significativi interventi di adattamento e trasformazione. (...) Alla luce del quadro di riferimento, è del tutto evidente che gli uffici dirigenziali collocati nell’immobile bresciano debbano considerarsi come un cespiteindipendente, dal momento che gli stessi non sono dedicati ad attività bancarie“classiche”, ma piuttosto a rapporti di agenzia, consulenza e gestione dei clienti cheesulano dalla necessità di strutture e impianti specifici e non destinabili ad altra attività»; 2.3 tuttavia, il giudice di appello non ha tenuto conto del combinato disposto degli artt. 8, 40, 61 e 63 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, a tenore dei quali: «ART. 8 - La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolaritàdelle loro caratteristiche»; «art. 40 - Si accerta come distinta unit à immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente»; « ART. 61 - Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»; «63 - Ad una unit à immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che èprevalente nella formazione del reddito»; 2.4 secondo la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006, n. 4 (§ 3.2.1) «fattore discriminante (...) è costituito dalla specifica finalizzazione dell’immobile ad “attività industriale o commerciale”, prevista dall’art. 8 del Regolamento, approvato con DPR 1° dicembre 1949, n. 1142.

Peraltro, già in precedenza il RDL 13 aprile 1939, n. 652, istitutivo del catasto edilizio urbano, aveva già previsto che gli opifici, i fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, destinati a teatri, cinematografi ed alberghi, nonché più in generale i fabbricati costruiti per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magazzini, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) costituissero un distinto gruppo di categorie, da denunciare ed accertare con specifiche modalità rispetto al patrimonio immobiliare “ordinario”.

Detta innovativa locuzione, attesa la natura del provvedimento in cui è inserita, non poteva avere che carattere interpretativo della specifica finalizzazione ad “attività industriale o commerciale”, prevista dalle normative istitutive e regolamentari del catasto edilizio urbano.

Nondimeno la stessa ha influenzato nel tempo l’adozione di prassi, che hanno individuato nell’esistenza o meno di un “fine di lucro”, correlato spesso alla natura del soggetto, il “criterio” discriminante anche per il classamento nelle categorie del gruppo D, ovvero in quelle del gruppo E»; inoltre, «il quadro generale delle categorie - pubblicato nel 1942 in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE – (...) introduce, per alcune categorie dei gruppi B, C, e D, il concetto del “fine di lucro”»; 2.5 secondo la tabella delle categorie catastali, la categoria D/5 si riferisce ad «Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)», con la specificazione che si tratta di «immobili destinati ad attività del settore terziario provvisti di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria»; mentre la categoria D/10 si riferisce a «Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»; 2.6 in base alle suddette istruzioni: «Si censiscono in categoria A/10 gli uffici o studi privati utilizzati nell' ordinarietà, da liberi professionisti (notai, commercialisti, dentisti, ecc.) aventi consistenze anche notevoli.

Si censiscono in categoria D/8 quei fabbricati costruiti o adattatiper speciali esigenze di un'attività commerciale, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Elemento discriminante può essere il contesto in cui è sita l'unità immobiliare (ad esempio unufficio in contesto abitativo andrà censito in Cat."A/10"; una palazzina uffici comprendente un intero stabile, avente la stessa destinazione appartenente alla stessa ditta, andrà censita in Cat.

"D/8"»; 2.7 su tali premesse, dunque, si comprende senz’altro l a rettifica della categoria attribuita agli uffici direzionali, con il ripristino della categoria D/5, non essendo consona la categoria A/10per la destinazione all’attività bancaria;2.8peraltro, nemmeno è pertinente il richiamo all’osservanza della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, secondo la sentenza impugnata, consentirebbe di separare - con un’autonoma classificazione sul piano catastale , anche in vista dell’eventualità di una futura cessione ad altri soggetti - gli spazi dedicati ad uffici direttivi dagli impianti caratterizzanti la permanenza sotto la categoria D/5 degli ambienti riservati all’attività bancaria; 2.9l’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: « A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento»; e che: «Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; 2.10 con una tecnica legislativa “ per esclusione ” , tale disposizione descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di “imbullonati”; la scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 2.11 l a nozione normativa di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale « prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.

È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo» (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 2.12la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabilea tutti quei beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari” – rientrino nella tipologia generale dei «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo» ( Cass., Sez. 5^,18 luglio 2022, n. 22551); 2.13nel caso in esame, si tratta di un’unità immobiliare che la contribuente ha descritto, in controricorso, come porzione di un fabbricato «comprendente i due piani interrati ed il piano terra destinati all’esercizio di attività bancaria, nonché del primo e del secondo piano adibiti ad uso uffici»; 2.14in subiecta materia, la c ircolare emanata dal Ministero delle Finanze l’1 febbraio 2016, n. 2/E, ha chiarito chel’art. 1, comma 21, della citata legge ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita, e quali, al contrario, siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica -da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo; 2.15il legislatore ha previsto, all’art. 1, comma 22, della citata legge, che:«A decorrere dal 1 ° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»; 2.16 come è stato c orrettamente chiarito dal la predetta circolare, si tratta di una rideterminazionepreordinata al fine di realizzare l’uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione; l’aggiornamento catastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri deve avvenire, attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; a tal fine è stata adeguata la procedura “DOCFA” per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al [OSCURATO:PERSONA], considerata l’esigenza di monitorare tali variazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di effettuare le specifiche comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, previste dall’art. 1, comma 24, della citata legge; la richiamata c ircolare ha affermato che tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita con l’esclusione degli eventuali componenti impiantistici che non sono più oggetto di stima diretta; nella nuova procedura “DOCFA”è stata introdotta un’ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata «dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a cui è automaticamente connessa la causale «rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015»; 2.17la previsione normativa di cui all’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si innesta, dunque, sulla originaria procedura “DOCFA”con la conseguenza che il regime degli oneri probatori resta invariato; va riaffermato, pertanto, in tema di classamento di immobili, il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; 2.18 n el caso in esame , la sentenza impugnata si è palesemente discostata dai principi enunciati, avendo ritenuto che la normativa in tema di “imbullonati” giustificasse la separazione (mediante frazionamento catastale ) degli uffici direzionali con l’attribuzione della categoria A/10, sull’erroneo presupposto che «gli stessi non sono dedicati ad attività bancarie “classiche”, ma piuttosto a rapporti di agenzia, consulenza e gestione dei clienti che esulano dalla necessità di strutture e impianti specifici e non destinabili ad altra attività», e quindi ad un complesso di operazioni «che pare invece pacificamente riconducibile ad altro tipo di attività professionale, coerente per dotazione di impianti e finiture con la categoria A/10», là dove tale classificazione non era coerente con la permanente destinazione dei locali – nonostante le opere di ristrutturazione -ad attività strumentali ed accessorie all’attività bancaria, la quale imponeva i l ripristino della categoria D/5, anche in considerazione della esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature al solo fine della «rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti» (art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); 2.19 in conclusione, il collegio ritiene di poter formulare il seguente principio di diritto: «In materia di catasto, non è consentito al contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di variazione ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208(legge sui c.d.

“imbullonati”), in sede di procedura “ DOCFA ”, di proporre l’attribuzione della categoria A/10 (“uffici e studi privati”) in luogo della categoria D/5 (“istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro”, con la peculiarità di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria) a porzioni di un fabbricato con destinazione all’esercizio dell’attività bancaria, sul presupposto della separazione (materiale e organizzativa) degli uffici direzionali dai locali operativi, ai quali ultimi soltanto gli impianti e le attrezzature di sicurezza (riconducibili alla previsione dell’art. 1, comma, 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono asserviti, ostando a tale riclassificazione sia la permanente strumentalità degli immobili alla funzione originaria, sia l’esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature per la sola rideterminazione della rendita di immobili già censiti»;

3. il secondo motivo è inammissibile; 3.1 difatti, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell’atto impositivo, di cui si rivendica l’adeguatezza e la congruenza con riguardo all’esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 3.2 invero, in base al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'attostesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di dettoatto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442); ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015,n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570); ovviamente, analogo principio è destinato a valere anche per l’amministrazione finanziaria, che intenda difendere in sede di legittimità l’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo;

4. a lla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario;

5. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.”, con sede in Roma, in persona del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Lombardia il 26 luglio 2021, n. 2907/12/2021; [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2 02 4 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 26 luglio 2021, n. 2907/12/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica catastale - co n il ri pristino de i mappal i originari in categoria D/5 in luogo del proposto frazionamento deimedesimi in un mappale in categoria D/5 e di tre mappali in categoria A/10 – per una porzione costituita da due piani sotto terra e quattro piani fuori terra (in catasto con le particelle graffate 4260 sub. 510 e 4303 sub. 514 del foglio 9) del fabbricato ubicato in Brescia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, sviluppato su otto livelli (di cui sei fuori terra e due sotto terra), all’esito di procedura “DOCFA”dell’anno 2016 (per una diversa distribuzione degli ambienti interni), ha accolto l’ appell o proposto in via principale dalla “ [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].” e rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza depositat a dalla Commissione tributaria p rovinciale di Brescia 16 novembre 2018, n. 858/03/2018, con co mpensazione d elle spese giudiziali; 2. il giudice di appello hariformato l a decision e di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di annullare l’atto impositivo, sul presupposto che la rettifica catastale fosse in giustificata in relazione alle diverse e specifiche caratteristiche degli uffici direzionali (in categoria A/10)rispetto ai locali operativi (in categoria D/5);3. la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ” ha resistito con controricorso; 4. la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato atre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica catastale non era giustificata in considerazione delle peculiari caratteristiche degli uffici direzionali (in categoria A/10) che, essendo destinati all’esercizio di attività di gestione e consulenza, erano stati separati sul piano materiale e funzionale dai locali operativi, che erano destinati all’esercizio dell’attività bancaria “classica” (in categoria D/5); 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che larettifica catastal e era stata in adeguatamente motivat a; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente si era correttamente avvalsa della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per separare gli uffici direzionali dai locali operativi , «creando delle nuove unità immobiliari che, se fossero cedute ad altro diverso soggetto, sarebbero pacificamente ricondotte alle categorie A/10 o C/1, benché l’Ufficio abbia diversamente (quanto immotivatamente) opinato», senza tener conto che la porzione di fabbricato in questione non conteneva impianti interessati dalla citata legge; 2. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione , derivandone l’assorbimento del terzo motivo; 2.1 secondo il tenore della censura, la sentenza impugnata «viola i generali principi in materia di accatastamento degli immobili», giacché «l’immobile in questione, per le caratteristiche oggettive etipologiche, deve essere classificato nel gruppo delle categorie speciali e nonordinarie, in quanto trattasi, nel caso di specie, di immobile costruito ed adibito a speciali esigenze di un’attività “bancaria” e non suscettibile di altra destinazione senza radicali trasformazioni » , con la conseguenza che, «come riscontrato in esito alsopralluogo del 22 novembre 2017, è stata inequivocabilmente accertata, nel casoconcreto, l’esistenza di un’unica unità immobiliare, avente unicità reddituale efunzionale»; 2.2 il mezzo attinge l’articolata motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che : « Ebbene, è del tutto evidente che la categoria D/5 che l’Agenzia pretende di estendere all’intero immobile sia destinata ad abbracciare fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze legate all’attività bancaria, come tali “non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni” (“requisito” desumibile dalla sottocategoria residua prevista sub lett. “D/7”) e non, invece, le comuni agenzi(e) bancarie o quelle assicurative che devono rientrare, secondo il concetto dell’ordinarietà prevalente (cioè non occasionale), in una delle categorie dei gruppi A (tipicamente A/10) o C (tipicamente C/1), in base alle caratteristiche costruttive e all’uso appropriato di specie. La categoria D/5 si riferisce invece a quei locali qualificabili come “banca”che sono dotati di “impianti” o strutture specificamente (e imprescindibilmente) rivolte allo svolgimento dell’attività bancaria in senso “classico”, quali (a titolo meramente esemplificativo) caveau, cassette di sicurezza, bussole d’ingresso, bancomat, casse continue ... etc. , strutture che per definizionenon sono suscettibili di destinazione diversa se non a seguito di radicali (cioè irreversibili). Sono infatti tali “impianti” o “imbullonati” che conferiscono allo stesso quel quid pluris insuscettibile di una destinazione diversa che ne consente la caratterizzazione (divenendo altresì indici di una diversa capacità contributiva, sussunta sotto specie di diversa rendita catastale). BNL, dal momento in cui ha proceduto a separare i piani relativi agli uffici direzionali, ha di fatto scorporato unaparte dell’immobile che non abbisogna di alcun intervento di radicale trasformazione per procedere, per esempio, alla vendita di tali particelle con destinazione d’uso “uffici”. Ha quindi correttamente operato nell’ambito della L. n. 208/2015 (la cosiddetta “svuota impianti”), creando delle nuove unità immobiliari che,se fossero cedute ad altro diverso soggetto, sarebbero pacificamente ricondotte alle categorie A/10 o C/1, benché l’Ufficio abbia diversamente (quanto immotivatamente) opinato. Meritevoli di accoglimento sono dunque tutte le doglianze e i motivi dedotti in giudizio dalla Contribuente, che ha costantemente affermato che gli spazi dedicati agli uffici direttivi abbiano ormai assunto una autonoma caratterizzazione catastale, che deriva dalla separazione degli impianti che, invece, tipicamente “giustificano” la permanenza sotto la categoria D/5 degli ambienti riservati alle attività bancarie che, come tali, non poterebbero essere ceduti ad altro soggetto esercente la medesima attività terziaria (se non a seguito di significativi interventi di adattamento e trasformazione. (...) Alla luce del quadro di riferimento, è del tutto evidente che gli uffici dirigenziali collocati nell’immobile bresciano debbano considerarsi come un cespiteindipendente, dal momento che gli stessi non sono dedicati ad attività bancarie“classiche”, ma piuttosto a rapporti di agenzia, consulenza e gestione dei clienti cheesulano dalla necessità di strutture e impianti specifici e non destinabili ad altra attività»; 2.3 tuttavia, il giudice di appello non ha tenuto conto del combinato disposto degli artt. 8, 40, 61 e 63 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, a tenore dei quali: «ART. 8 - La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolaritàdelle loro caratteristiche»; «art. 40 - Si accerta come distinta unit à immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente»; « ART. 61 - Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»; «63 - Ad una unit à immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che èprevalente nella formazione del reddito»; 2.4 secondo la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006, n. 4 (§ 3.2.1) «fattore discriminante (...) è costituito dalla specifica finalizzazione dell’immobile ad “attività industriale o commerciale”, prevista dall’art. 8 del Regolamento, approvato con DPR 1° dicembre 1949, n. 1142. Peraltro, già in precedenza il RDL 13 aprile 1939, n. 652, istitutivo del catasto edilizio urbano, aveva già previsto che gli opifici, i fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, destinati a teatri, cinematografi ed alberghi, nonché più in generale i fabbricati costruiti per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magazzini, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) costituissero un distinto gruppo di categorie, da denunciare ed accertare con specifiche modalità rispetto al patrimonio immobiliare “ordinario”. Detta innovativa locuzione, attesa la natura del provvedimento in cui è inserita, non poteva avere che carattere interpretativo della specifica finalizzazione ad “attività industriale o commerciale”, prevista dalle normative istitutive e regolamentari del catasto edilizio urbano. Nondimeno la stessa ha influenzato nel tempo l’adozione di prassi, che hanno individuato nell’esistenza o meno di un “fine di lucro”, correlato spesso alla natura del soggetto, il “criterio” discriminante anche per il classamento nelle categorie del gruppo D, ovvero in quelle del gruppo E»; inoltre, «il quadro generale delle categorie - pubblicato nel 1942 in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE – (...) introduce, per alcune categorie dei gruppi B, C, e D, il concetto del “fine di lucro”»; 2.5 secondo la tabella delle categorie catastali, la categoria D/5 si riferisce ad «Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)», con la specificazione che si tratta di «immobili destinati ad attività del settore terziario provvisti di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria»; mentre la categoria D/10 si riferisce a «Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»; 2.6 in base alle suddette istruzioni: «Si censiscono in categoria A/10 gli uffici o studi privati utilizzati nell' ordinarietà, da liberi professionisti (notai, commercialisti, dentisti, ecc.) aventi consistenze anche notevoli. Si censiscono in categoria D/8 quei fabbricati costruiti o adattatiper speciali esigenze di un'attività commerciale, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Elemento discriminante può essere il contesto in cui è sita l'unità immobiliare (ad esempio unufficio in contesto abitativo andrà censito in Cat."A/10"; una palazzina uffici comprendente un intero stabile, avente la stessa destinazione appartenente alla stessa ditta, andrà censita in Cat. "D/8"»; 2.7 su tali premesse, dunque, si comprende senz’altro l a rettifica della categoria attribuita agli uffici direzionali, con il ripristino della categoria D/5, non essendo consona la categoria A/10per la destinazione all’attività bancaria;2.8peraltro, nemmeno è pertinente il richiamo all’osservanza della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, secondo la sentenza impugnata, consentirebbe di separare - con un’autonoma classificazione sul piano catastale , anche in vista dell’eventualità di una futura cessione ad altri soggetti - gli spazi dedicati ad uffici direttivi dagli impianti caratterizzanti la permanenza sotto la categoria D/5 degli ambienti riservati all’attività bancaria; 2.9l’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: « A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento»; e che: «Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; 2.10 con una tecnica legislativa “ per esclusione ” , tale disposizione descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di “imbullonati”; la scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 2.11 l a nozione normativa di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale « prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo» (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 2.12la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabilea tutti quei beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari” – rientrino nella tipologia generale dei «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo» ( Cass., Sez. 5^,18 luglio 2022, n. 22551); 2.13nel caso in esame, si tratta di un’unità immobiliare che la contribuente ha descritto, in controricorso, come porzione di un fabbricato «comprendente i due piani interrati ed il piano terra destinati all’esercizio di attività bancaria, nonché del primo e del secondo piano adibiti ad uso uffici»; 2.14in subiecta materia, la c ircolare emanata dal Ministero delle Finanze l’1 febbraio 2016, n. 2/E, ha chiarito chel’art. 1, comma 21, della citata legge ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita, e quali, al contrario, siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica -da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo; 2.15il legislatore ha previsto, all’art. 1, comma 22, della citata legge, che:«A decorrere dal 1 ° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»; 2.16 come è stato c orrettamente chiarito dal la predetta circolare, si tratta di una rideterminazionepreordinata al fine di realizzare l’uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione; l’aggiornamento catastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri deve avvenire, attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; a tal fine è stata adeguata la procedura “DOCFA” per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al [OSCURATO:PERSONA], considerata l’esigenza di monitorare tali variazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di effettuare le specifiche comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, previste dall’art. 1, comma 24, della citata legge; la richiamata c ircolare ha affermato che tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita con l’esclusione degli eventuali componenti impiantistici che non sono più oggetto di stima diretta; nella nuova procedura “DOCFA”è stata introdotta un’ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata «dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a cui è automaticamente connessa la causale «rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015»; 2.17la previsione normativa di cui all’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si innesta, dunque, sulla originaria procedura “DOCFA”con la conseguenza che il regime degli oneri probatori resta invariato; va riaffermato, pertanto, in tema di classamento di immobili, il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; 2.18 n el caso in esame , la sentenza impugnata si è palesemente discostata dai principi enunciati, avendo ritenuto che la normativa in tema di “imbullonati” giustificasse la separazione (mediante frazionamento catastale ) degli uffici direzionali con l’attribuzione della categoria A/10, sull’erroneo presupposto che «gli stessi non sono dedicati ad attività bancarie “classiche”, ma piuttosto a rapporti di agenzia, consulenza e gestione dei clienti che esulano dalla necessità di strutture e impianti specifici e non destinabili ad altra attività», e quindi ad un complesso di operazioni «che pare invece pacificamente riconducibile ad altro tipo di attività professionale, coerente per dotazione di impianti e finiture con la categoria A/10», là dove tale classificazione non era coerente con la permanente destinazione dei locali – nonostante le opere di ristrutturazione -ad attività strumentali ed accessorie all’attività bancaria, la quale imponeva i l ripristino della categoria D/5, anche in considerazione della esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature al solo fine della «rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti» (art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); 2.19 in conclusione, il collegio ritiene di poter formulare il seguente principio di diritto: «In materia di catasto, non è consentito al contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di variazione ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208(legge sui c.d. “imbullonati”), in sede di procedura “ DOCFA ”, di proporre l’attribuzione della categoria A/10 (“uffici e studi privati”) in luogo della categoria D/5 (“istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro”, con la peculiarità di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria) a porzioni di un fabbricato con destinazione all’esercizio dell’attività bancaria, sul presupposto della separazione (materiale e organizzativa) degli uffici direzionali dai locali operativi, ai quali ultimi soltanto gli impianti e le attrezzature di sicurezza (riconducibili alla previsione dell’art. 1, comma, 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono asserviti, ostando a tale riclassificazione sia la permanente strumentalità degli immobili alla funzione originaria, sia l’esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature per la sola rideterminazione della rendita di immobili già censiti»; 3. il secondo motivo è inammissibile; 3.1 difatti, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell’atto impositivo, di cui si rivendica l’adeguatezza e la congruenza con riguardo all’esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 3.2 invero, in base al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'attostesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di dettoatto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442); ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015,n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570); ovviamente, analogo principio è destinato a valere anche per l’amministrazione finanziaria, che intenda difendere in sede di legittimità l’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo; 4. a lla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario; 5. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ric
Sentenza Cassazione n. 16738/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris