Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1272/2025
ECLI:EU:C:2025:601
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0071_SUM
Cause riunite C‑71/23 P e C‑82/23 P
Repubblica francese e Commissione europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]H e a.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1
o
agosto 2025
«Impugnazione – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere “decisivo” di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – Valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di “proprietà intrinseche” – Motivazione ad abundantiam»
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008)
(v. punti 106, 107, 113‑116, 118, 122, 125)
V. il testo della decisione.