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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1272/2025

ECLI:EU:C:2025:601
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0071_SUM

Cause riunite C‑71/23 P e C‑82/23 P Repubblica francese e Commissione europea contro [OSCURATO:PERSONA]H e a.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1 o agosto 2025 «Impugnazione – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere “decisivo” di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – Valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di “proprietà intrinseche” – Motivazione ad abundantiam» Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008) (v. punti 106, 107, 113‑116, 118, 122, 125)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0071_SUM Cause riunite C‑71/23 P e C‑82/23 P Repubblica francese e Commissione europea contro [OSCURATO:PERSONA]H e a. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1 o agosto 2025 «Impugnazione – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere “decisivo” di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – Valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di “proprietà intrinseche” – Motivazione ad abundantiam» Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008) (v. punti 106, 107, 113‑116, 118, 122, 125) V. il testo della decisione.