CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 20 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 614 e 612 cod. pen.; - che, con memoria in data 26 giugno 2026, il difensore del ricorrente ha articolato motivi aggiunti con i quali ha meglio lumeggiato i motivi del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la violazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen. e 420 -quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui «In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal mecilesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo» (Sez. 3, Sentenza n. 9943 del 17;11/2020, dep. 15/03/2021, Rv. 280921), ma ha tenuto conto, ai fini del calcolo della prescrizione, di 190+259 giorni di sospensione, per adesione dei difensori all'astensione, e di 730 giorni di sospensione, per irreperibilità dell'imputato, cosicché il reato, considerato il totale di 1179 giorni di sospensione, si è prescritto il 25 maggio 2022; - che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., è generico per aspecificità, giacché riproduce le medesime doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia ed ineccepibile in diritto motivazione, rassegnata nella sentenza impugnata su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha congruamente dato conto dell'avvenuto espletamento delle ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen.); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'erronea valutazione delle prove, è generico e non consentito in questa, atteso che risulta meramente riproduttivo dei rilievi di gravame, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cff., in particolare, pagg. 3 - 4 - 5 della sentenza impugnata), e, comunque, affidato a censure con le quali si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - che il quarto motivo, che eccepisce la violazione degli artt. 603 e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), come non accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione non palesemente illogica, non rilevante la testimonianza della quale si era invocata l'assunzione (cfr. pag. 5, terzo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12