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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23072/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esclusa la recidiva infraquinquennale ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A), B), C) ed F) della rubrica, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione, e ha ridotto la pena a lui irrogata per i reati di cui ai capi D) ed E); considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione della legge penale e l'insufficienza ed illogicità della motivazione -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MGiovanni [OSCURATO:PERSONA] à o e ; [OSCURATO:PERSONA]( PRA 026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esclusa la recidiva infraquinquennale ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A), B), C) ed F) della rubrica, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione, e ha ridotto la pena a lui irrogata per i reati di cui ai capi D) ed E); considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione della legge penale e l'insufficienza ed illogicità della motivazione -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MGiovanni [OSCURATO:PERSONA] à o e ; [OSCURATO:PERSONA]( PRA 026 2
Sentenza Cassazione n. 23072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris