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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14808/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24241-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA di CATANIA, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2686/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/12/2019; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.2686/2019 pubblicata il 3-12-2019 la Corte D’Appello di Catania, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania la somma di €12.991,90, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione, somma indebitamente percepita dall’appellante, nella qualità di consigliere provinciale, quale incremento dell’indennità di carica previsto per gli amministratori delle aree metropolitane dall’art.52 comma 5 della legge regionale n.26/1993.

2. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 7 aprile 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

4. Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art.2948 c.c., deduce che l’eccezione di prescrizione era stata erroneamente disattesa dalla Corte d’appello, che non aveva verificato, ritenendo valido atto interrutivo l’avviso notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], i presupposti giuridici e normativi dell’eccezione e le tempistiche precise.

In particolare, ad avviso del ricorrente, sono prescritte le somme dallo stesso percepite anteriormente al 16-12-1997, atteso che, come risultava dai dati presenti in atti, egli aveva riscosso l’indennità a partire dal novembre 1996, per l’intero anno 1997 e fino a Ric. 2020 n. 24241 sez.

M1 - ud. 07-04-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 maggio 1998, mentre la prima costituzione in mora con richiesta di restituzione era del 16-12-2002, sicché l’effetto interruttivo avrebbe dovuto arrestarsi al quinquennio antecedente.

Con il secondo motivo lamenta, ex art.360 n. 5 e n.2 c.p.c., la violazione degli artt.409 n.5 e 428 c.p.c. perché, sulla base di quanto affermato dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello, la causa era di competenza del giudice del lavoro e la Corte di merito non aveva rilevato l’errore di attribuzione e di rito causato dall’inosservanza dell’art.428 c.p.c.

Con il terzo motivo deduce che la somma è irripetibile in virtù dei principi di buona fede, affidamento e decorso del tempo, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n.5315/2014 e rilevando che i pareri del C.G.A. e la circolare assessoriale non avevano rilevanza giuridica vincolante.

5. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In base a quanto esposto nella sentenza impugnata, il motivo d’appello sulla prescrizione non concerneva affatto i dati fattuali che il ricorrente assume “presenti in atti” ( pag. 5 ricorso), perché il gravame sul punto (cfr. pag.5 della sentenza) riguardava due profili diversi da quelli ora addotti, ossia i requisiti della lettera raccomandata del 2002, in tesi non valevole come costituzione in mora, e la decorrenza di cinque anni tra la lettera di messa in mora e la notifica dell’atto di citazione.

Come eccepito anche dalla controricorrente, la questione, come prospettata nel ricorso per cassazione, è nuova rispetto al devoluto in appello, per quanto è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata, in cui non vi è menzione delle doglianze formulate con il primo mezzo, che involgono dati fattuali il cui accertamento è all’evidenza precluso in sede di legittimità.

Era onere del ricorrente specificamente dedurre nel ricorso per cassazione, riportando il contenuto dell’atto di appello, di aver allegato, nel giudizio di secondo grado, i dati documentali che ora richiama a Ric. 2020 n. 24241 sez.

M1 - ud. 07-04-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 sostegno di una diversa data di decorrenza del termine prescrizionale, e invece nessuna deduzione è svolta in tal senso, né il ricorrente precisa come, dove e quando ha sollevato la questione in quel giudizio.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Secondo costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, la natura della controversia di lavoro è idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza.

Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia ricondotto l'attività svolta dalla parte nell'ambito dell'art. 409, n. 3, c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito senza prospettare uno specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del rito diverso (Cass. 7199/2018; Cass.17646/2021).

7. Il terzo motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata si legge che la questione dell’irripetibilità delle somme pagate, oggetto del quarto motivo d’appello dichiarato assorbito dalla Corte territoriale per effetto del rigetto degli altri motivi, era basata sull’assunto secondo cui il pagamento era frutto dell’error solventis, nella specie insussistente.

Non vi è menzione nella sentenza impugnata dell’allegazione della buona fede dell’accipiens, il cui accertamento è fattuale (cfr. Cass. 4323/2017), e il ricorrente non indica quando, come e dove ha dedotto nei giudizi di merito la suddetta questione, difettando così la censura di autosufficienza, il che non consente a questa Corte di valutare la novità o meno della relativa deduzione.

Inconferente, infine, è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n.5315/2014 che, lungi dall’enunciare il principio che invoca il ricorrente, riguarda una fattispecie diversa e del tutto peculiare, ossia il recupero di somme corrispondenti a buoni pasto erogate a dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in quel caso “ i dipendenti non hanno Ric. 2020 n. 24241 sez.

M1 - ud. 07-04-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento” (così la citata sentenza del Consiglio di Stato n.5315/2014).

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.400,00, di cui €100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della [OSCURATO:PERSONA]- del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24241 sez.

M1 - ud. 07-04-2022 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24241-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA di CATANIA, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2686/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/12/2019; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.2686/2019 pubblicata il 3-12-2019 la Corte D’Appello di Catania, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania la somma di €12.991,90, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione, somma indebitamente percepita dall’appellante, nella qualità di consigliere provinciale, quale incremento dell’indennità di carica previsto per gli amministratori delle aree metropolitane dall’art.52 comma 5 della legge regionale n.26/1993. 2. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che resiste con controricorso. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 7 aprile 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4. Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art.2948 c.c., deduce che l’eccezione di prescrizione era stata erroneamente disattesa dalla Corte d’appello, che non aveva verificato, ritenendo valido atto interrutivo l’avviso notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], i presupposti giuridici e normativi dell’eccezione e le tempistiche precise. In particolare, ad avviso del ricorrente, sono prescritte le somme dallo stesso percepite anteriormente al 16-12-1997, atteso che, come risultava dai dati presenti in atti, egli aveva riscosso l’indennità a partire dal novembre 1996, per l’intero anno 1997 e fino a Ric. 2020 n. 24241 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Con il terzo motivo deduce che la somma è irripetibile in virtù dei principi di buona fede, affidamento e decorso del tempo, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n.5315/2014 e rilevando che i pareri del C.G.A. e la circolare assessoriale non avevano rilevanza giuridica vincolante. 5. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. In base a quanto esposto nella sentenza impugnata, il motivo d’appello sulla prescrizione non concerneva affatto i dati fattuali che il ricorrente assume “presenti in atti” ( pag. 5 ricorso), perché il gravame sul punto (cfr. pag.5 della sentenza) riguardava due profili diversi da quelli ora addotti, ossia i requisiti della lettera raccomandata del 2002, in tesi non valevole come costituzione in mora, e la decorrenza di cinque anni tra la lettera di messa in mora e la notifica dell’atto di citazione. Come eccepito anche dalla controricorrente, la questione, come prospettata nel ricorso per cassazione, è nuova rispetto al devoluto in appello, per quanto è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata, in cui non vi è menzione delle doglianze formulate con il primo mezzo, che involgono dati fattuali il cui accertamento è all’evidenza precluso in sede di legittimità. Era onere del ricorrente specificamente dedurre nel ricorso per cassazione, riportando il contenuto dell’atto di appello, di aver allegato, nel giudizio di secondo grado, i dati documentali che ora richiama a Ric. 2020 n. 24241 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 sostegno di una diversa data di decorrenza del termine prescrizionale, e invece nessuna deduzione è svolta in tal senso, né il ricorrente precisa come, dove e quando ha sollevato la questione in quel giudizio. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, la natura della controversia di lavoro è idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia ricondotto l'attività svolta dalla parte nell'ambito dell'art. 409, n. 3, c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito senza prospettare uno specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del rito diverso (Cass. 7199/2018; Cass.17646/2021). 7. Il terzo motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata si legge che la questione dell’irripetibilità delle somme pagate, oggetto del quarto motivo d’appello dichiarato assorbito dalla Corte territoriale per effetto del rigetto degli altri motivi, era basata sull’assunto secondo cui il pagamento era frutto dell’error solventis, nella specie insussistente. Non vi è menzione nella sentenza impugnata dell’allegazione della buona fede dell’accipiens, il cui accertamento è fattuale (cfr. Cass. 4323/2017), e il ricorrente non indica quando, come e dove ha dedotto nei giudizi di merito la suddetta questione, difettando così la censura di autosufficienza, il che non consente a questa Corte di valutare la novità o meno della relativa deduzione. Inconferente, infine, è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n.5315/2014 che, lungi dall’enunciare il principio che invoca il ricorrente, riguarda una fattispecie diversa e del tutto peculiare, ossia il recupero di somme corrispondenti a buoni pasto erogate a dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in quel caso “ i dipendenti non hanno Ric. 2020 n. 24241 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24241/2020 Numero sezionale 3693/2022 Numero di raccolta generale 14808/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento” (così la citata sentenza del Consiglio di Stato n.5315/2014). 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.400,00, di cui €100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della [OSCURATO:PERSONA]- del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24241 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a
Sentenza Cassazione n. 14808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris