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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 07396/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7396/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17504/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 23957/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * attualmente in regine disemilibertà avverso l ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di * diL * ha rigettato un istanza di affidamento in prova al servizio socialeRilevato che il ricorso censura la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione dell ordinanza impugnata perché pur avendo dato atto degli elementi positivirisultanti dalle informazioni provenienti dal carcere e dalle forze dell ordine ha rigettatol istanza sulla base di opinabili interpretazioni della relazione dell esperto psicologo e delmancato risarcimento del danno alle due persone offeseConsiderato che invece la motivazione con cui il Tribunale di sorveglianza hagiudicato recessivi gli elementi positivi ricavabili dall istruttoria si fonda adeguatamente sulfatto che * – in espiazione di pena per il reato di atti sessuali compiuto con minori –non è in grado o addirittura non vuole secondo quanto risulta dall osservazione scientificadella personalità individuare le sue azioni sbagliateConsiderato che alla luce di tale elemento – unito alla circostanza che * benchécondannato al risarcimento del danno non abbia intrapreso alcuna iniziativa economicaanche solo parziale in favore delle persona offese nonostante siano trascorsi sedici annidalla commissione dei fatti e otto anni dalla irrevocabilità della condanna – il Tribunale haadeguatamente ritenuto che fosse opportuna la prosecuzione dello svolgimento dellasemilibertà onde consentire al detenuto di superare gli aspetti critici segnalati in tema direvisione critica dei propri comportamentiConsiderato che in tal modo l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzioneil Tribunale di sorveglianza pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamentodel detenuto può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione elo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare la attitudine del soggetto adadeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse * 1 n 30065 del29/5/2025 B. * 288564 – 01 * 1 n. 22443 del 17/1/2019 * Rv 276213 – 01* 1 n. 27264 del 14/1/2015 * * 264037 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7396/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17504/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 23957/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * attualmente in regine disemilibertà avverso l ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di * diL * ha rigettato un istanza di affidamento in prova al servizio socialeRilevato che il ricorso censura la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione dell ordinanza impugnata perché pur avendo dato atto degli elementi positivirisultanti dalle informazioni provenienti dal carcere e dalle forze dell ordine ha rigettatol istanza sulla base di opinabili interpretazioni della relazione dell esperto psicologo e delmancato risarcimento del danno alle due persone offeseConsiderato che invece la motivazione con cui il Tribunale di sorveglianza hagiudicato recessivi gli elementi positivi ricavabili dall istruttoria si fonda adeguatamente sulfatto che * – in espiazione di pena per il reato di atti sessuali compiuto con minori –non è in grado o addirittura non vuole secondo quanto risulta dall osservazione scientificadella personalità individuare le sue azioni sbagliateConsiderato che alla luce di tale elemento – unito alla circostanza che * benchécondannato al risarcimento del danno non abbia intrapreso alcuna iniziativa economicaanche solo parziale in favore delle persona offese nonostante siano trascorsi sedici annidalla commissione dei fatti e otto anni dalla irrevocabilità della condanna – il Tribunale haadeguatamente ritenuto che fosse opportuna la prosecuzione dello svolgimento dellasemilibertà onde consentire al detenuto di superare gli aspetti critici segnalati in tema direvisione critica dei propri comportamentiConsiderato che in tal modo l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzioneil Tribunale di sorveglianza pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamentodel detenuto può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione elo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare la attitudine del soggetto adadeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse * 1 n 30065 del29/5/2025 B. * 288564 – 01 * 1 n. 22443 del 17/1/2019 * Rv 276213 – 01* 1 n. 27264 del 14/1/2015 * * 264037 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7396/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17504/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 23957/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * attualmente in regine disemilibertà avverso l ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di * diL * ha rigettato un istanza di affidamento in prova al servizio socialeRilevato che il ricorso censura la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione dell ordinanza impugnata perché pur avendo dato atto degli elementi positivirisultanti dalle informazioni provenienti dal carcere e dalle forze dell ordine ha rigettatol istanza sulla base di opinabili interpretazioni della relazione dell esperto psicologo e delmancato risarcimento del danno alle due persone offeseConsiderato che invece la motivazione con cui il Tribunale di sorveglianza hagiudicato recessivi gli elementi positivi ricavabili dall istruttoria si fonda adeguatamente sulfatto che * – in espiazione di pena per il reato di atti sessuali compiuto con minori –non è in grado o addirittura non vuole secondo quanto risulta dall osservazione scientificadella personalità individuare le sue azioni sbagliateConsiderato che alla luce di tale elemento – unito alla circostanza che * benchécondannato al risarcimento del danno non abbia intrapreso alcuna iniziativa economicaanche solo parziale in favore delle persona offese nonostante siano trascorsi sedici annidalla commissione dei fatti e otto anni dalla irrevocabilità della condanna – il Tribunale haadeguatamente ritenuto che fosse opportuna la prosecuzione dello svolgimento dellasemilibertà onde consentire al detenuto di superare gli aspetti critici segnalati in tema direvisione critica dei propri comportamentiConsiderato che in tal modo l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzioneil Tribunale di sorveglianza pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamentodel detenuto può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione elo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare la attitudine del soggetto adadeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse * 1 n 30065 del29/5/2025 B. * 288564 – 01 * 1 n. 22443 del 17/1/2019 * Rv 276213 – 01* 1 n. 27264 del 14/1/2015 * * 264037 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7396/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17504/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 23957/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * attualmente in regine disemilibertà avverso l ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di * diL * ha rigettato un istanza di affidamento in prova al servizio socialeRilevato che il ricorso censura la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione dell ordinanza impugnata perché pur avendo dato atto degli elementi positivirisultanti dalle informazioni provenienti dal carcere e dalle forze dell ordine ha rigettatol istanza sulla base di opinabili interpretazioni della relazione dell esperto psicologo e delmancato risarcimento del danno alle due persone offeseConsiderato che invece la motivazione con cui il Tribunale di sorveglianza hagiudicato recessivi gli elementi positivi ricavabili dall istruttoria si fonda adeguatamente sulfatto che * – in espiazione di pena per il reato di atti sessuali compiuto con minori –non è in grado o addirittura non vuole secondo quanto risulta dall osservazione scientificadella personalità individuare le sue azioni sbagliateConsiderato che alla luce di tale elemento – unito alla circostanza che * benchécondannato al risarcimento del danno non abbia intrapreso alcuna iniziativa economicaanche solo parziale in favore delle persona offese nonostante siano trascorsi sedici annidalla commissione dei fatti e otto anni dalla irrevocabilità della condanna – il Tribunale haadeguatamente ritenuto che fosse opportuna la prosecuzione dello svolgimento dellasemilibertà onde consentire al detenuto di superare gli aspetti critici segnalati in tema direvisione critica dei propri comportamentiConsiderato che in tal modo l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzioneil Tribunale di sorveglianza pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamentodel detenuto può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione elo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare la attitudine del soggetto adadeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse * 1 n 30065 del29/5/2025 B. * 288564 – 01 * 1 n. 22443 del 17/1/2019 * Rv 276213 – 01* 1 n. 27264 del 14/1/2015 * * 264037 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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