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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 06248/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27654/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

PUGLIA , SEZIONE STACCATA FOGGIAn. 1264/ 20 2 2 , depositata in data 4 maggio 202 2 ; Avviso di accertamento –società di persone – litisconsorzio necessario udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello della medesimaavverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso , avverso avviso di accertamento n.

TVK021202052.

Con quest’ultimo l’’Ufficio aveva rettificato le dichiarazione della contribuente ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, per l’anno di imposta 2013, dopo aver accertato l’esercizio di attività mediante l’interposizione fittizia di altro soggetto.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l a contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia.

2. Deve rilevarsi di ufficio la violazione del litisconsorzio necessario con tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenzadi cui all'art. 5 t.u.i.r., comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.

Si è chiarito, infatti, che siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez.

U. 04/06/2008, n. 14815).

3. In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizioin ci è parte la sola societàcon conseguente necessaria rimessione alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiarala nullità del giudizio e rimette gli atti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27654/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. PUGLIA , SEZIONE STACCATA FOGGIAn. 1264/ 20 2 2 , depositata in data 4 maggio 202 2 ; Avviso di accertamento –società di persone – litisconsorzio necessario udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello della medesimaavverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso , avverso avviso di accertamento n. TVK021202052. Con quest’ultimo l’’Ufficio aveva rettificato le dichiarazione della contribuente ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, per l’anno di imposta 2013, dopo aver accertato l’esercizio di attività mediante l’interposizione fittizia di altro soggetto. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l a contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia. 2. Deve rilevarsi di ufficio la violazione del litisconsorzio necessario con tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenzadi cui all'art. 5 t.u.i.r., comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Si è chiarito, infatti, che siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815). 3. In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizioin ci è parte la sola societàcon conseguente necessaria rimessione alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte dichiarala nullità del giudizio e rimette gli atti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legitt
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