Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 09185/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34394-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 A-4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14.6.2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Trento per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di essa attrice, delle scale e della passarella insistenti sul cortile comune alle porzioni 1 e 2 della particella 606 e sul cortile comune alle porzioni 1 e 2 della particella 142/2.

Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando, in via principale subordinata, l’accertamento dell’interclusione della soffitta della particella 142/2 e la costituzione, a favore di detto immobile, di una servitù coattiva di passaggio a piedi a carico della scala e della passarella oggetto della domanda principale.

In via riconvenzionale, il convenuto invocava inoltre la dichiarazione della comproprietà della soffitta posta all’ultimo piano della particella 142/2 e la determinazione del confine tra le particelle 606 e 543/1.

In via di reconventio reconventionis, l’attrice chiedeva a sua volta accertarsi la sua proprietà esclusiva del sottotetto di cui alla particella 142/2 ed individuare il confine tra le particelle 606 e 543/1 in corrispondenza del muro esistente in loco.

Con sentenza n. 780/2015 il Tribunale dichiarava la proprietà esclusiva della scala, della passerella e del sottotetto soprastante la particella 142/2 in capo all’attrice, rigettava le domande riconvenzionali proposte dal Demattè ed accertava il Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -3- confine tra le particelle 606 e 543/1 in coerenza con le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], e si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 98/2918, la Corte di Appello di Trento riformava parzialmente la decisione del Tribunale, accertando il confine tra le particelle 606 e 543/1 in conformità con le risultanze della seconda C.T.U. disposta in secondo grado e rigettava l’impugnazione incidentale spiegata dal Demattè.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad undici motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 276, 158 c.p.c., 113, 114, 128 e 132 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché si sarebbe verificata una duplice modifica del collegio dopo l’udienza di discussione della causa.

La censura è infondata.

Lo stesso ricorrente afferma (cfr. pag. 6 del ricorso) che il collegio che ebbe a raccogliere la precisazione delle conclusioni è lo stesso che ha poi deciso la causa.

La doglianza concerne il fatto che il predetto collegio non aveva assistito alla prima precisazione delle conclusioni né alla discussione orale svoltisi in precedenti udienze.

Sul punto, va ribadito che “Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -4- soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni.

In grado diappello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., ilcollegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione delcollegio medesimo” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 15660 del 23/07/2020, Rv. 658777; conf.

Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 4925 del 11/03/20 15, Rv. 634690; Cass. Sez.2, Sentenza n. 18268 del 12/08/2009, Rv. 609349).

Poiché dunque la causa è stata decisa dal collegio di fronte al quale sono state rassegnate le conclusioni definitive, non si configura alcuna nullità, in quanto è sempre possibile la modifica della composizione del collegio nel corso dell’istruttoria, dovendosi intendere il principio di immutabilità del collegio applicabile soltanto a partire dall’apertura della discussione sino alla deliberazione della decisione (Cass. Sez.1, Sentenza n. 11295 del 15/05/2009 , Rv. 608480).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullità della C.T.U.

La violazione –consistente nel diniego, opposto dal C.T.P. di parte attrice all’odierno ricorrente, di accedere al ballatoio oggetto di causa– sarebbe stata tempestivamente sollevata nella prima udienza successiva al deposito della C.T.U., riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita in comparsa conclusionale.

Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -5- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 194 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché l’impedimento opposto alla parte di partecipare alle operazioni peritali si traduce in una illecita compressione del suo diritto di difesa.

Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia invece lanullità della sentenza per violazione dell’art. 194 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per l’ipotesi in cui il vizio dedotto con il terzo motivo fosse configurato sub speciedi error in procedendo.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente non chiarisce, infatti, quale sarebbe stata, in concreto, la lesione delle sue prerogative difensive scaturente dal vizio lamentato.

In proposito, va osservato che la parte era presente alle operazioni peritali, onde non si configura un problema di mancato avviso del loro inizio, che avrebbe implicato la nullità della C.T.U. (cfr. Cass. Sez.

L , Sentenza n. 12785 del 27/09/2000 , Rv. 540533).

Nè assume rilevanza il semplice fatto che il Demattè non abbia potuto accedere al ballatoio, posto che lo stesso ricorrente da atto che i C.T.P. hanno comunque ispezionato la botola, insieme al C.T.U., onde la verifica peritale si è svolta nel pieno contraddittorio tra i consulenti, tecnico e di ciascuna delle parti.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1117, 832 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il sottotetto era stato usato soltanto come intercapedine a favore dell’appartamento sottostante e lo ha, di conseguenza, considerato di proprietà Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -6- esclusiva della Groppa.

Inoltre, non avrebbe considerato che il sottotetto svolgeva una funzione isolante a favore di tutto l’edificio, ed avrebbe dunque, sol per questo, essere considerato come parte comune a tutti i condomini.

La censura è inammissibile.

In primo luogo, il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, contrapponendola all’interpretazione fornita, al riguardo, dalla Corte di merito.

Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n.

Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -7- 11511del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Inaggiunta, il ricorrente non chiarisce in quale momento processuale, e con quale specifico atto difensivo, egli avrebbe introdotto, nel corso del giudizio di merito, la questione della capacità di isolare l’intero edificio dagli agenti atmosferici esterni.

Sotto questo profilo, va ribadito che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessavalutazione di provedocumentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche dispecificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesafatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora meno di considerazione deidocumenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18506 del 25/08/2006 , Rv. 591899; conf.

Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 21621 del 16/10/2007 , Rv. 600199 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019 , Rv. 653996 ).

Il motivo di ricorso in cassazione, infatti, deve porre il Collegio in condizioni di verificare che il documento del quale si Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -8- lamenta il mancato esame sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, chiarendo il momento e la modalità con cui tale acquizione è stata assicurata.

Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe utilizzato fonti di comune esperienza, rilevando, in particolare, che un locale di altezza variabile tra 68 cm. e 1,08 metri non può essere considerato una semplice intercapedine, tanto più perché accessibile mediante una botola che permette l’accesso di una persona.

Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta ancora l’omesso esame di fatti rilevanti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., per l’ipotesi in cui il vizio di cui al motivo che precede fosse configurato sub specie di omesso esame.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili perché si risolvono nella richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

Al riguardo, dunque, valgono le stesse considerazioni già svolte in occasione dello scrutinio del quinto motivo di ricorso.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente lame nta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe deciso in conformità alle conclusioni del C.T.U. nominato in secondo grado, tenendo conto del solo frazionamento del 1962, e non anche del precedente del 1919.

Inoltre, il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia omesso di tener conto delle risultanze dell’atto notarile di divisione e vendita di parte dell’immobile, intervenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La censura è infondata.

Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -9- La Corte di Appello ha infatti considerato anche l’accatastamento del 1919, dando atto che in esso era stata indicata la (giusta) misura di m. 15 e che nel successivo atto del 1962 era stata indicata, per mero errore materiale, la superiore misura di m. 16 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Del pari, il giudice di merito ha tenuto conto anche della divisione e vendita del 6.9.1962, dando atto che essa era stata fondata sull’accatastamento di qualche mese prima, ed ha accertato il confine tra le proprietà delle parti in coerenza con le risultanze di detto ultimo atto divisionale e del frazionamento ad esso allegato.

Non si configura, dunque, alcuna omessa valutazione delle prove, ed il motivo si risolve nella contrapposizione, all’operato del giudice di merito, di una ricostruzione alternativa di fatto e prove, con conseguente carattere essenzialmente meritale della censura in esame.

Anche in questo caso, dunque, valgono le considerazioni esposte in relazione al quinto, sesto e settimo motivo di ricorso.

Con il nono motivo,il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe regolato le spese senza considerare che nella fase possessoria svoltasi nel corso del giudizio petitorio si era verificata una soccombenza reciproca tra le parti.

Con il decimo motivo, invece, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe posto le spese, nella loro interezza, a carico del Demattè, pur in presenza di un profilo di reciproca soccombenza.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -10- Va ribadito, sul punto, ch e non è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare o meno, in tutto o in parte, le spese del doppio grado di giudizio, posto che “ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv.643477).

Né è possibile ipotizzare una liquidazione delle spese di lite articolata per singoli gradi o fasi processuali, posto che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466).

Infine, con l’undicesimo ed ultimo motivo , il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non riproposta dalla Groppa, in seconda istanza, la domanda di usucapione della scala e della passarella, e dunque non avrebbe potuto pronunciarsi su di essa.

Ric. 2018 n. 34394 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -11- La censura è infondata.

La Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda di usucapione che era stata proposta, in via principale, dall’originaria parte attrice, ma ha regolato il confine, in coerenza con quanto accertato dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di seconda istanza, rigettando il gravame incidentale che era stato proposto dal Demattè, tanto in relazione all’accertamento della proprietà esclusiva del sottotetto in capo alla Groppa, quanto in punto di governo delle spese di lite.

Di conseguenza, non si configura alcun profilo di violazione dell’art. 112 c.p.c.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34394-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 A-4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14.6.2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Trento per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di essa attrice, delle scale e della passarella insistenti sul cortile comune alle porzioni 1 e 2 della particella 606 e sul cortile comune alle porzioni 1 e 2 della particella 142/2. Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando, in via principale subordinata, l’accertamento dell’interclusione della soffitta della particella 142/2 e la costituzione, a favore di detto immobile, di una servitù coattiva di passaggio a piedi a carico della scala e della passarella oggetto della domanda principale. In via riconvenzionale, il convenuto invocava inoltre la dichiarazione della comproprietà della soffitta posta all’ultimo piano della particella 142/2 e la determinazione del confine tra le particelle 606 e 543/1. In via di reconventio reconventionis, l’attrice chiedeva a sua volta accertarsi la sua proprietà esclusiva del sottotetto di cui alla particella 142/2 ed individuare il confine tra le particelle 606 e 543/1 in corrispondenza del muro esistente in loco. Con sentenza n. 780/2015 il Tribunale dichiarava la proprietà esclusiva della scala, della passerella e del sottotetto soprastante la particella 142/2 in capo all’attrice, rigettava le domande riconvenzionali proposte dal Demattè ed accertava il Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -3- confine tra le particelle 606 e 543/1 in coerenza con le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], e si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 98/2918, la Corte di Appello di Trento riformava parzialmente la decisione del Tribunale, accertando il confine tra le particelle 606 e 543/1 in conformità con le risultanze della seconda C.T.U. disposta in secondo grado e rigettava l’impugnazione incidentale spiegata dal Demattè. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad undici motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 276, 158 c.p.c., 113, 114, 128 e 132 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché si sarebbe verificata una duplice modifica del collegio dopo l’udienza di discussione della causa. La censura è infondata. Lo stesso ricorrente afferma (cfr. pag. 6 del ricorso) che il collegio che ebbe a raccogliere la precisazione delle conclusioni è lo stesso che ha poi deciso la causa. La doglianza concerne il fatto che il predetto collegio non aveva assistito alla prima precisazione delle conclusioni né alla discussione orale svoltisi in precedenti udienze. Sul punto, va ribadito che “Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -4- soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado diappello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., ilcollegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione delcollegio medesimo” (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 15660 del 23/07/2020, Rv. 658777; conf. Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 4925 del 11/03/20 15, Rv. 634690; Cass. Sez.2, Sentenza n. 18268 del 12/08/2009, Rv. 609349). Poiché dunque la causa è stata decisa dal collegio di fronte al quale sono state rassegnate le conclusioni definitive, non si configura alcuna nullità, in quanto è sempre possibile la modifica della composizione del collegio nel corso dell’istruttoria, dovendosi intendere il principio di immutabilità del collegio applicabile soltanto a partire dall’apertura della discussione sino alla deliberazione della decisione (Cass. Sez.1, Sentenza n. 11295 del 15/05/2009 , Rv. 608480). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullità della C.T.U. La violazione –consistente nel diniego, opposto dal C.T.P. di parte attrice all’odierno ricorrente, di accedere al ballatoio oggetto di causa– sarebbe stata tempestivamente sollevata nella prima udienza successiva al deposito della C.T.U., riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita in comparsa conclusionale. Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -5- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 194 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché l’impedimento opposto alla parte di partecipare alle operazioni peritali si traduce in una illecita compressione del suo diritto di difesa. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia invece lanullità della sentenza per violazione dell’art. 194 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per l’ipotesi in cui il vizio dedotto con il terzo motivo fosse configurato sub speciedi error in procedendo. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il ricorrente non chiarisce, infatti, quale sarebbe stata, in concreto, la lesione delle sue prerogative difensive scaturente dal vizio lamentato. In proposito, va osservato che la parte era presente alle operazioni peritali, onde non si configura un problema di mancato avviso del loro inizio, che avrebbe implicato la nullità della C.T.U. (cfr. Cass. Sez. L , Sentenza n. 12785 del 27/09/2000 , Rv. 540533). Nè assume rilevanza il semplice fatto che il Demattè non abbia potuto accedere al ballatoio, posto che lo stesso ricorrente da atto che i C.T.P. hanno comunque ispezionato la botola, insieme al C.T.U., onde la verifica peritale si è svolta nel pieno contraddittorio tra i consulenti, tecnico e di ciascuna delle parti. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1117, 832 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il sottotetto era stato usato soltanto come intercapedine a favore dell’appartamento sottostante e lo ha, di conseguenza, considerato di proprietà Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -6- esclusiva della Groppa. Inoltre, non avrebbe considerato che il sottotetto svolgeva una funzione isolante a favore di tutto l’edificio, ed avrebbe dunque, sol per questo, essere considerato come parte comune a tutti i condomini. La censura è inammissibile. In primo luogo, il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, contrapponendola all’interpretazione fornita, al riguardo, dalla Corte di merito. Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -7- 11511del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Inaggiunta, il ricorrente non chiarisce in quale momento processuale, e con quale specifico atto difensivo, egli avrebbe introdotto, nel corso del giudizio di merito, la questione della capacità di isolare l’intero edificio dagli agenti atmosferici esterni. Sotto questo profilo, va ribadito che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessavalutazione di provedocumentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche dispecificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesafatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora meno di considerazione deidocumenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18506 del 25/08/2006 , Rv. 591899; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 21621 del 16/10/2007 , Rv. 600199 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019 , Rv. 653996 ). Il motivo di ricorso in cassazione, infatti, deve porre il Collegio in condizioni di verificare che il documento del quale si Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -8- lamenta il mancato esame sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, chiarendo il momento e la modalità con cui tale acquizione è stata assicurata. Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe utilizzato fonti di comune esperienza, rilevando, in particolare, che un locale di altezza variabile tra 68 cm. e 1,08 metri non può essere considerato una semplice intercapedine, tanto più perché accessibile mediante una botola che permette l’accesso di una persona. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta ancora l’omesso esame di fatti rilevanti, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., per l’ipotesi in cui il vizio di cui al motivo che precede fosse configurato sub specie di omesso esame. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili perché si risolvono nella richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove. Al riguardo, dunque, valgono le stesse considerazioni già svolte in occasione dello scrutinio del quinto motivo di ricorso. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lame nta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe deciso in conformità alle conclusioni del C.T.U. nominato in secondo grado, tenendo conto del solo frazionamento del 1962, e non anche del precedente del 1919. Inoltre, il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia omesso di tener conto delle risultanze dell’atto notarile di divisione e vendita di parte dell’immobile, intervenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La censura è infondata. Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -9- La Corte di Appello ha infatti considerato anche l’accatastamento del 1919, dando atto che in esso era stata indicata la (giusta) misura di m. 15 e che nel successivo atto del 1962 era stata indicata, per mero errore materiale, la superiore misura di m. 16 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Del pari, il giudice di merito ha tenuto conto anche della divisione e vendita del 6.9.1962, dando atto che essa era stata fondata sull’accatastamento di qualche mese prima, ed ha accertato il confine tra le proprietà delle parti in coerenza con le risultanze di detto ultimo atto divisionale e del frazionamento ad esso allegato. Non si configura, dunque, alcuna omessa valutazione delle prove, ed il motivo si risolve nella contrapposizione, all’operato del giudice di merito, di una ricostruzione alternativa di fatto e prove, con conseguente carattere essenzialmente meritale della censura in esame. Anche in questo caso, dunque, valgono le considerazioni esposte in relazione al quinto, sesto e settimo motivo di ricorso. Con il nono motivo,il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe regolato le spese senza considerare che nella fase possessoria svoltasi nel corso del giudizio petitorio si era verificata una soccombenza reciproca tra le parti. Con il decimo motivo, invece, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe posto le spese, nella loro interezza, a carico del Demattè, pur in presenza di un profilo di reciproca soccombenza. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -10- Va ribadito, sul punto, ch e non è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare o meno, in tutto o in parte, le spese del doppio grado di giudizio, posto che “ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 , Rv.643477). Né è possibile ipotizzare una liquidazione delle spese di lite articolata per singoli gradi o fasi processuali, posto che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Infine, con l’undicesimo ed ultimo motivo , il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non riproposta dalla Groppa, in seconda istanza, la domanda di usucapione della scala e della passarella, e dunque non avrebbe potuto pronunciarsi su di essa. Ric. 2018 n. 34394 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -11- La censura è infondata. La Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda di usucapione che era stata proposta, in via principale, dall’originaria parte attrice, ma ha regolato il confine, in coerenza con quanto accertato dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di seconda istanza, rigettando il gravame incidentale che era stato proposto dal Demattè, tanto in relazione all’accertamento della proprietà esclusiva del sottotetto in capo alla Groppa, quanto in punto di governo delle spese di lite. Di conseguenza, non si configura alcun profilo di violazione dell’art. 112 c.p.c. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 09185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris