CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA],INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 627/19 della Commissione TributariaRegionale della Calabria, pubblicata in data 5 marzo 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Calabria ha rigettato l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 88/15 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Crotone, con la quale eraNumero registro generale 29912/2019Numero sezionale 3699/2026Numero di raccolta generale 15314/2026Data pubblicazione 20/05/2026stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo,ai sensi dell’art. 12 legge n. 289 del 2002, per il tardivopagamento della rata a saldo.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha prospettato la violazionedell’art. 2909 c.c., per essere stata decisa la causa sulpresupposto dell’efficacia di giudicato di una sentenza -n.20/10- con la quale la [OSCURATO:PERSONA] diCrotone si era pronunciata sull’iscrizione ipotecaria cheEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito in forza di diverse cartelleesattoriali, tra le quali figuravano anche quelle “sottese alprovvedimento di diniego”. Tale sentenza, però, era stata resain un giudizio al quale non aveva partecipato ed, in ogni caso,non aveva mai acquisito i crismi dell’irrevocabilità, tanto è veroche la Corte Suprema di Cassazione, in quel giudizio, avevadefinitivamente accertato -con ordinanza n. 10873/15-“l’inefficacia del condono per tardivo pagamento delle rate”.3. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, per nonavere i giudici di secondo grado considerato che l’oggetto delgiudizio era costituito dal diniego della definizione dei carichi diNumero registro generale 29912/2019Numero sezionale 3699/2026Numero di raccolta generale 15314/2026Data pubblicazione 20/05/2026ruolo “e, per estensione, dall’avvenuto perfezionamento omeno del condono”: la decisione, invece, era dipesa“unicamente dalle considerazioni svolte in una diversasentenza, neppure pregiudiziale, poi cassata”, inerente allamera legittimità dell’iscrizione ipotecaria e non, quindi, allafondatezza o meno, in nuce, della pretesa impositiva.4. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la corteregionale calabrese esaminato -e, quindi, per non essersipronunciata sui- motivi d’appello formulati con riferimento allasentenza di primo grado, avendo incentrato la decisione su unasentenza non avente efficacia di giudicato, della quale -a suodire- l’Agenzia delle Entrate aveva continuato “ad ignorarel’esistenza”.5. I motivi -che possono essere esaminati congiuntamente,per la correlazione delle questioni che agitano, tutte incentratesul rilievo dato, in sede di merito, ad una sentenza non aventeefficacia di giudicato- sono fondati.5.1. I giudici di secondo grado, infatti, hanno rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate reputandocorretta, anche sul piano della motivazione, la decisioneassunta in prime cure, sul mero presupposto della sussistenzadi una sentenza emessa dalla Commissione TributariaProvinciale di Crotone -n. 20/10- favorevole al contribuente,che sarebbe stata ignorata dall’appellante, la quale, nelformulare i motivi di impugnazione, non se ne sarebbe fattacarico, nonostante l’autorità giudiziaria adita in primo gradoavesse già evidenziato come non si fosse posta il problemadella “possibile interferenza” di tale sentenza con “la successivaNumero registro generale 29912/2019Numero sezionale 3699/2026Numero di raccolta generale 15314/2026Data pubblicazione 20/05/2026condotta” da essa tenuta, in forza della quale aveva emesso ilprovvedimento di diniego, ancorché fosse stata rilevata, con lasuddetta sentenza, “la valenza del sopraindicato condono” (cfr.la sentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).5.2. Tuttavia, la sentenza emessa dalla CommissioneTributaria Provinciale di Crotone, menzionata, nel presentegiudizio, sia nella decisione di primo, che di secondo grado,non ha trovato conferma nei gradi successivi, tanto è vero che,con ordinanza n. 10873/15, questa Corte ha definitivamenteaccertato l’infondatezza degli assunti del contribuente, delquale, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso.E ciò senza considerare che la sentenza n. 20/10 -a riprovadell’impossibilità di attribuirle rilievo decisivo anche aprescindere dall’ordinanza testé menzionata- aveva ad oggettola legittimità dell’iscrizione ipotecaria e, quindi, una causapetendi ed un petitum non del tutto sovrapponibili a quelli checontraddistinguono il contenzioso qui riguardato, così comenon coincidevano del tutto i soggetti coinvolti, che, in quelgiudizio, erano costituiti, oltre che dal contribuente,dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e non dall’Agenzia delle Entrate.5.3. La corte di merito, pertanto, ha attribuito erroneamenterilevo determinante a tale pronuncia e, cioè, alla sentenzaemessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone,che non aveva efficacia di giudicato e non l’esonerava dalladisamina delle questioni che ad essa aveva posto, conl’instaurazione del giudizio d’appello, l’Agenzia delle Entrate.6. Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha assunto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 12 legge n. 289 del 2002, per essersipacificamente verificati tutti i presupposti per l’adozione delNumero registro generale 29912/2019Numero sezionale 3699/2026Numero di raccolta generale 15314/2026Data pubblicazione 20/05/2026provvedimento di diniego, in ragione del tardivo pagamento diquanto dovuto dal contribuente.7. Il motivo è assorbito.7.1. Il tema della tempestività del pagamento della rata asaldo -in uno a quello delle conseguenze scaturenti dallaprospettata inosservanza del termine all’uopo stabilito dallalegge- rientra, infatti, tra le questioni che la corte territorialedovrà esaminare.7.2. E ciò dovrà fare tenendo a mente, in punto di diritto,che la fruizione del beneficio de quo è condizionata all’integralepagamento dell’importo dovuto, di talché l’omesso o il ritardatoversamento di ciascuna delle rate previste escludono ladefinizione della lite pendente e determinano la decadenzadalla sanatoria (cfr. Cass. n. 20746/10, Cass. n. 21416/16 eCass. 3604/19).8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, essendo fondati il primo, il secondo ed il terzomotivo, assorbito il quarto, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, essendo fondati il primo, il secondoed il terzo motivo, assorbito il quarto, e, per l’effetto, cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Calabria, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 29912/2019Numero sezionale 3699/2026Numero di raccolta generale 15314/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo