CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORRENTEcontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] (P. IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore;- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza (denominata decreto) della Corte d'Appello di Cagliaridepositata il 7 ottobre 2022 a definizione del procedimento per correzione dierrore materiale, nel contraddittorio delle parti, inscritto al 172/2008 sub 1 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti di causa.Numero registro generale 30511/2022Numero sezionale 4099/2025Numero di raccolta generale 13339/2026Data pubblicazione 08/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], agendo «in qualità di unico figlio legittimo naturalechiamato alla eredità della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», ricorre avverso ilprovvedimento pubblicato il 7 ottobre 2022, denominato decreto ma emessoall'esito del procedimento ex art. 288 c.p.c. nel contraddittorio delle parti e dun-que da qualificarsi come ordinanza, col quale la Corte d'appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 2 dell'art. 288 c.p.c. e con l'opposizione dell'o-dierno ricorrente, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nellasentenza della Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, pub-blicata il 6 agosto 2012 con n. 228 e più precisamente nel capo di dispositivorelativo alle spese processuali.2. La sentenza 6 agosto 2012 n. 228 aveva visto vittoriosa la signora [OSCURATO:PERSONA], deceduta il data 23 marzo 2019 e dante causa dell'odiernoricorrente, nell'ambito di una causa (n. 172/2008 R.G.) da lei promossa controil Comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la determinazione dell'indennità diesproprio di un complesso immobiliare di cui la signora Tamponi era compro-prietaria con altri.Come si legge nella sentenza oggetto di correzione (già corretta in passato,con ordinanza 21-22 marzo 2013, limitatamente all'erronea indicazione, in di-spositivo, del prenome dell'attrice), l'attrice, comproprietaria di un fabbricatocon area circostante nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva lamentato l'incongruitàdell'indennità liquidata in suo favore (euro 64.794,81) affermando che l'inden-nità di espropriazione relativa al complesso immobiliare nella sua interezza an-dasse liquidata in euro 1.249.300,00 e, all'esito dell'istruttoria svolta con l'esple-tamento di C.T.U., aveva concluso chiedendo di dichiarare che l'indennità diesproprio del cespite nella sua interezza era pari ad euro 1.006.025,51, «comeaccertato dal ctu» e che la quota ad essa spettante era «pertanto di €167.670,83 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data del decreto diesproprio fino all'effettivo pagamento».Sulla scorta della relazione del C.T.U., la Corte d'appello aveva determinatoin euro 1.006.025,51 oltre accessori «il prezzo di mercato al marzo 2006 di tuttiNumero registro generale 30511/2022Numero sezionale 4099/2025Numero di raccolta generale 13339/2026Data pubblicazione 08/05/2026gli immobili oggetto di esproprio» (v. in particolare le pagine 6-7) e come silegge nel dispositivo, «in parziale accoglimento della domanda», aveva ordinatoal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di «depositare le indicate somme presso la CassaDepositi e prestiti, detratte le somme eventualmente già depositate per il titolodi cui sopra».Il capo relativo alle spese era così formulato:«Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizioche liquida in € 815000 di cui € 1.150,00 per spese, oltre accessori e spese dictu, come liquidate».La sentenza, pronunciata nella contumacia dell'ente convenuto, non erastata impugnata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].3. Il provvedimento qui impugnato, invece, in accoglimento del ricorso de-positato il 14 settembre 2021 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], colpito pochi mesiprima da pignoramento presso terzi notificato dall'odierno ricorrente, ha dispostola correzione dell'errore materiale relativo alla liquidazione del compenso in fa-vore dell'attrice, stabilendo che laddove è scritto, «nella parte dispositiva, nellastatuizione sulle spese di lite», «€ 815000» debba invece leggersi e intendersi«8.150,00», con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.4. Sostiene invece il ricorrente, il quale, come si legge nel ricorso, avevaproceduto a «pignoramento della somma complessiva di € 1.902.018,40 (cor-rettamente calcolata sulla base dell'arresto del 2012 succitato con aggiunta dirivalutazione, interessi e percentuale di pignoramento)», che il provvedimentoqui impugnato sia illegittimo, che non vi fosse alcun errore materiale da correg-gere e che la Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con lasentenza 6 agosto 2012 con n. 228, avesse effettivamente inteso condannare ilComune soccombente a pagare all'attrice le spese processuali liquidate in euro815.000,00 ossia ottocentoquindicimila euro «di cui € 1.150,00 per spese» equindi euro 813.850,00 per compenso ed euro 1.150,00 per spese vive.5. Il Comune intimato non si è costituito.6. E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 30511/2022Numero sezionale 4099/2025Numero di raccolta generale 13339/2026Data pubblicazione 08/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in due motivi, così formulati:«violazione o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazioneall'art. 360, co. i, n. 3, c.p.c. (cfr. decreto, pp. 2-3, sentenza, p. 7)» (v. inparticolare le pagine 9-22);«violazione o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazioneall'art. 360, co. i, n. 3, c.p.c. (cfr. decreto, p. 3)» (v. in particolare le pagine 22-34).I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro strettaconnessione.In estrema sintesi, secondo il ricorrente non vi è contrasto tra motivazionee dispositivo e dunque mancano i presupposti per la correzione di erroremateriale, mentre ove dovesse ipotizzarsi una violazione dei parametri per laliquidazione delle spese processuali, con riferimento ai compensi, ogni questionesarebbe preclusa per effetto dell'omessa tempestiva impugnazione di quel capodi sentenza da parte del Comune soccombente.2. I motivi di ricorso non sono convincenti per una pluralità di ragioni.Va infatti rilevato che:- come è noto, secondo una diffusa convenzione, che si apprende sin daiprimi anni di scuola, in Italia le migliaia in cifre si scrivono utilizzando un puntoseparatore, ossia separando le migliaia dalle unità semplici, mentre, dopo l'in-troduzione dell'euro, per indicare la parte decimale si utilizza una virgola dopola parte intera;- a questa convenzione si è attenuta, di regola, la sentenza oggetto di cor-rezione, qui esaminata dal giudice del fatto processuale, come già si evince daldispositivo nei suoi due capi, quello concernente il merito della controversia equello relativo alle spese processuali: limitandosi per ora all'esame del solo di-spositivo, è sufficiente rilevare, da un lato, che gli esborsi sono stati liquidati in«€ 1.150,00» e dunque, in una stessa riga si osservano due modalità di scritturadifferenti, una (quella concernente le sole spese vive) corretta in quanto con-forme alla convenzione di cui si è detto, l'altra invece difforme dalla convenzione,Numero registro generale 30511/2022Numero sezionale 4099/2025Numero di raccolta generale 13339/2026Data pubblicazione 08/05/2026il che introduce un primo evidente segno di ambiguità; dall'altro, che l'indennitàdi esproprio è stata determinata «in € 1.006.025,51»;- già questo primo raffronto, tutto interno all'esame del solo dispositivo, evi-denzia una eterogeneità delle modalità di scrittura relative a somme liquidate atitoli diversi, eterogeneità che appare logicamente inspiegabile a meno di consi-derarla quale effetto di una frettolosa o non attenta scrittura materiale e di unamancata rilettura con conseguente correzione;- l'importo che secondo il ricorrente sarebbe stato liquidato a titolo di speseprocessuali è rappresentato con un numero privo della virgola che si appone(come di regola ha fatto l'estensore della sentenza e come ha rimarcato il prov-vedimento qui impugnato) per separare i decimali, privo del punto utilizzato(dallo stesso estensore della sentenza) per separare le migliaia e privo altresì diun segno separatore alternativo, quale potrebbe essere, ad esempio, uno spazioad evidenziare le migliaia (spazio in realtà mai utilizzato dall'estensore): anchequesto aspetto rivela l'ambiguità del segno grafico ora in esame e porta a rav-visare il sintomo di un errore materiale di battitura (la sentenza è stata scrittaal computer);- se si esamina il documento – sentenza nel suo insieme, dalla pagina 1 allapagina 7 (senza ora considerare il dispositivo, di cui si è già detto), si rileva chel'indicazione delle somme in euro è fatta per ben sedici volte (diciotto, ove siconsideri anche il dispositivo) nel rispetto della convenzione grafica di cui si èdetto (migliaia separate dal punto, decimali separati dalla virgola); che in moti-vazione solo una volta l'estensore ha omesso la virgola e solo una volta sia ilpunto che la virgola, come si legge a pag. 6 ove è scritto «valore complessivorealizzabile sull'area nuda di € 1.773.640 (€ 2900 x 611,60)»; che solo tre volte,pur utilizzando la virgola a indicare i decimali (pari a zero), l'estensore ha omessoil punto separatore delle migliaia (una volta a pagina 6 e due a pagina 7);- questo raffronto tra motivazione e dispositivo, alla luce della convenzionegrafica di cui si è detto, rende evidente come l'importo concernente l'ammontarecomplessivo delle spese processuali liquidate in dispositivo sia frutto di una svi-sta materiale, di un errore di battitura o «di trascrizione della cifra senza virgola»(come osserva il provvedimento impugnato), e riveli un difetto di corrispondenzaNumero registro generale 30511/2022Numero sezionale 4099/2025Numero di raccolta generale 13339/2026Data pubblicazione 08/05/2026tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica «emenda-bile attraverso l'aggiunta del segno grafico dimenticato dal giudice prima dei duezeri finali» (così la Corte d'appello): il che è sufficiente ai fini del rigetto delricorso;- ad avvalorare tale conclusione vi sono ulteriori elementi: da un lato, l'evi-dente «abnormità» del compenso, già segnalata dalla Corte d'appello, se inteso,come vorrebbe il ricorrente, «senza la virgola prima dei due zeri finali» (cosìosserva il provvedimento qui impugnato) e dunque liquidato in euro 813.850,00,abnormità sia in termini assoluti (dunque, appare irrilevante una più puntualeindagine su quale sia la tariffa in concreto applicabile, poiché si sarebbe comun-que ampiamente “fuori misura”), sia in termini relativi, come emerge dalla com-parazione tra l'importo («esorbitante», dice il provvedimento qui impugnato)preteso dal ricorrente e i valori in gioco (l'indennità di esproprio del cespite nelsuo insieme, la quota spettante all'attrice); dall'altro, il silenzio della motivazionesui criteri di liquidazione del compenso al di fuori di ogni tariffa (sul punto sisofferma anche il provvedimento impugnato), obiettivamente incompatibile conla determinazione della somma (euro 813.850,00 per compenso) pretesa dalricorrente;- al contrario, come pure evidenziato dal provvedimento impugnato, il pas-saggio motivazionale nel quale si mette in luce che il processo, privo di arduequestioni da risolvere e tutto sommato routinario (la «natura della controver-sia»), si è svolto, in contumacia, con «sostanziale assenza di attività istruttoria»,è coerente con le conclusioni sopra raggiunte alla stregua dell'esame del docu-mento – sentenza e dei criteri di scrittura utilizzati dall'estensore ed è, al con-trario, incompatibile, anche per evidente irragionevolezza, con la liquidazione diun compenso («irrealistico», dice la Corte d'appello) del tutto sproporzionato alvalore e alla modesta complessità della causa né ipotizzabile alla luce delle tariffesuccedutesi nel corso degli anni; se davvero nel 2012 la Corte d'appello avessevoluto liquidare in favore dell'attrice, fuori da ogni tariffa, un compenso di euro813.850,00, ne avrebbe dato conto in motivazione e non avrebbe utilizzato laformula che segue: «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenutoconto della natura della controversia e della sostanziale assenza di attività istrut-Numero registro generale 30511/2022Numero sezionale 4099/2025Numero di raccolta generale 13339/2026Data pubblicazione 08/05/2026toria, nella misura di cui al dispositivo. Sul Comune devono poi gravare le spesedi consulenza».In conclusione, il ricorso va respinto.3. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato.4. Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1,comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver-samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino