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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23628/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 2198/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 8013/05/19 depositata in data 25/10/2019; Oggetto: determinazione del thema decidendum – art. 57 d.

Lgs. n. 546/92 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva in riassunzione nel giudizio per l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF 2001, a seguito di ordinanza di questa Corte n.12213 del 2017; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva le doglianze della contribuente e annullava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Laurenzi; Considerato che: - va preliminarmente preso atto della tardività della memoria della contribuente, in quanto depositata in data 21 giugno 2022 quindi oltre il prescritto termine; il Collegio quindi non ne terrà conto in quanto l’atto è evidentemente inammissibile; - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. con l’art. 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per tardiva sua notifica, sebbene tale motivo di impugnazione non fosse stato sollevato nel primo grado di giudizio; - il motivo è fondato; - invero, dalla trascrizione dei motivi di ricorso in primo grado, operata da parte ricorrente a pag. 8 del proprio atto, si evince come in effetti quanto alla tempestività dell’azione dell’Erario nulla venne eccepito, appuntandosi le difese della contribuente su altri profili; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - né poteva la CTR, in difetto di eccezione sul punto da parte del contribuente, rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’azione di controllo: questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, tra molte) che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice; - nel ritenere quindi formulata tale eccezione – il che non è stato – e con seguentemente dichiarata decaduta l’Amministrazione dal proprio potere impositivo, quindi, la CTR ha esondato dai limiti del thema decidendum così come delimitato rispettivamente dall’atto impugnato prima e dal ricorso proposto poi della Laurenzi di frontealla CTP; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 10 della L. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR rilevato erroneamente la decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] senza far applicazione della proroga biennale di cui all’art. 10 L. n. 289 del 2002, stante la notifica dell’atto avvenuta oltre la data del 31.12.2008; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo, il mezzo in parola è assorbito; - conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello, che si atterrà ai principi qui illustrati; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2198/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 8013/05/19 depositata in data 25/10/2019; Oggetto: determinazione del thema decidendum – art. 57 d. Lgs. n. 546/92 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva in riassunzione nel giudizio per l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF 2001, a seguito di ordinanza di questa Corte n.12213 del 2017; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva le doglianze della contribuente e annullava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Laurenzi; Considerato che: - va preliminarmente preso atto della tardività della memoria della contribuente, in quanto depositata in data 21 giugno 2022 quindi oltre il prescritto termine; il Collegio quindi non ne terrà conto in quanto l’atto è evidentemente inammissibile; - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. con l’art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per tardiva sua notifica, sebbene tale motivo di impugnazione non fosse stato sollevato nel primo grado di giudizio; - il motivo è fondato; - invero, dalla trascrizione dei motivi di ricorso in primo grado, operata da parte ricorrente a pag. 8 del proprio atto, si evince come in effetti quanto alla tempestività dell’azione dell’Erario nulla venne eccepito, appuntandosi le difese della contribuente su altri profili; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - né poteva la CTR, in difetto di eccezione sul punto da parte del contribuente, rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’azione di controllo: questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, tra molte) che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice; - nel ritenere quindi formulata tale eccezione – il che non è stato – e con seguentemente dichiarata decaduta l’Amministrazione dal proprio potere impositivo, quindi, la CTR ha esondato dai limiti del thema decidendum così come delimitato rispettivamente dall’atto impugnato prima e dal ricorso proposto poi della Laurenzi di frontealla CTP; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 10 della L. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR rilevato erroneamente la decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] senza far applicazione della proroga biennale di cui all’art. 10 L. n. 289 del 2002, stante la notifica dell’atto avvenuta oltre la data del 31.12.2008; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo, il mezzo in parola è assorbito; - conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello, che si atterrà ai principi qui illustrati; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere an
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