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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 novembre 1973

Cassazione n. 24374/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1973 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 19 gennaio 2010 del Tribunale di Lagonegro proposta dall'imputato.2.

Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.

Più precisamente - sostiene la difesa - non appare chiaro da quale circostanza la Corte territoriale abbia ricavato che esisterebbe una comunicazione formale veicolata dalla Argenta SOA s.p.a e ricevuta dall'Olivieri né da quali elementi abbia potuto ipotizzare che detta società avrebbe consegnato all'odierno ricorrente copia della sentenza contumaciale di condanna.

Per la difesa, la notizia dell'esistenza di una non meglio precisata sentenza di condanna definitiva aveva imposto all'Olivieri di recarsi immediatamente nella cancelleria del Tribunale di Lagonegro; e solo in questa sede egli avrebbe acquisito effettiva conoscenza del menzionato provvedimento, circostanza che sarebbe stata prontamente documentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Inoltre, alla luce del principio per cui l'effettiva conoscenza del provvedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale, si evidenzia che solo con l'accesso in cancelleria l'interessato avrebbe preso visione e contezza del provvedimento di condanna emesso a suo carico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Deve innanzitutto ribadirsi il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Rv. 273427).

Sicché, adempiuto ad opera dell'interessato istante tale onere di allegazione, allorquando non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936).

1.2. A tale principio non si è conformata la Corte di appello di Potenza, la quale, a fronte del principio di prova fornito dall'Olivieri - vale a dire di aver richiesto, in data 6 ottobre 2022, alla cancelleria del Tribunale di Lagonegro il rilascio di copia della sentenza e degli atti del processo del quale non aveva conoscenza - ha ritenuto di rigettare la domanda di rimessione in termini in quanto la parte istante non aveva "dimostrato quando avesse avuto conoscenza" della richiamata sentenza.

Valutazione, questa, che - contrariamente a quanto sopra esposto - finisce per l'addossare interamente al richiedente l'onere probatorio positivo, pressoché impossibile da adempiere, in ordine alla tempestività della richiesta ex art. 175 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, viceversa, ricorreva l'ipotesi di una impossibilità di pervenire ad una prova positiva certa, con la conseguente necessità per il giudice, a fronte di una situazione di incertezza, di disporre la restituzione nel termine.

P.Q.

M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1973 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 19 gennaio 2010 del Tribunale di Lagonegro proposta dall'imputato.2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Più precisamente - sostiene la difesa - non appare chiaro da quale circostanza la Corte territoriale abbia ricavato che esisterebbe una comunicazione formale veicolata dalla Argenta SOA s.p.a e ricevuta dall'Olivieri né da quali elementi abbia potuto ipotizzare che detta società avrebbe consegnato all'odierno ricorrente copia della sentenza contumaciale di condanna. Per la difesa, la notizia dell'esistenza di una non meglio precisata sentenza di condanna definitiva aveva imposto all'Olivieri di recarsi immediatamente nella cancelleria del Tribunale di Lagonegro; e solo in questa sede egli avrebbe acquisito effettiva conoscenza del menzionato provvedimento, circostanza che sarebbe stata prontamente documentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Inoltre, alla luce del principio per cui l'effettiva conoscenza del provvedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale, si evidenzia che solo con l'accesso in cancelleria l'interessato avrebbe preso visione e contezza del provvedimento di condanna emesso a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve innanzitutto ribadirsi il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Rv. 273427). Sicché, adempiuto ad opera dell'interessato istante tale onere di allegazione, allorquando non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936). 1.2. A tale principio non si è conformata la Corte di appello di Potenza, la quale, a fronte del principio di prova fornito dall'Olivieri - vale a dire di aver richiesto, in data 6 ottobre 2022, alla cancelleria del Tribunale di Lagonegro il rilascio di copia della sentenza e degli atti del processo del quale non aveva conoscenza - ha ritenuto di rigettare la domanda di rimessione in termini in quanto la parte istante non aveva "dimostrato quando avesse avuto conoscenza" della richiamata sentenza. Valutazione, questa, che - contrariamente a quanto sopra esposto - finisce per l'addossare interamente al richiedente l'onere probatorio positivo, pressoché impossibile da adempiere, in ordine alla tempestività della richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. Nel caso di specie, viceversa, ricorreva l'ipotesi di una impossibilità di pervenire ad una prova positiva certa, con la conseguente necessità per il giudice, a fronte di una situazione di incertezza, di disporre la restituzione nel termine. P.Q. M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appe
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