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Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 29 novembre 1973

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:137
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61966C0024(01)

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 NOVEMBRE 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] für Getreidehandel mbH (già [OSCURATO:PERSONA] für Getreidehandel AG) con sede in Düsseldorf ha presentato, il 31 agosto 1973, una domanda d'interpretazione ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Corte di giustizia CEE.

Essa chiede che vengano definiti i «limiti della cosa giudicata» relativamente alla sentenza emessa il 14 luglio 1967 nelle cause riunite 5, 7 e 13 a 24-66 (Società E. Kampffmeyer e 13 altri ricorrenti contro la [OSCURATO:PERSONA] della CEE, Racc. 1967, pag. 287) e che, in particolare, venga chiarito se:

1. le valutazioni contenute nella suddetta sentenza, nonché nella sentenza 1.7.1965 (causa riunite 106 e 107-63), secondo cui non sussistevano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia decisi dalla Repubblica federale di Germania ed autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione 3.

10. 1963,

2. ed i principi enunciati dalla Corte di giustizia in materia di diligenza dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai governi degli Stati membri nell'adottare provvedimenti di salvaguardia ai sensi del regolamento del Consiglio n. 19, art. 22, siano vincolanti per i giudici nazionali (nella fattispecie per i giudici tedeschi) in cause di risarcimento dei danni intentate dalla richiedente contro le autorità di mercato tedesche, quando la causa petendi sia la medesima. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha opposto alla domanda una serie d'eccezioni, in ispecie per quanto riguarda la ricevibilità.

Tralascio gli antefatti, come pure la sentenza 14 luglio 1967, che vi sono noti tanto da quel precedente procedimento quanto dalle osservazioni prodotte nella presente causa, e passo subito all'esame delle eccezioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] fa cenno al fatto che nella domanda d'interpretazione si richiama anche la sentenza 1 o luglio 1965, emessa nelle cause riunite 106 e 107-63 ([OSCURATO:PERSONA] KG e Getreide-Import-[OSCURATO:PERSONA] mbH contro la [OSCURATO:PERSONA] della CEE, (Racc.

Corte, 1965, pag. 497) , e cioè in un procedimento in cui la richiedente (a differenza che in quello relativo alle cause riunite 5, 7 e 13 a 24-66) non era parte interessata; essa sostiene che la domanda d'interpretazione, nella misura in cui si riferisce alla sentenza 106 e 107-63, è irricevibile.

Non è necessario discutere questa eccezione, dal momento che la richiedente medesima ha dichiarato, nella fase orale del procedimento, di avere interesse unicamente all'interpretazione della sentenza 5, 7 e 13 a 24-66 e di aver menzionato la sentenza 106 e 107-63 solo perché questa decisione era stata richiamata dalla stessa Corte nella sentenza 14 luglio 1967.

2. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] dubita che la domanda d'interpretazione risponda sufficientemente al requisito posto dall'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura di questa Corte, secondo cui devono essere specificati i punti della sentenza dei quali si chiede l'interpretazione.

Questo modo di vedere mi sembra tuttavia alquanto formalistico.

Dal complesso della domanda si possono senz'altro desumere i punti della sentenza 5, 7 e 13 a 24-66 che si desidera vengano interpretati.

Si tratta dei primi tre periodi riportati a pag. 354, della Raccolta 1967 della giurisprudenza della Corte in lingua tedesca (nella Raccolta in lingua italiana si tratta dell'ultimo periodo a pag. 307 e dei successivi tre periodi a pag. 308 del vol.

XIII. (n.d.t.)), come è stato del resto confermato anche durante la dicussione orale.

Dall'art. 102 del regolamento di procedura non si possono pertanto trarre argomenti contro la ricevibilità della domanda.

3. La questione fondamentale è pero quella di stabilire quali siano i limiti del procedimento d'interpretazione ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Corte di giustizia CEE, se esso possa servire soltanto a chiarire ciò che la Corte ha affermato in un caso concreto, come essa ha inteso statuire in merito ad una lite, oppure se per questa via si possa giungere anche a determinare per chi, oltre che per le parti, siano rilevanti le pronunzie della Corte ed a chi si estenda l'autorità del giudicato e delle motivazioni enunciate dalla Corte.

In realtà, delle due questioni sopraindicate, va presa in considerazione soltanto la seconda, come ha espressamente dichiarato la richiedente nella fase orale del procedimento.

Quanto affermato nella sentenza del 14 luglio 1967 circa l'errata applicazione del regolamento n. 19, art. 22 (insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di salvaguardia) e circa l'illecito compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'autorizzare tali provvedimenti, non ha bisogno — ha sottolineato la richiedente — di essere interpretato, ai fini della vertenza che si doveva decidere.

I dubbi sorgono, a parere della richiedente, soltanto circa l'autorità del giudicato della Corte nei confronti di un giudice nazionale, dinanzi al quale si agisca . per risarcimento dei danni sulla base della medesima causa petendi.

Occorrerebbe quindi esaminare se un procedimento a norma dell'art. 40 del citato statuto possa venir utilizzato anche al fine di accertare i «limiti» dell'efficacia vincolante di una sentenza.

Non ritengo di poter attribuire al procedimento d'interpretazione le finalità di cui sopra.

Se si fa un paragone con l'interpretazione delle leggi, che ha lo scopo di ricercare quale sia stata la volontà del legislatore, appare ovvio pensare che l'interpretazione di una sentenza consiste nel chiarire che cosa la Corte abbia voluto affermare in un caso concreto.

Da questo punto di vista non si può certo parlare di interpretazione, quando si vogliano definire i limiti della «cosa giudicata».

Ciò non rientra nella competenza della Corte, e nessuna statuizione in proposito si potrà trovare nelle sentenze.

Detti limiti vanno ricavati piuttosto dal diritto comunitario, che regola — espressamente o implicitamente — la materia.

Sarebbe perciò più opportuno che una questione del genere venisse sollevata nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 177 del trattato, norma che si riferisce pure agli atti della Corte e che permette di discutere — come si è già visto in altre occasioni — anche problemi di efficacia del diritto comunitario.

Mi sembra, inoltre, che anche la giurisprudenza della Corte sia già orientata in questo senso, secondo le conclusioni dell'avvocato generale Römer nella causa 70-63 bis ([OSCURATO:PERSONA] della CECA contro [OSCURATO:PERSONA] e Corte di giustizia delle Comunità europee, (Racc. 1965, pag. 343)).

Cito dalla sentenza emessa nella causa di cui sopra il seguente passo (Race. 1965, pag. 349) : «Perché la sua domanda sia ricevibile, colui il quale chiede l'interpretazione (nella fattispecie che ora ci interessa, ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea) non deve richiamarsi a controversie circa l'eventuale incidenza della sentenza in questione su casi diversi da quello sul quale essa ha statuito, bensì all'oscurità o all'ambiguità del senso e della portata della stessa sentenza per quanto riguarda il caso specifico su cui ha statuito».

Non ritengo che ci si debba discostare da questa giurisprudenza, né credo si possa obiettare che venga così svuotata di significato la nozione di «portata», cui si riferisce l'art. 40 dello statuto della Corte.

In verità, detto riferimento resta significativo anche qualora si accolga l'interpretazione più ristretta da me propugnata.

Si pensi a procedimenti con una pluralità di ricorrenti o di convenuti, o con un gran numero di norme da interpretare, ed in cui, dopo la sentenza, non risulti chiaro a quali delle parti in causa od a quali disposizioni si riferiscano talune affermazioni della Corte.

Si pensi a procedimenti con una pluralità di punti controversi, che non vengano decisi tutti contemporaneamente e definitivamente, per cui può diventare difficile determinare gli effetti di una sentenza interlocutoria.

In tutti questi casi v'è certamente motivo di iniziare un procedimento per interpretare la «portata» di una sentenza, nel senso da me esposto.

Ne consegue che non è assolutamente necessario riferire la nozione di «portata» agli effetti, per così dire, esterni di una sentenza ed introdurre così la questione del se una sentenza possa produrre effetti al di là delle parti in causa.

Tutto ciò mi porta a concludere che la domanda di interpretazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] für Getreidehandel, proprio perché volta ad ottenere una pronunzia sugli effetti esterni di una sentenza, esula dal campo di applicazione dell'art. 40 ed è, di conseguenza, irricevibile.

4. Le mie conclusioni sono perciò chiare.

Esse mi dispensano dall'entrare nel merito della domanda.

Se la questione dovesse ancora venir sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, quest'ultimo potrà sempre chiedere alla Corte un'interpretazione ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61966C0024(01) CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 NOVEMBRE 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] für Getreidehandel mbH (già [OSCURATO:PERSONA] für Getreidehandel AG) con sede in Düsseldorf ha presentato, il 31 agosto 1973, una domanda d'interpretazione ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Corte di giustizia CEE. Essa chiede che vengano definiti i «limiti della cosa giudicata» relativamente alla sentenza emessa il 14 luglio 1967 nelle cause riunite 5, 7 e 13 a 24-66 (Società E. Kampffmeyer e 13 altri ricorrenti contro la [OSCURATO:PERSONA] della CEE, Racc. 1967, pag. 287) e che, in particolare, venga chiarito se: 1. le valutazioni contenute nella suddetta sentenza, nonché nella sentenza 1.7.1965 (causa riunite 106 e 107-63), secondo cui non sussistevano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia decisi dalla Repubblica federale di Germania ed autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione 3. 10. 1963, 2. ed i principi enunciati dalla Corte di giustizia in materia di diligenza dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai governi degli Stati membri nell'adottare provvedimenti di salvaguardia ai sensi del regolamento del Consiglio n. 19, art. 22, siano vincolanti per i giudici nazionali (nella fattispecie per i giudici tedeschi) in cause di risarcimento dei danni intentate dalla richiedente contro le autorità di mercato tedesche, quando la causa petendi sia la medesima. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha opposto alla domanda una serie d'eccezioni, in ispecie per quanto riguarda la ricevibilità. Tralascio gli antefatti, come pure la sentenza 14 luglio 1967, che vi sono noti tanto da quel precedente procedimento quanto dalle osservazioni prodotte nella presente causa, e passo subito all'esame delle eccezioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] fa cenno al fatto che nella domanda d'interpretazione si richiama anche la sentenza 1 o luglio 1965, emessa nelle cause riunite 106 e 107-63 ([OSCURATO:PERSONA] KG e Getreide-Import-[OSCURATO:PERSONA] mbH contro la [OSCURATO:PERSONA] della CEE, (Racc. Corte, 1965, pag. 497) , e cioè in un procedimento in cui la richiedente (a differenza che in quello relativo alle cause riunite 5, 7 e 13 a 24-66) non era parte interessata; essa sostiene che la domanda d'interpretazione, nella misura in cui si riferisce alla sentenza 106 e 107-63, è irricevibile. Non è necessario discutere questa eccezione, dal momento che la richiedente medesima ha dichiarato, nella fase orale del procedimento, di avere interesse unicamente all'interpretazione della sentenza 5, 7 e 13 a 24-66 e di aver menzionato la sentenza 106 e 107-63 solo perché questa decisione era stata richiamata dalla stessa Corte nella sentenza 14 luglio 1967. 2. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] dubita che la domanda d'interpretazione risponda sufficientemente al requisito posto dall'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura di questa Corte, secondo cui devono essere specificati i punti della sentenza dei quali si chiede l'interpretazione. Questo modo di vedere mi sembra tuttavia alquanto formalistico. Dal complesso della domanda si possono senz'altro desumere i punti della sentenza 5, 7 e 13 a 24-66 che si desidera vengano interpretati. Si tratta dei primi tre periodi riportati a pag. 354, della Raccolta 1967 della giurisprudenza della Corte in lingua tedesca (nella Raccolta in lingua italiana si tratta dell'ultimo periodo a pag. 307 e dei successivi tre periodi a pag. 308 del vol. XIII. (n.d.t.)), come è stato del resto confermato anche durante la dicussione orale. Dall'art. 102 del regolamento di procedura non si possono pertanto trarre argomenti contro la ricevibilità della domanda. 3. La questione fondamentale è pero quella di stabilire quali siano i limiti del procedimento d'interpretazione ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Corte di giustizia CEE, se esso possa servire soltanto a chiarire ciò che la Corte ha affermato in un caso concreto, come essa ha inteso statuire in merito ad una lite, oppure se per questa via si possa giungere anche a determinare per chi, oltre che per le parti, siano rilevanti le pronunzie della Corte ed a chi si estenda l'autorità del giudicato e delle motivazioni enunciate dalla Corte. In realtà, delle due questioni sopraindicate, va presa in considerazione soltanto la seconda, come ha espressamente dichiarato la richiedente nella fase orale del procedimento. Quanto affermato nella sentenza del 14 luglio 1967 circa l'errata applicazione del regolamento n. 19, art. 22 (insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di salvaguardia) e circa l'illecito compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'autorizzare tali provvedimenti, non ha bisogno — ha sottolineato la richiedente — di essere interpretato, ai fini della vertenza che si doveva decidere. I dubbi sorgono, a parere della richiedente, soltanto circa l'autorità del giudicato della Corte nei confronti di un giudice nazionale, dinanzi al quale si agisca . per risarcimento dei danni sulla base della medesima causa petendi. Occorrerebbe quindi esaminare se un procedimento a norma dell'art. 40 del citato statuto possa venir utilizzato anche al fine di accertare i «limiti» dell'efficacia vincolante di una sentenza. Non ritengo di poter attribuire al procedimento d'interpretazione le finalità di cui sopra. Se si fa un paragone con l'interpretazione delle leggi, che ha lo scopo di ricercare quale sia stata la volontà del legislatore, appare ovvio pensare che l'interpretazione di una sentenza consiste nel chiarire che cosa la Corte abbia voluto affermare in un caso concreto. Da questo punto di vista non si può certo parlare di interpretazione, quando si vogliano definire i limiti della «cosa giudicata». Ciò non rientra nella competenza della Corte, e nessuna statuizione in proposito si potrà trovare nelle sentenze. Detti limiti vanno ricavati piuttosto dal diritto comunitario, che regola — espressamente o implicitamente — la materia. Sarebbe perciò più opportuno che una questione del genere venisse sollevata nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 177 del trattato, norma che si riferisce pure agli atti della Corte e che permette di discutere — come si è già visto in altre occasioni — anche problemi di efficacia del diritto comunitario. Mi sembra, inoltre, che anche la giurisprudenza della Corte sia già orientata in questo senso, secondo le conclusioni dell'avvocato generale Römer nella causa 70-63 bis ([OSCURATO:PERSONA] della CECA contro [OSCURATO:PERSONA] e Corte di giustizia delle Comunità europee, (Racc. 1965, pag. 343)). Cito dalla sentenza emessa nella causa di cui sopra il seguente passo (Race. 1965, pag. 349) : «Perché la sua domanda sia ricevibile, colui il quale chiede l'interpretazione (nella fattispecie che ora ci interessa, ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea) non deve richiamarsi a controversie circa l'eventuale incidenza della sentenza in questione su casi diversi da quello sul quale essa ha statuito, bensì all'oscurità o all'ambiguità del senso e della portata della stessa sentenza per quanto riguarda il caso specifico su cui ha statuito». Non ritengo che ci si debba discostare da questa giurisprudenza, né credo si possa obiettare che venga così svuotata di significato la nozione di «portata», cui si riferisce l'art. 40 dello statuto della Corte. In verità, detto riferimento resta significativo anche qualora si accolga l'interpretazione più ristretta da me propugnata. Si pensi a procedimenti con una pluralità di ricorrenti o di convenuti, o con un gran numero di norme da interpretare, ed in cui, dopo la sentenza, non risulti chiaro a quali delle parti in causa od a quali disposizioni si riferiscano talune affermazioni della Corte. Si pensi a procedimenti con una pluralità di punti controversi, che non vengano decisi tutti contemporaneamente e definitivamente, per cui può diventare difficile determinare gli effetti di una sentenza interlocutoria. In tutti questi casi v'è certamente motivo di iniziare un procedimento per interpretare la «portata» di una sentenza, nel senso da me esposto. Ne consegue che non è assolutamente necessario riferire la nozione di «portata» agli effetti, per così dire, esterni di una sentenza ed introdurre così la questione del se una sentenza possa produrre effetti al di là delle parti in causa. Tutto ciò mi porta a concludere che la domanda di interpretazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] für Getreidehandel, proprio perché volta ad ottenere una pronunzia sugli effetti esterni di una sentenza, esula dal campo di applicazione dell'art. 40 ed è, di conseguenza, irricevibile. 4. Le mie conclusioni sono perciò chiare. Esse mi dispensano dall'entrare nel merito della domanda. Se la questione dovesse ancora venir sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, quest'ultimo potrà sempre chiedere alla Corte un'interpretazione ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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