Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05695/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22209 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]90 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (conindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore -resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 562/01/2022depositata in data 0 9 / 02 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:credito iva – omessadichiarazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatalein esito al controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relativa alla dichiarazione mod.

Unico 2015 con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] recuperava il credito Iva derivante da dichiarazione omessa oltre agli interessi dovuti e irrogava le prescrittesanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado in quanto ha riconosciuto illegittima la compensazione del credito iva disconosciuto stante l’omissione dichiarativache non consentiva la riconciliazione dei due importi; - ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato aun solo motivo di doglianza illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; Consideratoche: - con la sola censura proposta si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto , in sostanza, pregiudicato il diritto della società contribuente a vedersi riconosciuto il credito iva – debitamente risultante dalle scritturecontabili e dalla dichiarazione e no n contestato nella sua effettività dall’Erario - in forza dell’omessa presentazione della dichiarazione; - il motivo è fondato; - questa Corte ha chiarito nella sua massima composiz i one nomofilattica ( la pronuncia è quella resa da Cass.

SezioniUnite, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016 , seguita da molte altre tra le quali si rimanda a Cass. Sez.5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018 ) che i n caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 emissionedi cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedureautomatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dalmero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensidegli artt. 54 - bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nelsuccessivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cuiil diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili; - nel presente caso, nell’assenza di ogni contestazione da parte dell’Ufficioin ordine all’effettiva esistenza del credito IVA in parola, e nella collocazione temporale dell’anno in cui esso si è formato (periodi d’imposta 2012 e 2013) all’interno della c.d.

“cornice biennale”di cui sopra si è detto (il periodo d’imposta oggetto del controllo è il 2014), va riconosciuto detto credito pena la violazione del principio euro unitario, sovrano, della neutralità dell’Iva; - sul punto, le medesime Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata hanno proprio sottolineato nella enunciazione del principio di diritto,come si osserva correttamente specie in memoria di parte ricorrente, come “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuentetutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 giudiziod'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuentepresentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia IVA e finalizzati a operazioni imponibili”; - per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata èconseguentemente integralmente cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorsooriginario del la società contribuente; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22209 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]90 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (conindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore -resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 562/01/2022depositata in data 0 9 / 02 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:credito iva – omessadichiarazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatalein esito al controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relativa alla dichiarazione mod. Unico 2015 con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] recuperava il credito Iva derivante da dichiarazione omessa oltre agli interessi dovuti e irrogava le prescrittesanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado in quanto ha riconosciuto illegittima la compensazione del credito iva disconosciuto stante l’omissione dichiarativache non consentiva la riconciliazione dei due importi; - ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato aun solo motivo di doglianza illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; Consideratoche: - con la sola censura proposta si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto , in sostanza, pregiudicato il diritto della società contribuente a vedersi riconosciuto il credito iva – debitamente risultante dalle scritturecontabili e dalla dichiarazione e no n contestato nella sua effettività dall’Erario - in forza dell’omessa presentazione della dichiarazione; - il motivo è fondato; - questa Corte ha chiarito nella sua massima composiz i one nomofilattica ( la pronuncia è quella resa da Cass. SezioniUnite, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016 , seguita da molte altre tra le quali si rimanda a Cass. Sez.5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018 ) che i n caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 emissionedi cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedureautomatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dalmero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensidegli artt. 54 - bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nelsuccessivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cuiil diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili; - nel presente caso, nell’assenza di ogni contestazione da parte dell’Ufficioin ordine all’effettiva esistenza del credito IVA in parola, e nella collocazione temporale dell’anno in cui esso si è formato (periodi d’imposta 2012 e 2013) all’interno della c.d. “cornice biennale”di cui sopra si è detto (il periodo d’imposta oggetto del controllo è il 2014), va riconosciuto detto credito pena la violazione del principio euro unitario, sovrano, della neutralità dell’Iva; - sul punto, le medesime Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata hanno proprio sottolineato nella enunciazione del principio di diritto,come si osserva correttamente specie in memoria di parte ricorrente, come “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuentetutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 giudiziod'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuentepresentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia IVA e finalizzati a operazioni imponibili”; - per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata èconseguentemente integralmente cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorsooriginario del la società contribuente; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società cont
Sentenza Cassazione n. 05695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris