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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 luglio 2024

Cassazione n. 21005/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2435/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], iplrpt, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1025/2023 depositata il 27/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 19/07/2024 IL P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2435/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], iplrpt, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1025/2023 depositata il 27/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/07/2024 IL P
Decreto Cassazione n. 21005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris