CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinviolimitatamente alle pese sostitutive e per l’inammissibilità nel resto del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 31 ottobre 2023con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole e condannato alla penadi mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficialecommesso il 12 maggio 2020.2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso lacitata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando la mancanza dimotivazione con riguardo a tre profili.Il primo profilo di censura riguarda l’errata valutazione del dolo, essendo lafuga dell’imputato dettata dal timore di subire il controllo stradale e non dallafinalità di opporsi agli agenti di polizia.Il secondo profilo attiene alla mancata applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. atteso il carattere occasionale e lamodesta offensività della condotta.Il terzo profilo attiene alla omessa valutazione della richiesta di applicazionedella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 20-bis cod.pen. in luogo della pena detentiva della reclusione, secondo le nuove disposizioniintrodotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, formulata nelle conclusioni scritteritualmente depositate nei termini di legge, in forza di procura speciale rilasciatadall’imputato nel giudizio di appello, trattato nelle forme del contraddittoriocartolare.Il ricorrente ha prodotto la copia relativa alla richiesta di pena sostitutivaavanzata dal difensore insieme alla procura speciale rilasciata dall’imputato consottoscrizione autenticata dal difensoreCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I primi due motivi risultano del tutto generici e reiterativi di deduzioni versatein fatto che sono state oggetto di una valutazione esaustiva da parte della Cortedi appello, coerente alle risultanze istruttorie, supportata da una motivazioneimmune da vizi logici e rispettosa dei parametri normativi applicati.Ciò vale innanzitutto con riferimento alla dedotta assenza del dolo, rispettoad una valutazione della condotta oppositiva all’operato delle forze di poliziaincentrata sulla estrema pericolosità dell’inseguimento che si è reso necessariodopo che l’imputato, alla guida della propria autovettura, non si era fermatoall’intimazione dell’alt per sottrarsi ad un controllo stradale, dandosi alla fuga perle vie del centro abitato percorse anche in direzione contraria al loro senso dimarcia.Rispetto al tema del dolo specifico richiesto per il delitto previsto dall’art. 337cod. pen., è evidente l’assoluta inconferenza del riferimento al timore di subire uncontrollo stradale, non esplicando tale stato d’animo alcuna incidenza sulla finalitàdella condotta posta in essere dall’imputato, rappresentando solo la possibilecausa scatenante che non esclude il fine di opporsi al legittimo operato dei pubbliciufficiali.2. Del tutto generico è anche il motivo dedotto in merito al diniego della causadi non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dallagiurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haescluso la possibilità di applicare detta causa di non punibilità in ragione dellagravità del fatto, per l’elevato pericolo per l’incolumità personale sia dello stessoimputato che dei pubblici ufficiali impegnati nell’inseguimento, nonché degli altriutenti della strada, quale desumibile dalle modalità di realizzazione, e tenutoaltresì conto dell'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita.3. Con riferimento al terzo motivo si rileva quanto segue.Va premesso che nel caso di specie non risulta che alcuna censura sia stataformulata nei motivi di appello con riferimento alla mancata applicazione dellepene sostitutive, essendo la decisione di primo grado intervenuta il 30 ottobre2023, quando non era più in vigore il regime transitorio previsto dall'art. 95 deld.lgs. n. 150 del 2022, essendo stato interposto appello in epoca certamentesuccessiva all'entrata in vigore dell'art. 20-bis cod. pen. intervenuta alla data del30 dicembre 2022.Secondo la oramai prevalente giurisprudenza di questa Corte, la disciplinadelle pene sostitutive introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riformaCartabia”) non ha innovato rispetto ai principi affermati dalle Sezioni Unite Punzosecondo cui, per l'applicazione in appello della sostituzione della pena detentiva,si rende sempre necessario che la prospettazione del tema sia veicolato tramiteapposito motivo, dedotto con l’appello principale o con i motivi nuovi (vedi Sez. U,n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125; Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025,C., Rv. 287702; Sez. 6 n. 5985 del 09/01/2026, D., Rv. 289419).Il nuovo testo dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo2024, n. 31 (c.d. “correttivo Cartabia”), ha ribadito la validità delle regoleprocessuali che discendono dall’art. 597 cod. proc. pen. per il carattere tassativodelle eccezioni previste al comma 5 del medesimo articolo, non oggetto dimodifiche.Soltanto durante la vigenza della disciplina transitoria contenuta nell'art.95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è stato affermato, secondo l’orientamentomaggioritario consolidato (cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), che la richiesta delle sanzioni sostitutivedi cui all'art. 20-bis cod. pen. non deve essere formulata necessariamente conl'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.,ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previstiper il rito cartolare, ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corsodell’udienza di discussione.Per le impugnazioni non soggette alla anzidetta disciplina transitoria, invece,in applicazione delle regole generali, le pene sostitutive in appello non possonoessere applicate di ufficio perché il comma 1-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen.fa salvo il principio devolutivo come regolato dall’art. 597 cod. proc. pen. che alcomma 5 non include le pene sostitutive tra quelle statuizioni che il giudice diappello può adottare anche di ufficio senza uno specifico motivo di appello.Solo se per effetto della riforma del trattamento sanzionatorio nel corso delgiudizio di appello sia stata applicata una pena detentiva che rientra nei limitidell’applicazione delle pene sostitutive, il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc.pen. prevede che anche il giudice dell’appello debba valutare, come quello di primogrado, se possano trovare applicazione le pene sostitutive, anche attraverso losvolgimento di una istruttoria mirata a tale fine, regolata sulla falsariga di quelladisciplinata per il giudizio di primo grado dall’art.545-bis cod. proc. pen.4. Deve essere, perciò, ribadito che l'art. 598-bis, commi 1-bis e 4-bis, cod.proc. pen. (introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024), che consente all’imputatodi esprimere il consenso alla sostituzione della pena «fino a quindici giorni primadell’udienza» nel caso di procedimento a trattazione scritta e «fino alla datadell'udienza partecipata» nel caso di procedimento trattato in presenza delle parti,non ha comportato alcuna deroga al principio devolutivo.Tale "consenso" che costituisce il presupposto necessario per l’applicazionedelle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavorodi pubblica utilità (ex art. 58 l. n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n.150/2022) può essere espresso nei termini sopra specificati, ma – fatta eccezioneper il caso di riforma della pena in appello previsto dal comma 4-ter del medesimoarticolo - è privo di rilievo se la richiesta di applicazione delle pene sostitutive nonsia stata avanzata tempestivamente nell’atto di appello o in sede di presentazionedei "motivi nuovi".Con riferimento alla possibilità di avanzare la richiesta di applicazione dellepene sostitutive con i motivi nuovi deve solo essere precisato che le disposizionidi cui ai citati commi 1-bis e 4-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. neppure hannoinnovato o previsto delle deroghe rispetto ai limiti di ammissibilità dei motivi nuovi,che, anche con riferimento al tema in esame, presuppongono perciò che i relativipunti della decisione siano stati già oggetto di devoluzione con l’atto di appellooriginario (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259;Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016 Braidic, Rv. 268980).A tale proposito è bene ricordare che, come già affermato dalle SezioniUnite Punzo, non vale il richiamo al criterio dell'adeguamento della pena al casoconcreto, posto che, a ritenere che i poteri officiosi esercitabili nell'ambito dellestatuizioni in tema di trattamento sanzionatorio lato sensu siano assimilabili alledecisioni relative alle pene sostitutive, si aprirebbe la possibilità di unainaccettabile estensione della deroga all'effetto devolutivo, tra l'altro in violazionedelle norme sulle formalità delle impugnazioni.Come era già stato affermato nella citata decisione delle Sezioni Unite, deveribadirsi, pur prendendo atto del mutato quadro normativo, che il criteriodell'adeguamento della pena al caso concreto, che attribuisce al giudice di primogrado il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva, non consente diritenere che lo stesso potere sia esercitabile anche dal giudice di secondo grado,ostandovi il dato testuale secondo cui quel potere va esercitato «fermo restandoquanto previsto dall’art. 597», il che significa che esso non è esercitabile ex officioin ogni stato e grado, ma che incontra un limite nel rispetto dell'ambito dellacognizione del giudice di appello segnato dall'effetto devolutivo.5. Una volta negata la possibilità di ritenere le questioni inerentiall'applicazione delle pene sostitutive incluse nel punto della decisione relativo altrattamento sanzionatorio, deve anche conseguentemente affermarsi che in casodi devoluzione del trattamento sanzionatorio al giudice di appello, questi nonpotrebbe, senza violare i vincoli dell'effetto devolutivo, applicare le penesostitutive, essendo onere dell’imputato impugnare la sentenza con specificaindicazione del relativo punto e con esposizione dei rilievi critici mossi alle ragionidi fatto e di diritto alla base della sentenza impugnata.Poiché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono averead oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnatainvestiti dall'atto di impugnazione originario, ne consegue checostituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di applicazione delle penesostitutive ove con l'appello principale siano state formulate soltanto doglianzerelative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o allacommisurazione della durata della pena detentiva, trattandosi di punti distintidella decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione.Le richieste di riforma formulate con i motivi dell’appello originario conriguardo alla durata della pena detentiva, senza che da tale riduzione ne possanoderivare conseguenze in tema di compatibilità con i limiti di pena detentiva previstidall’art. 20-bis cod. pen. per l’applicazione delle pene sostitutive – come nel casoin esame in cui è stata irrogata una pena di mesi quattro di reclusione – attengonoad un punto della decisione del tutto distinto da quello relativo alla sostituzionedella pena detentiva, proprio perchè si tratta di punti suscettibili di autonomaconsiderazione.6. In conclusione, la richiesta di applicazione delle pene sostitutiveavanzata dall’imputato, pur se depositata nei termini previsti per la proposizionedi motivi nuovi - nei quindici giorni prima dell’udienza - e sebbene sorrettadall’esposizione delle ragioni poste a suo fondamento, deve ritenersi inammissibilein quanto inidonea ad ampliare l’ambito della cognizione del giudice dell’appello,oltre i limiti dell’effetto devolutivo segnati dall’atto di appello originario.Conseguentemente, in mancanza di un motivo di appello sulla applicazionedelle pene sostitutive, ritualmente proposto con l’atto di appello originario o con imotivi nuovi, la Corte di appello non solo non aveva alcun obbligo di motivare sutale punto, ma non avrebbe neppure potuto di ufficio disporre l’applicazione dellepene sostitutive, senza violare il limite derivante dal principio devolutivo, fattosalvo dal comma 1-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen.Nel caso in esame la richiesta di pene sostitutive risulta essere stata avanzatasolo con le conclusioni scritte, come si evince dalla documentazione allegata dalricorrente relativa alla trasmissione della richiesta di applicazione della penasostitutiva formulata dal difensore munito di procura speciale.7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento dellespese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruodeterminare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]