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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34963/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 7 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto tendenti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, ponendosi all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

Al riguardo, deve darsi atto che la Corte territoriale ha integralmente recepito quanto enunciato dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), infatti, con mbtivazione esente da vizi logici e giuridici, i giudici del merito hanno sottolineato come le dichiarazioni precise e coerenti della persona offesa in ordine alla dinamica dei fatti avessero trovato oggettivo riscontro nelle dichiarazioni della teste e come quelle dell'imputato, per contro, risultassero del tutto inattendibili (pagg. 2- 3 sent. impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 7 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto tendenti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, ponendosi all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Al riguardo, deve darsi atto che la Corte territoriale ha integralmente recepito quanto enunciato dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), infatti, con mbtivazione esente da vizi logici e giuridici, i giudici del merito hanno sottolineato come le dichiarazioni precise e coerenti della persona offesa in ordine alla dinamica dei fatti avessero trovato oggettivo riscontro nelle dichiarazioni della teste e come quelle dell'imputato, per contro, risultassero del tutto inattendibili (pagg. 2- 3 sent. impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023
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