CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 30992/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 giugno 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 699 comma secondo cod. pen. (capo a) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b), alla pena di anni uno e mesi due di arresto, ritenuto più grave capo a) e ritenuta la continuazione tra i reati. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi proposti dalla difesa, avv. G. Bonanno (violazione dell'art. 572 cod. pen. - primo motivo; inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. - secondo motivo) sono inammissibili rilevato che il primo è aspecifico posto che denuncia violazione dell'art. 572 cod. pen. e conclude in relazione alla violazione dell'art. 372 cod. pen. (v. p. 3 del ricorso), non oggetto del giudizio di merito. Rilevato, quanto al secondo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che questo è inammissibile posto che il diniego non è oggetto di gravame (cfr. motivi di appello riassunti a p. 1 della sentenza) con il quale, attraverso tre motivi, risulta contestata la sussistenza dei reati ascritti all'imputato e il vizio di motivazione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione). Rilevato, altresì, che, comunque, la lettura delle convergenti sentenze di merito evidenzia un conforme giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, visto il richiamo espresso ai precedenti penali, valutazione sufficiente a giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensor