CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché alla determinazione della pena, sono privi di specificità in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata - che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto per genericità dei motivi - e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente