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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 16234/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7438/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 75 SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7788/2019 depositata il12/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con sentenza nr 7788/2019 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Nepi avverso la pronuncia nr 947/2015 del Tribunale di Viterbo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’effetto rigettava l’impugnativa della delibera consortile del 8.2.2012 da parte della consorziata appellata.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Nepi con controricorso.

Con atto depositato in data 1.3.2023 la ricorrente ha formulato istanza di rinuncia al ricorso accettata dal Consorzio controricorrente.

Entrambe le parti hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] preso atto che la ricorr ente ha allegato ritualerinuncia ex art. 390 c.p.c. , datata 1. 3.2023 al ricorso iscritto7438/2020 e che la controricorrente ha aderito alla dichiarazione dirinuncia co n integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nessuna statuizione è da assumere in ordine allespese del presentegiudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. art. 13, comma 1 bis; visti gliartt. 390 e 391 c .p.c. .

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. . ed iscritto al n. 7438/2020;dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7438/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 75 SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7788/2019 depositata il12/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con sentenza nr 7788/2019 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Nepi avverso la pronuncia nr 947/2015 del Tribunale di Viterbo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’effetto rigettava l’impugnativa della delibera consortile del 8.2.2012 da parte della consorziata appellata. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Nepi con controricorso. Con atto depositato in data 1.3.2023 la ricorrente ha formulato istanza di rinuncia al ricorso accettata dal Consorzio controricorrente. Entrambe le parti hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] preso atto che la ricorr ente ha allegato ritualerinuncia ex art. 390 c.p.c. , datata 1. 3.2023 al ricorso iscritto7438/2020 e che la controricorrente ha aderito alla dichiarazione dirinuncia co n integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nessuna statuizione è da assumere in ordine allespese del presentegiudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. art. 13, comma 1 bis; visti gliartt. 390 e 391 c .p.c. . P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. . ed iscritto al n. 7438/2020;dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa i
Sentenza Cassazione n. 16234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris