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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21141/2023

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25398 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:cassazione conrinvio - riassun- zione- impulso parte –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n.8927/29/2014 depositata il 21 ottobre 2014, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sen tenza della Commissione tributaria regionale della Campania veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 301/01/98 che aveva parzialmente accolto il ricorso della societàDiana [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di rettifica per l'anno d'imposta 1991a seguito di violazione degli obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972articoli 21, 23 e 28 con recupero di imposte e sanzioni. 2.La decisione della CTR faceva seguito alla sentenza della Cassazione n.19659/2009che aveva cassato con rinvio una prima sentenza della CTRn.264/30/01, la quale aveva inizialmente rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] regionale in sede di giudizio rescissorio riteneva inam- missibile l'appello in quanto i motivi di impugnazione non sarebbero statisufficientemente specifici. 3.Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione l'Agenzia per ununico motivo mentre la contribuente intimata non ha svolto difese.

Consideratoche: 4.Con unico motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. - la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli63 e 45 del decreto legislativo n 546 del 1992 perch é la CTR ha decisola controversia a seguito della sentenza della Corte di Cassa- zionen.19659/2009, che aveva cassato con rinvio la decisione di ap- pello,senza che nessuna delle parti in causa avesse riassunto il pro- cesso,come richiesto dall'articolo 63 com ma primo del decreto citato.

4.1. L’Agenzia lamenta il fatto che, in assenza di impulso di parte, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo tributarioex articolo 63 comma secondo del medesimo decreto, e non affrontareil gi udizio in fase rescissoria assumendo la decisione di inam- missibilitàdell'appello per asserita mancanza di specificit à dei motivi di impugnazione. 5.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, in presenza di deduzione di error in proce- dendo,la Corte di Cassazione ha il po tere - dovere di esaminare diret- tamentegli atti di causa.

Tenuto conto che la parte ricorrente non solo haindicato gli elementi individuati caratterizzanti il fatto processuale dicui chiede le riesame, ma ha anche illustrato la corretta soluzione rispetto a quella asserita erronea praticata dai giudici di merito, in mododa consentire alla Corte investita della questione secondo la pro- spettazione alternativa della ricorrente la verifica della sua esistenza all’emendadell'errore denunciato (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 20181 del25/07/2019), la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisi- zionedel fascicolo di merito, al fine di verificare se la riassunzione del giudiziosia avvenuta su impulso di parte o meno. 6.Orbene, dalla verifica del fascicolo d’ufficio emerge che nell’elenco della documentazione trasmessa alla Corte di Cassazione del 30/7/2009,per quanto qui interessa, risulta solo la restituzione del fa- scicolo,con indicato come mittente la Corte di Cassazione stessa, men- trenon vi risulta ne ll’elenco documenti né emerge dall’esame degli atti lanotifica di parte ai fini della riassunzione del giudizio in sede rescis- soriasuccessivamente alla cassazione con rinvio. 7.Conclusivamente, non solo la contribuente non ha replicato alla do- glianzadi inammissibilità dell’appello sollevata dall’Agenzia costituen- dosi ed esibendo in giudizio la prova della notifica, ma agli atti sulla basedella verifica condotta dalla Corte non vi è prova che alcuna delle partiabbia notificato la riassunzione.

8. La na tura processuale della decisione, gli esiti alterni dei gradi di giudizio,il fatto che non risulta dalla lettura della sentenza impugnata edel ricorso che l’Agenzia abbia immediatamente contestato avanti al giudice della fase rescissoria l’invalidità del la riassunzione, sono ele- menti concorrenti che giustificano l’integrale compensazione delle spesedi lite tra le parti.

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25398 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:cassazione conrinvio - riassun- zione- impulso parte –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n.8927/29/2014 depositata il 21 ottobre 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sen tenza della Commissione tributaria regionale della Campania veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 301/01/98 che aveva parzialmente accolto il ricorso della societàDiana [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di rettifica per l'anno d'imposta 1991a seguito di violazione degli obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972articoli 21, 23 e 28 con recupero di imposte e sanzioni. 2.La decisione della CTR faceva seguito alla sentenza della Cassazione n.19659/2009che aveva cassato con rinvio una prima sentenza della CTRn.264/30/01, la quale aveva inizialmente rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] regionale in sede di giudizio rescissorio riteneva inam- missibile l'appello in quanto i motivi di impugnazione non sarebbero statisufficientemente specifici. 3.Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione l'Agenzia per ununico motivo mentre la contribuente intimata non ha svolto difese. Consideratoche: 4.Con unico motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. - la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli63 e 45 del decreto legislativo n 546 del 1992 perch é la CTR ha decisola controversia a seguito della sentenza della Corte di Cassa- zionen.19659/2009, che aveva cassato con rinvio la decisione di ap- pello,senza che nessuna delle parti in causa avesse riassunto il pro- cesso,come richiesto dall'articolo 63 com ma primo del decreto citato. 4.1. L’Agenzia lamenta il fatto che, in assenza di impulso di parte, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo tributarioex articolo 63 comma secondo del medesimo decreto, e non affrontareil gi udizio in fase rescissoria assumendo la decisione di inam- missibilitàdell'appello per asserita mancanza di specificit à dei motivi di impugnazione. 5.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, in presenza di deduzione di error in proce- dendo,la Corte di Cassazione ha il po tere - dovere di esaminare diret- tamentegli atti di causa. Tenuto conto che la parte ricorrente non solo haindicato gli elementi individuati caratterizzanti il fatto processuale dicui chiede le riesame, ma ha anche illustrato la corretta soluzione rispetto a quella asserita erronea praticata dai giudici di merito, in mododa consentire alla Corte investita della questione secondo la pro- spettazione alternativa della ricorrente la verifica della sua esistenza all’emendadell'errore denunciato (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 20181 del25/07/2019), la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisi- zionedel fascicolo di merito, al fine di verificare se la riassunzione del giudiziosia avvenuta su impulso di parte o meno. 6.Orbene, dalla verifica del fascicolo d’ufficio emerge che nell’elenco della documentazione trasmessa alla Corte di Cassazione del 30/7/2009,per quanto qui interessa, risulta solo la restituzione del fa- scicolo,con indicato come mittente la Corte di Cassazione stessa, men- trenon vi risulta ne ll’elenco documenti né emerge dall’esame degli atti lanotifica di parte ai fini della riassunzione del giudizio in sede rescis- soriasuccessivamente alla cassazione con rinvio. 7.Conclusivamente, non solo la contribuente non ha replicato alla do- glianzadi inammissibilità dell’appello sollevata dall’Agenzia costituen- dosi ed esibendo in giudizio la prova della notifica, ma agli atti sulla basedella verifica condotta dalla Corte non vi è prova che alcuna delle partiabbia notificato la riassunzione. 8. La na tura processuale della decisione, gli esiti alterni dei gradi di giudizio,il fatto che non risulta dalla lettura della sentenza impugnata edel ricorso che l’Agenzia abbia immediatamente contestato avanti al giudice della fase rescissoria l’invalidità del la riassunzione, sono ele- menti concorrenti che giustificano l’integrale compensazione delle spesedi lite tra le parti. P.Q.M. La
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