Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 00226/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE CATANIAcon l'ordinanza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarar si la competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale di Cataniain data 2 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna.

2. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 21 febbraio 2024 , ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dell'istanza, osservando a ragione che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella resa dalla Corte di appello di Catania in data 10 marzo 2021,di riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 11 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2021.

3. Resiste alla declinatoria di competenza la Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata nel preambolo, con la quale osservache , per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione, va presa in considerazione l'ultima sentenza divenuta irrevocabile al momento di proposizione della richiesta sulla quale si deve provvedere, e che, nel caso di specie, è talela pronuncia emessa in data 16 febbraio 2016 dal Tribunale di Catania ; essa, infatti, è divenuta irrevocabile,a seguito della conferma da parte de lla Corte di appello , il 29 maggio 2022, quindi dopoil 5 novembre 2021.

Ne segue che la competenza si è radicata presso il Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice che per primo l'ha negata.

2. Risulta dall'esame del certificato penale in atti che , al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. (depositata in data 2 maggio 2023), l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile era quello emesso dal Tribunale di Cataniail 16 febbraio 2016, passato in giudicato il 29 maggio 2022, atteso che la sentenza dalla Corte di appello di Catania,in data 10 marzo 2021, di riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 11 novembre 2014, èdivenuta irrevocabile il 5 novembre 2021. 3 Questa Corte è costante nell'affermare il principio secondo il quale la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo -anche se la richiesta non riguarda la sentenza da lui emessa (tra le molte: Sez. 1 n. 15856 dell'11.02.2014, Rv. 259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259171).

4. Va,dunque,dichiarata la competenza del Tribunale di Catania quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, in Roma16 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE CATANIAcon l'ordinanza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarar si la competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale di Cataniain data 2 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna. 2. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 21 febbraio 2024 , ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dell'istanza, osservando a ragione che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella resa dalla Corte di appello di Catania in data 10 marzo 2021,di riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 11 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2021. 3. Resiste alla declinatoria di competenza la Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata nel preambolo, con la quale osservache , per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione, va presa in considerazione l'ultima sentenza divenuta irrevocabile al momento di proposizione della richiesta sulla quale si deve provvedere, e che, nel caso di specie, è talela pronuncia emessa in data 16 febbraio 2016 dal Tribunale di Catania ; essa, infatti, è divenuta irrevocabile,a seguito della conferma da parte de lla Corte di appello , il 29 maggio 2022, quindi dopoil 5 novembre 2021. Ne segue che la competenza si è radicata presso il Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice che per primo l'ha negata. 2. Risulta dall'esame del certificato penale in atti che , al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. (depositata in data 2 maggio 2023), l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile era quello emesso dal Tribunale di Cataniail 16 febbraio 2016, passato in giudicato il 29 maggio 2022, atteso che la sentenza dalla Corte di appello di Catania,in data 10 marzo 2021, di riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 11 novembre 2014, èdivenuta irrevocabile il 5 novembre 2021. 3 Questa Corte è costante nell'affermare il principio secondo il quale la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo -anche se la richiesta non riguarda la sentenza da lui emessa (tra le molte: Sez. 1 n. 15856 dell'11.02.2014, Rv. 259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259171). 4. Va,dunque,dichiarata la competenza del Tribunale di Catania quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catania cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma16 dicembre
Sentenza Cassazione n. 00226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris