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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 20442/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2511/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dei quali in Milano, Via L. Manara 17 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo 18, presso lo studio degli avv.ti NUNZIO e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente; - con troricorrente - per re olamento di competenza avverso l'ordinanza tra le parti in data 7.112020 del [OSCURATO:PERSONA], NRG 3327/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di varie differenze retributive oltre al risarcimento dei danni per inadempimento all'obbligo di lavaggio della divisa aziendale.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;

3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 7.12.2020 ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell'accettazione delle proposte da parte dei lavoratori;

4. Avverso tale ordinanza la Leonenko ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con difese scritte;

5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'indicazione del Tribunale di Milano quale giudice competente;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 2511 sez.

ML - ud. 20-1-2022 2- V

1. La ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo che la lettera di assunzione (interamente annessa in copia al ricorso in esame) dimostrerebbe l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 15.11.2013 da parte dei lavoratori e del legale rappresentante della società, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione a Napoli delle lettere di assunzione e che queste ultime prevedevano unicamente la restituzione firmata per accettazione e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti.

Osserva che il contratto non subordinava l'inizio della esecuzione alla ricezione dell'accettazione presso la sede di Napoli; che non solo di tale ricezione manca qualsiasi elemento di prova ma che vi sono elementi contrari alla tesi della società, desumibili dal fatto che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo (16.11.2013) alla sottoscrizione del contratto, e che il contratto deve comunque considerarsi concluso, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., con l'inizio dell'esecuzione in Segrate.

2. L'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondata.

3. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art.1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere Ric. 2021 n. 2511 sez.

ML - ud. 20-1-2022 3- (\r stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v.

Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016).

4. Il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione.

5. Nel caso in esame, la lavoratrice ha prodotto come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza) la lettera di assunzione che reca la dicitura "Segrate (MI), 15.11.2013" e la sottoscrizione del "[OSCURATO:PERSONA] Presidente e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]"; il lavoratore ha altresì pacificamente sottoscritto la lettera di assunzione il 15.11.2013 in Segrate.

6. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall'art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli ritenendo che la lettera di assunzione, firmata per accettazione dai lavoratori in Segrate, dovesse essere restituita alla sede della società, ed ha desunto la previsione di tale adempimento dal contenuto della stessa lettera ("La preghiamo di restituirci firmata per accettazione ed accordo l'allegata copia della presente..."); ha quindi considerato il contratto perfezionato con la ricezione dell'accettazione della proposta di lavoro presso la sede della società in Napoli.

7. Il Tribunale di Milano non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto nell'escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in Segrate il 15.11.2013, ha del tutto Ric. 2021 n. 2511 sez.

ML - ud. 20-1-2022 4- trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all'art.2702 c.c., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione delle lettere di assunzione in Segrate, il 15.11.2013, da parte del legale rappresentante della società e dei lavoratori; non solo, ma ha individuato il giudice territorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, che ha carattere residuale (v.

Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis.

8. L'efficacia probatoria che deve riconoscersi alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., e l'assenza in atti di elementi di prova della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, e della relativa ricezione nella stessa giornata del 15.11.2013, essendo prevista dalla medesima lettera come data di inizio della prestazione il giorno seguente, cioè il 16.11.2013, inducono a datare la conoscenza datoriale dell'accettazione della lavoratrice contestualmente alla sottoscrizione di quest'ultima, con conseguente individuazione in Segrate del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2511/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dei quali in Milano, Via L. Manara 17 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo 18, presso lo studio degli avv.ti NUNZIO e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente; - con troricorrente - per re olamento di competenza avverso l'ordinanza tra le parti in data 7.112020 del [OSCURATO:PERSONA], NRG 3327/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di varie differenze retributive oltre al risarcimento dei danni per inadempimento all'obbligo di lavaggio della divisa aziendale. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.; 3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 7.12.2020 ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell'accettazione delle proposte da parte dei lavoratori; 4. Avverso tale ordinanza la Leonenko ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con difese scritte; 5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'indicazione del Tribunale di Milano quale giudice competente; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 2511 sez. ML - ud. 20-1-2022 2- V 1. La ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo che la lettera di assunzione (interamente annessa in copia al ricorso in esame) dimostrerebbe l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 15.11.2013 da parte dei lavoratori e del legale rappresentante della società, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione a Napoli delle lettere di assunzione e che queste ultime prevedevano unicamente la restituzione firmata per accettazione e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti. Osserva che il contratto non subordinava l'inizio della esecuzione alla ricezione dell'accettazione presso la sede di Napoli; che non solo di tale ricezione manca qualsiasi elemento di prova ma che vi sono elementi contrari alla tesi della società, desumibili dal fatto che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo (16.11.2013) alla sottoscrizione del contratto, e che il contratto deve comunque considerarsi concluso, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., con l'inizio dell'esecuzione in Segrate. 2. L'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondata. 3. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art.1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere Ric. 2021 n. 2511 sez. ML - ud. 20-1-2022 3- (\r stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016). 4. Il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione. 5. Nel caso in esame, la lavoratrice ha prodotto come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza) la lettera di assunzione che reca la dicitura "Segrate (MI), 15.11.2013" e la sottoscrizione del "[OSCURATO:PERSONA] Presidente e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]"; il lavoratore ha altresì pacificamente sottoscritto la lettera di assunzione il 15.11.2013 in Segrate. 6. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall'art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli ritenendo che la lettera di assunzione, firmata per accettazione dai lavoratori in Segrate, dovesse essere restituita alla sede della società, ed ha desunto la previsione di tale adempimento dal contenuto della stessa lettera ("La preghiamo di restituirci firmata per accettazione ed accordo l'allegata copia della presente..."); ha quindi considerato il contratto perfezionato con la ricezione dell'accettazione della proposta di lavoro presso la sede della società in Napoli. 7. Il Tribunale di Milano non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto nell'escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in Segrate il 15.11.2013, ha del tutto Ric. 2021 n. 2511 sez. ML - ud. 20-1-2022 4- trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all'art.2702 c.c., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione delle lettere di assunzione in Segrate, il 15.11.2013, da parte del legale rappresentante della società e dei lavoratori; non solo, ma ha individuato il giudice territorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, che ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis. 8. L'efficacia probatoria che deve riconoscersi alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., e l'assenza in atti di elementi di prova della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, e della relativa ricezione nella stessa giornata del 15.11.2013, essendo prevista dalla medesima lettera come data di inizio della prestazione il giorno seguente, cioè il 16.11.2013, inducono a datare la conoscenza datoriale dell'accettazione della lavoratrice contestualmente alla sottoscrizione di quest'ultima, con conseguente individuazione in Segrate del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.
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