CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 agosto 1967
Cassazione n. 13974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione - sottoscritto soltanto dall'imputato - deducendo la carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere presentato dalla parte personalmente, Infatti, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il C6splierf stensore Il