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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44187/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) l'imputato non ha fornito una spiegazione attendibile circa la provenienza degli pneumatici, ma si è limitato a dichiarare di averli acquistati da un soggetto ignoto mediante la piattaforma online Subito.it; b) non ha dato prova di aver corrisposto all'ignoto venditore la somma di 200 euro; c) la documentazione prodotta, comprovante l'uso frequente della piattaforma da parte dell'imputato per acquistare e vendere auto, conferma la nozione di comune esperienza secondo cui le trattative poste in essere mediante il suddetto sito sono tracciate, per cui l'imputato avrebbe potuto risalire agevolmente all'identità del venditore; che, per tale ragione, lo stesso deve ritenersi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed' è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che non può ritenersi di particolare tenuità la ricettazione di 10 pneumatici nuovi, anche considerando i precedenti penali dell'imputato, l'assenza di resipiscenza e la sua negativa personalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) l'imputato non ha fornito una spiegazione attendibile circa la provenienza degli pneumatici, ma si è limitato a dichiarare di averli acquistati da un soggetto ignoto mediante la piattaforma online Subito.it; b) non ha dato prova di aver corrisposto all'ignoto venditore la somma di 200 euro; c) la documentazione prodotta, comprovante l'uso frequente della piattaforma da parte dell'imputato per acquistare e vendere auto, conferma la nozione di comune esperienza secondo cui le trattative poste in essere mediante il suddetto sito sono tracciate, per cui l'imputato avrebbe potuto risalire agevolmente all'identità del venditore; che, per tale ragione, lo stesso deve ritenersi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed' è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che non può ritenersi di particolare tenuità la ricettazione di 10 pneumatici nuovi, anche considerando i precedenti penali dell'imputato, l'assenza di resipiscenza e la sua negativa personalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 44187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris