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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25776/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15686/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv.

M arco Fioretti , in virtù di procura allegataal ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegata al controricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegata al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 30/2023 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, depositata il 5 gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 13 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il notaio [OSCURATO:PERSONA] e il rag. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Ancona, deducendo che: - erano titolari di quote ( nella misura del 30,5% ciascuno) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che avevano fiduciariamente intestato , con mandati fiduciari di diritto svizzero, per il 30,5%, a [OSCURATO:PERSONA] (amministratore dellastessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) e , per il restante 30,5%, alla Civitas e t [OSCURATO:SOCIETA]. (nella persona del suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA]); - n elle more dell’i n staurando procedimento arbitrale per l’accertamento della proprietà di tali quote, avevano introdotto un procedimento cautelare,chiedendone il sequestro giudiziario; - i l Tribunale di Ancona, con decreto del 13/14 luglio 2011, confermato con ordinanza del 26 luglio 2011,aveva disposto, in favore degli istanti, il sequestro del 61% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; precisamente, aveva disposto, in favore del Vecchi, il sequestro della quota del 30,5% fiduciariamente intestata al Diomedi e, in favore del Lombardi, il sequestro della quota del 30,5% fiduciariamente intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]., nominando custode [OSCURATO:PERSONA]; - peraltro, tra il luglio e l’agosto del 2011, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver costituito una nuova società ( la [OSCURATO:SOCIETA]. ) , avvalendosi dell’apporto del rag. [OSCURATO:PERSONA],aveva ad essa ceduto il ramo operativo dell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comprensivo di macchinari, avviamento ed impianti , per il corrispettivo di Euro 200.000,00, da pagarsi in 20 rate mensili ; n el successivo processo penale per bancarotta, instaurato a carico dello stes s o Diomedi in seguito al fallimento della società,il consulente del pubblico ministero avrebbe attribuito al compendio aziendale oggetto di cessione il valore di 2 milioni di Euro; -il 14 settembre 2011, l’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era riunita innanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA]; in questa riunione – alla quale avevano partecipato, oltre a [OSCURATO:PERSONA] (intestatario del 61% delle quote, di cui il 30,5 % in sequestro) e alla Civitas et [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] ( intestataria dell’ulteriore 30,5%delle quote in sequestro), anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (intestataria della quota minoritaria del 6%, acquistata meno di una settimana prima), nonché la custode [OSCURATO:PERSONA] – era stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione nella misura minima legale di Euro 20.072,50, peraltro versatasoltanto dopo che la società, nell’anno 2012, era stata ammessa al concordato preventivo, poi non omologato; - in mancanza di esercizio, da parte della Civitas e Do mus s.r.l., nonché della custode [OSCURATO:PERSONA], del diritto di opzione loro spettante (con conseguente loro uscita dalla compagine sociale), il capitale di nuova emissione era stato sottoscritto esclusivamente dai soci Diomedi (per il 30%) e Operaes.r.l. ( per il 70%) ; -a seguito di tali operazioni la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , precipitata in situazione di insolvenza, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona.

Sulla base di queste deduzioni,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno da loro subìto per effetto delle condotte illecite di distrazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di soppressione delle quote del capitale socialesottoposte a sequestro giudiziario. 2.Costituitisi in giudizio i convenuti e autorizzata, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la chiamatain causa dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con cui il notaio aveva stipulato un polizza assicurativa della propria responsabilità professionale, con sentenza del 27 settembre 2017 il Tribunale di Ancona, ritenuta l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], lo condannò a pagare a ciascuno degli attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma diEuro 608.000 ,00, pari al valore delle quote di capitale di cui erano titolari, oggetto di illecita soppressione; rigettò le domande risarcitorie in quanto proposte nei confronti degli altri convenuti.

Un primo profilo di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fu individuato dal primo giudice nella condotta illecita volta alla soppressione delle quote del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sequestro: tale condotta, realizzata attraverso una delibera assembleare di azzeramento e ricostituzione del capitale emessa in mancanza dei relativi presupposti e in violazione dei connessi doveri informativi, aveva infatti integrato , ad avviso del primo giudice, una operazione economica unitaria in danno degli attori, con l’effetto di estrometterli dalla compagine sociale, di eludere i vincoli derivanti dal sequestro giudiziario sulle quote e di ledere il loro diritto di proprietà sulle quote medesime.

Un secondo profilo di responsabilità del Diomedi fu poi individuato nella condotta di cessione dell’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA].: questacessione, posta in essere per un prezzo vile ein favore di soggetto non solvibile e già destinatario di protesti , aveva infatti integrato , ad avviso del Tribunale, una condotta distrattiva, contribuendo al dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]..

3. La sentenza del Tribunale di Ancona fu gravata con appello principale da M assimo V ecchi, che invocò l’ accertamento della responsabilitàanche degli altri convenuti, e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], che si dolse della disposta compensazione delle spese di lite.

4. Con sentenza 5 gennaio 2023, n. 30, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, rigettata quella incidentale, ha esteso la condanna risarcitoria ad [OSCURATO:PERSONA], riconoscendola responsabile , in solido con [OSCURATO:PERSONA], del danno patito da Massimo V ecchi , sul rilievo che essa , all’assemblea straordinaria del 14 settembre 2011, convocata per i provvedimenti di cui all’art. 2482-tercod. civ., votando l’azzeramento del capitale e non esercitando l’opzione sulle nuove quote per la sua ricostituzione al minimo, avesse colposamente cooperato alla soppressione delle quote che formavano oggetto della cautela e che invece avrebbe dovuto custodire.

La Corte territoriale ha invece confermato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti degli altri convenuti, condannando l’appellante principale a rimborsare le spese del grado sostenute da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Per la cassazione d ella sentenza della Corte dorica , [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso con atto notificato il giorno 5 luglio 2023 , sulla base di cinque motiv i, cui hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Con distinto atto, notificato lo stesso giorno 5 luglio 202 3 , ha proposto ricorso (che assume oggettivamente natura incidentale) per la cassazione della medesima sentenza pure [OSCURATO:PERSONA], anche questo sorretto da cinque motivi, cui ha resistito , con c ontroricorso , oltre agli intimatiappena sopra citati, Massimo V ecchi.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata la « violazione degli artt. 2055 e 2043 c.c., nonché degli artt. 43 c.p. e degli artt. 27 e 28 della legge notarile, rilevante ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marconi e Chiodoni».

Il ricorrente principale censura la sentenza d’appello per aver confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado circa l’esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Chiodoni per i danni da lui patiti in seguito alla distrazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla soppressione delle quote del capitale sociale sottoposte a sequestro giudiziario.

Sostiene che tutti i predetti soggetti avevano cooperato, quand’anche con condotte illecite distinte, alla realizzazione del fatto dannoso, che andava considerato nella sua unitarietà e imputato ad ognuno di essi, i quali, pertanto, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., avrebbero dovuto ritenersi solidalmente obbligati al risarcimento del pregiudizio ad esso conseguente.

Deduce, specificamente: -che il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente redatto il verbale assembleare del 14 settembre 2011 «nella piena consapevolezza e volontà dell’effetto della verbalizzazione, costituito dalla soppressione delle quote societarie oggetto del sequestro giudiziario», così ponendo in essere «una condizione necessaria alla verificazione dell’illecito di cui all’art. 388 cod. pen.», e critica la sentenza impugnata per aver malamente interpretato l’art. 27 della legge notarile circa l’obbligo del professionista di prestare il proprio ministero, il cui perimetro sarebbe stato indebitamente esteso oltre il limite degli atti vietati dalla legge e contrari all’ordine pubblico e al buon costume; - che il rag. [OSCURATO:PERSONA] aveva dolosamente cooperato , occupandosi anche di reperire i « prestanome occorrenti », alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. ( cessionaria, a prezzo vile, dell’az i enda operativa della [OSCURATO:PERSONA].r.l.), come sarebbe stato dimostrato dalla circostanza che la costituzione della società di comodo e la susseguente cessione ad essa del complesso aziendale della Fly i ng Fastenerss.r.l., era avvenuta subito dopo il sequestro giudiziario delle quotee appena prima dell’ assemblea del 14 settembre 2011, esitata nelladelibera di azzeramento del capitale societario ; -che all’operazione illecita di soppressione delle quote di capitale in sequestro, conconseguente imputabilità del fatto dannoso, aveva dolosamente concorso anche [OSCURATO:PERSONA] , cognato di [OSCURATO:PERSONA], nonché am ministratore unico della Civita s e [OSCURATO:SOCIETA]. (società inte stataria del 50% del capitale della Fly i ng [OSCURATO:SOCIETA] sottoposto al vincolo cautelare , complessivamente pari al 61% del totale), il quale aveva partecipato all’ assemblea del 14 settembre 2011, votando a favore dell’azzeramento delle quote sequestrate e rinunciando allasottoscrizione del capitale di nuova emissione; - che, infine, evidente era il carattere doloso del contegno, parimenti rilevante ai fini della concorsuale realizzazione del fatto dannoso, di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., perché, al di là delle pur significativ e circostanz e di avere acquistato una quota minoritariadel capitale della Fly i ng [OSCURATO:SOCIETA] l’8 settembre 2011 (meno di una settimana prima dell’ assemblea del 14 settembre successivo ) e di ave r e esercitato l’ opzione sulle quote di nuova emissione nella misura del 70%, aveva comunque partecipato consapevolmentee volontariamente alla delibera di azzeramento delle quote societarie in sequestro, causandone la soppressione e concorrendo alla consumazione del reato di cui all’art. 388cod. pen., perl’integrazione del quale sarebbe sufficiente il dolo generico.

A.1.1.Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, nel ritenere, con argomentato giudiziodi merito, che i fatti illeciti di distrazione del patrimonio della Fly i ng [OSCURATO:SOCIETA]. e di soppressione delle quote del capitale sociale sottoposte a sequestro fossero imputabili soltanto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha motivatamente escluso – condividendo nella sostanza , al riguardo, le valutazioni già formulate dal primo giudice – la responsabilità dei convenuti Sanangela n toni, [OSCURATO:PERSONA], M a r coni e Chiodoni.

Con riguardo al notaio [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha accertatoche l’assemblea sociale del 14 settembre 2011, di cui egli aveva redatto il verbale, era stata regolarmente convocata e altrettantoregolarmente costituita, a ve ndo il presidente constatato la presenzadel 97% del capitale sociale ; che, inoltre, ai sensi degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ., era presente in essa il custode , per esercitare il diritto di voto relativo alle quote sottoposte a sequestro giudiziario, il quale, tra l’altro, era munitoanche dell’autorizzazione del Tribunale di Ancona ad esercitare le azioni di cui all’art. 2476 cod. civ.; che, infine, nel provvedimentogiudiziario autorizzativo era specificato che «nulla osta[va] al ripristino del capitale sociale».

Sulla base di tali accertamenti, la Corte di merito ha quindi ritenuto che non potesse essere formulato , nei confronti del notaio, alcun giudizio di colpa, sussistendo presupposti di fatto tali per cui il professionista non poteva reputarsi esonerato dall’obbligodi prestare il suo ministero.

Viene, dunque , in considerazione un argomentato giudizio di merito, il quale –in quanto debitamente motivato – non è censurabile in sede di legittimità.

Né può esser e deli b ata nel merito la doglianza, solo formale , di falsa applicazione dell’art. 27 (nonché dell’art.28) della leggenotarile; doglianza che, nella sostanza, integra, invece, una inammissibile censura dell’illustrato accertamentodi merito.

La Corte d’appello, infatti, non ha ritenuto, in cont rasto con il disposto normativoin esame, che l’obbligo del notaio di rogare gli atti sottopostial suo ministero non trov i il proprio limite in relazione agli atti nulli (in quanto contrari alla legge , all’ordine pubblico e al bu o n costume) o comunque in relazioneagli atti che, ancorché formalmente validi, siano tuttavia potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio a terzi(in tal senso, di recente, C ass. 9/01 / 2025, n. 486), ma, tutt’a l contrario, ha motivatamente apprezzato, alla luce delle circostanze di fatto accertate, che questo limite non potess e considerarsi superato nella fattispecie, dovendosi ritenere valida e non pregiudizievole per i terzi l’assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita per la riduzione del capitale sociale con la presenza giudiziariamente autorizzata del custode delle quote di capitale in sequestro, intervenuto per esercitare il relativo diritto di voto.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di merito espresse dal giudice territoriale, le censure formulate dalricorrente, ad onta delle violazioni di norme di diritto formalmente evocate nell’intestazione, si palesano inammissibili, in quanto tendono, nella sostanza, a provocare dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle circostanze di fatto diversoda quello motivatamente fornit o dal la Corte d’appello, il qualeè insindacabile in questa sede di legittimità.

Per le stesse ragioni sono inammissibili le omologhecensure rivolte al giudizio con cui è stataesclusa la responsabilità del rag. [OSCURATO:PERSONA], dell’amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]., Andr e a Marconi, e dell’amministratore unico d ella [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto al rag. [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale, sempre con motivato apprezzamentodi fatto, non solo ha escluso che egli redigesse i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (reputando accertato , al contrario , che si occupava solo del loro deposito telematico dopo averli ricevuti dall’ufficio amministrativo della società), ma, soprattutto, ha motivatamente escluso che egli, nel fornire la s u a opera per la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., avesse dolosamente cooperato alla costituzione di un soggetto giuridico di comodo p er il comp imento dell’operazione distrattiva, ritenendo cheil danneggiato-appellante non avesse assolto l’onere di dimostrare con prova certa le sue allegazioni al riguardoe che «gli indizi presenti possono essere oggetto di plurime interpretazioni e per questomotivo hanno una debolezza intrinseca che li rende non decisivi».

Anche rispetto ad Andr e a Marconi e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha escluso che fosse stata fornita dall’onerato la prova della loro compartecipazionedolosa alle operazioni illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], osservando , quanto al primo , che la circostanza che fosse il cognatodel Diomedi non implicava che fosse a conoscenza del piano criminosoda quegli escogitato e, quanto al se co ndo, che la prova del dolo non potesse desumersi dal solo fatto dell’ avvenuto acquisto del 6% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] nel mese di settembre 2011; ciò, evidentemente, sull’implicito presupposto , corretto in iure , che dalla(pur consapevole) partecipazione all’ assemblea convocata per la riduzione del capitale sociale con l ’ esercizio dei diritti connessi alla qualità di soci, non potesse desumersi la sussistenza del dolo (pur generico) del reato di cui all’art. 388 cod. pen., né, men che m e no , l’imputabilità dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ..

Al cospetto degli illustrati rilievi, va ribadito che le censureveicolate con il motivodi ricorso in esame , nella loro complessiva articolazione , attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ’ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie sono attività riservat e al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Il primo motivo del ricorso principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, va dichiarato inammissibile.

A.2.

Con il secondo motivo di tale ricorso vi e ne denunciato l’«omesso esame di più fatti controversi decisivi, rilevante ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nei confronti del rag. [OSCURATO:PERSONA]» Il ricorrente principale sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che il rag. [OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva cooperatocon Diomedi per costituire la società di comodo [OSCURATO:SOCIETA]. , ma lo aveva persino sollecitato in tal senso, gli aveva presentato lasua collaboratrice,Marzi a Stoppini, gli aveva fornito la sede presso il suo studio e l’indirizzo pec e , infine , aveva anche reperito un altro prestanome(tale [OSCURATO:PERSONA]) nella veste di mero intesta tario delle quote di minoranzadel soggetto giuridico di comodo .

Tenuto conto di tali circostanze di fatto, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che [OSCURATO:PERSONA] era stato «l’artefice, l’ideatore e l’organizzatore della cessione del ramo d’azienda a prezzo vile, cooperando con il Diomedi in tutta l’operazione per cui è causa e vincendone persino le remore».

A.2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni.

Infatti, non solo le doglianze con esso formulate attingono nuovamente il motivato (e insindacabile) giudizio di fatto espresso dal giudice del merito, ma, inoltre, esse si infrangonosulla preclusione (già prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc., civ. e, oggi, dal “nuovo” art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità di tale preclusione risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto , avuto riguardo alla formale conformità delle due decisioni di merito in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).

Anche il secondo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la «violazione dell’art. 91 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».

La sentenza d’appello è censurata per avere indebitamente condannato l’appellante principale (odierno ricorrente) al pagamento delle spese del grado sostenute dall’appellato [OSCURATO:PERSONA] , quantunque quest’ultimo fosse rimasto contumace e non avesse dunque sostenuto alcuna spesa.

A.3.1.Il motivo è fondato e va accolto .

Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio.

Pertanto, la statuizione con la quale il giudice liquidi le spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere (Cass.26/06/2018, n. 16786; Cass. 14705/2024, n. 13253).

A.4.Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la «violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 e delle relative tabelle, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marconi e Chiodoni».

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, in sede di statuizione sulle spese del grado, abbia liquidato a suo carico anche il compenso per la fase istruttoria/di trattazione; osserva che l’art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014, anche in seguito alle modifiche apportate con D.M.n.147/2022, prevede che tale fase rilevi ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

Deduce, allegando i verbali d’udienza, che lo svolgimento del giudizio di appello si era articolato solo nella prima udienza di trattazione – in cui non era stata svolta alcuna delle attività contemplate nell’art.350 cod. proc. civ. o nell’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 – e nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni.

A.4.1.Il motivo è infondato.

Dal verbale della prima udienza in grado d’appello (9 settembre 2020) risulta che a tale udienza erano comparsi diversi difensori, ognuno dei quali si era riportato alle “note d’udienza”.

Deve pertanto ritenersi che in seguito all’introduzione del giudizio d’appello e prima della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni (rientrante nella fase decisoria), le parti avevano formulato note d’udienza, le quali rientrano nell ’ ampio g enus delle “ memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni” previste dall’art. 4 D.M. n. 55 del 2014.

Pur in difetto di attività istruttoria, nel giudizio d’appello la fase decisoria era stata dunque preceduta da un’attività rientrante nell’ampio genere della trattazione, per modo che deve ritenersi corretta la scelta del giudice del merito di procedere alla relativa liquidazione in sede di statuizione sulle spese del grado.

Il quarto motivo del ricorso principale va dunque rigettato.

A.5.Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata la «violazione dell’art. 91 c. p. c., rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».

MassimoVecchi si duole che il giudice d’appello abbia condannato EleonoraPuca a rimborsargli solo le spese del grado, senza riformare sul punto la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le spese del relativo rapporto processuale.

A.5.1.Il motivo è inammissibile.

Va ribadito –dandosi continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte –che il regolamento delle spese processuali è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e trova un limite nella violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., la quale si verifica solo allorché le spese vengano indebitamente poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex aliis, Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).

B.1.Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo viene denunciata «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 345 c.p.c. avendo l’appellante [OSCURATO:PERSONA] formulato una domanda nuova in grado di appello rispetto alle conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione, da essa ritualmentesollevata, avente ad oggetto la novità e la conseguenteinammissibilità della domanda risarcitoria proposta in grado d’appelloda [OSCURATO:PERSONA], il quale soltanto nel secondo grado di merito avrebbe chiesto l’accertamento del vi n colo di solidarietà risarcitoria tra tutti i convenuti;accertamento invece non invocato nelle conclusioni rassegnate in primo grado , con le quali il danneggiato si sarebbe limitato a chiedere « la condanna al risarcimento dei danni patiti da partedi ognuno dei convenuti per l’intero ».

A sostegno di questa censuraviene richiamato il principio espresso da questa Corte con la sentenza31/03/2011, n.7441.

B.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato e si pone al limite della pretestuosità.

La perfetta sovrapponibilitàtra le conclusioni rese dal danneggiato in primo grado e in appello –al di là di alcune variazioni terminologiche e della riduzione del petitum al quantum già accertato in ragione dell’avvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] – nonché , soprattutto, la circostanza che in entrambe le sedi l’attore aveva domandato la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, emergono con evidenza dalla trascrizione di dette conclusioni effettuata dalla stessa ricorrente incidentale a pag. 27 del ricorso.

Stando al tenore di questa trascrizione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato, in primo grado, di «condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni … nella misura di almeno € 2.000.000 ciascuno» e, in appello, di condannare gli appellati Sana n gelantoni, Marconi, Chiodoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre «insolido fra loro e con il Sig. [OSCURATO:PERSONA]», già condannatoin primo gradoe non destinatario dell’appello, «al risarcimento del danno … nella misura accertata nella sentenza gravata e pari ad €608.000».

Pertanto, il ricorrente aveva espressamenteinvocato la condanna solidale dei convenuti in entrambe le sedi, pur differenziando la domanda, sotto il profilo soggettivo , in ragione della già ottenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] , nonché, sotto il profilo oggettivo, in ragione della già avvenuta liquidazione del l’ intero danno in relazione allaposizione del condebitore già condannato.

Ad abundantiam,va poi rilevato che, quand’ anche , in primo grado , fosse mancata l’espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso, l’ esercizio dell’azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti i convenuti per l’intero avrebbe comunque postulato la loro responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., sicché l’estensione solidale ad [OSCURATO:PERSONA] della condanna già emessa in confrontodi [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe cos tituito oggetto di domanda nuova, essendo essa già stata formulata in primo grado , sul presupposto della sussistenza delvincolo di solidarietà.

Ciò, in conformità al principio espresso proprio da Cass.31/03/2011, n.7441(e ribadito da Cass. 18/06/2015, n. 12602), non pertinentemente richiamata dalla ricorrente incidentale , secondo il quale, nell’ipotesi di esercizio cumulativo dell’azione risarcitoria nei confronti di tutti i soggetti cui sono imputabili le condotte illecite dedottedall’attore, la mancanza dell’espressa richiesta del vincolo della solidarietà comporta soltanto che il relativo accertamento non costituisca oggetto della decisione con efficacia di giudicato, ma non precludeevidentemente al giudice la possibilità di condannare ciascun debitore per l’intero, previo accertamento (da reputarsi meramente incidentale) della sua responsabilitàsolidale ex art. 2055 cod. civ., la cui sussistenza è comunque presupposta dall’azione risarcitoria cumulativamente esercitata.

Nella fattispeciein esame, tuttavia – giova ripeterlo – , l’attore, sin dal primo grado, a veva agito verso tutti i condebitori, non sul mero presupposto della solidarietà, ma invocandone espressamente la condanna solidale , sicché è m anifestamente infondata la censura di novità – e di conseguente inammissibilità – dell a domanda da lui spiegatain appello.

Il primo motivo del ricorso incidentale va dunque rigettato.

B.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alla prova della legittimazione attiva in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione all’art. 2704 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

Riproponendo una doglianza già formulata dinanzi al giudice d’appello e da esso respinta, viene contestata la legittimazione all’azione risarcitoria in capo a [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto che, nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quotesociali, l’esercizio dei diritti e dei poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale competerebbeesclusivamente al fiduciario.

La ricorrente, citando una pronuncia della giurisprudenza di merito (Trib.

Roma, Sez.

III, 21/02/2017, n. 3410), sostiene che il c.d. pactum fiduciae (nella specie concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l’intestazione fiduciaria delle quote sociali di cui era stato poi domandato ed ottenuto il sequestro giudiziario) sarebbe efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario ; invece, nei rapporti esterni e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute, dovrebbe considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota.

B.2.1.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato , nonché decisamente pretestuoso.

La legittimazione all ’ azione risarcitoria dipende dall’ affermazione della qualità di danneggiato.

Chi si afferma danneggiato da un fatto illecitoaltrui è perciò stesso legittimato all’azione risarcitoria, in quanto la legitimatio ad causam va verificata in chiave di affermazione .

La verifica della sussistenza dell’illecitoe del danno attiene al merito della domanda e alla sussistenza in concretodel diritto di credito risarcitorio.

Esso,nella circostanza , è stato accertato come sussistente dal giudice del merito, il quale ha ritenuto imputabili sia a [OSCURATO:PERSONA] che ad [OSCURATO:PERSONA] le condotte illecite di distra zione del patrimonio della societàFlying [OSCURATO:SOCIETA]. e di soppressione delle quote di capitale sociale oggetto di sequestro, da cui erano conseguiti effetti patrimonialmente pregiudizievoli per l’attore.

Il carattere persino pretestuoso della doglianza in esame emerge, poi, con tutta evidenza, dalla considerazione che l’ indebita individuazione delle condizioni della legittimazione all’azione risarcitoria nella formale titolarità delle quote sociali comporterebbe , nella fattispecie, l’ irragionevole implicazione per cui la predetta legittimazione avrebbedovuto riconoscersi allo stesso F lavio Diomedi.

Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato.

B.3.Con il terzo motivo del medesimo ricorso viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla responsabilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] critica la sentenza impugnata per averla ritenuta responsabile, in sol i do con [OSCURATO:PERSONA] , de l danno subìto da MassimoVecchi.

Reputa che ad essa «non può essere ascritta alcuna responsabilità» per tale danno.

Rammenta che il giudice di primo grado aveva correttamente osservato, daun lato , che, venendo in considerazione un sequestro di quote del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non dell’intera società, essa, in quanto custode, non aveva potuto concretamenteimpedire la realizzazione delle operazioni illecite da parte dell’amministratore e, dall’altro, che, in ogni caso, non erano emersi elementi che inducessero a ritenere manifestamente errata o colpevolmente adottata la sua decisione di votare favorevolmente alle operazioni sul capitale e di rinunciarealla prelazione sulle quote medesime , ten u to conto che dai dato di bilancio sipoteva ragionevolmente dubitare della sopravvivenza dellasocietà.

Si duole che il giudiced’appellonon abbiaconsiderato che il custode sequestratario giudiziario di quote altro non è che un gestore delle stesse che opera sotto il controllo del giudice e che essa, nel partecipare all’assemblea del 14 settembre 2011, si era attenuta scrupolosamentealle indicazioni fornitegli dal T ribunale di A ncona.

Imputa alla Corte territoriale di non aver considerato il provvedimentodel Tribunale del Riesame del 4 novembre 2021 in cui era stato rilevato che il custodegiudiziario non aveva posto in esser e alcuna condotta elusiva del sequestro; sostiene che l’ omess a considerazione di tale provvedimento , in spregio al principio della valutazioneglobale delle risultanze istruttorie, avrebbe concretato la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

B.3.1.Il motivo è manifestamente inammissibile.

Esso, infatti, proponela revisione dell’accertamento di fatto relativo alla responsabilità della ricorrente , sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di una alternativa valutazione delle prove, omettendo di considerare che tali attività sono riservate al giudice del merito e che la Corte di cassazione non può sindacare il giudizio di inferenza probatoria motivatamente assegnato ad ognuna risultanza istruttoria, postoche – come si è già osservato – a l giudice del merito è esclusivamente riservata non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,tra di esse, di quelle ritenute maggiormente attendibili e concludenti.

In maniera non coerente con le (inammissibili) argomentazioni formulate, èstata poi dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la qualesussiste, rispettivamente, soltanto quando il giudice decida sulla base diprove non proposte dalle parti o in violazione del principio di non contestazione, oppure disattenda il principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime(Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253).

Il terzo motivo del ricorso incidentale, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

B.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2055, comma 3, c.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto che un egual grado di colpa nelle condotte poste in essere dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel riformare in suo sfavore la sentenza di primo grado, la Corte d’appello, facendo «errata ed illegittima applicazione dell’art. 2055, comma 3, c.c.», avrebbe ritenuto «un paritetico concorso delle singole condotte poste in essere dall’odierna ricorrente e dal Diomedi nella causazione del predetto danno», in spregio al principio per cui il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe previsto dalla suddetta disposizione«solo in presenza di una situazion e di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamentele misura delle singole responsabilità».

Deduce che, nella fattispecie, risulterebbe « ictu oculi che a fronte di quanto posto in essere dal Diomedi le responsabilitàaddossate alla ricorrente sono assai di diverso spessore e con un efficienza causale assai ben inferiore, dovendo indubitabilmente ritenersi il Diomedi l’unico ideatore ed esecutore materiale dell’intera operazione economica che ha poi portatoall’azzeramento delle quote ».

B.4.1.Il motivo è manifestamente in ammissibile .

La Corte d’appellonon ha svolto alcuna graduazione delle colpe tra i corresponsabili, ai sensi dell’art. 2055, terzo comma, cod. civ., essendosilimitata a provvedere , ai sensi del primo comma dello stesso articolo, sulla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei loro confronti, accertando la resp onsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in solido con quella già accertata di [OSCURATO:PERSONA] e condannandolaal risarcimento del danno.

Il giudizio di graduazione delle colpee di accertamento dell’entità delle conseguenze derivate dalla condotta di ognuno dei compartecipi del fatto dannoso –nella fattispecie non r ichiesto dal danneggiato, che aspirava ad una condanna solidale – a ttiene , in via generale, non già al lato esterno dell’obbligazione risarcitoria solidale (ovverosia ai rapporti tra il danneggiato e la pluralità dei danneggianti) , bensì ai rapporti interni tra questi ultimi, sicchéla legittimazione a proporre la relativa domanda spetta non al creditorema ad ognuno dei debitori, in funzione dell’esercizio del diritto di regresso (artt. 2055, secondo e terzo comma, 1298, 1299 cod. civ.).

In altre parole, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene può essere esaminata dal giudice del merito, adìto dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri oppure – s econdo un principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte inteso all’interpretazioneevolutiva del rigoroso disposto testuale delle norme surrichiamate– se, in vista del regresso, il condebitore abbia chiesto il predetto accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili (Cass. 19/03/2025, n. 7332; in precedenza , v.

Cass.11/03/1998 n. 2680; Cass. 13/11/2002, n.15930; Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 20/12/2018, n. 32930).

Nelcaso di specie, la legittimazione a chiedere l ’ acc ertamento della gravità delle colpe e dell’entità delle conseguenze derivate dalla condotta propria e da quella di [OSCURATO:PERSONA] spettava , dunque , ad [OSCURATO:PERSONA], ma tale legittimazioneavrebbe dovuto essere esercitata espressamente ( non potendo la relativa domanda ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato: Cass. n. 32930/2018, cit.) e tempestivamente(non potendo la medesima domanda essere proposta ex novo, in grado d'appello e, men che meno, nel giudizio di cassazione: Cass. n.7332/2025, cit.).

Il quarto motivo del ricorso incidentale, pertanto, si traduce nella proposizione, in questa sede di legittimità, di una questione che la parte legittimata, attinta dalla domanda risarcitoria del danneggiato, avrebbeavuto l’onere di proporre già in primo grado e che invece non dimostra (né deduce) di avereritualmente proposto , neppure in sede di appelloincidentale.

Ne discende la manifesta inammissibilità del motivo in esame.

B.5.Con il quinto motivo del ricorso incidentale vi e ne denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2055, comma 3, c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto l’importo del danno lamentato dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] pari a € 608.000,00 e omettendo ogni valutazione al riguardo (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)».

La sentenza impugnata è censurata per aver liquidato il danno nella somma di Euro 608.000,00, senza motivare al riguardo e senza considerare il reale ammontare del pregiudizio, da reputarsi «assai inferiore» all’importo liquidato.

Secondo la ricorrente incidentale , infatti, questo importo, tenuto conto che «poco tempo dopo le vicende per cui è causa» la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata dichiarata fallita e che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per ottenere il risarcimento dell’equivalente della quota societaria pari al 30,5%, avrebbe dovuto ritenersi «fuori da ogni logica e non ancorato a quello che era il valore concreto della quota».

B.5.1.Il motivo è manifestamente inammissibile.

Non è affatto vero che la Corte territoriale abbia proceduto alla liquidazione del danno senza motivare al riguardo, dal momento che essa, nell’estendere solida l mente ad [OSCURATO:PERSONA] la condanna già emessa dal primo giudicenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha reputato, richiamando le ragioni già evidenziate dal primo giudice, che il danno subìto da MassimoVecchi dovesse essere liquidato facendo riferimento al «valore patrimonialedelle quote soppresse in epoca antecedente al compimento delle operazioni pr egiudizievoli », pur considerando, peraltro, «i soli elementi dell’attivo patrimoniale» risultantidagli atti.

In ragione di ciò , la Corte d’appello ha quindi convenuto che il pregiudiziofosse liquidabile nella misura di Euro 608.000,00, « pari al 30,5% del valore stimato del ramo d’azienda ceduto».

Ciò posto,è evidenteche la censura in esame, ad onta della formale intestazione, con cui si evoca un inesistente vizio di omessa pronuncia, attinge ancora una volta le valutazioni di fatto espresse dal giudice territoriale, indirizzando al giudizio di merito concernente il quantum debeatur critiche analoghe a quelle rivolte mediante il terzo motivo (v., supra, Punti B.3. e B.3.1. ) al giudizio di merito concernente l’ an debeaur.

Tali critiche, in q uanto tendenti a suscitare da questa Corte un apprezzamentodei fatti e una valutazione delle risultanze probatorie alternative a quelle motivatamentesvolte dalla Corte d’ appello , vanno pertantoincontro alla medesima sanzione di inammissibilità .

C.In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] V ecchi, rigettato il quarto e dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il quinto.

Va complessivamente rigettato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], per essere manifestamente infondati il primo e il secondo motivo e manifestamente inammissibili il terzo, il quarto e il quinto.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto, limitatamente alla statuizione di condanna dell’appellante principale, [OSCURATO:PERSONA] , alle spese processuali del grado a favore di [OSCURATO:PERSONA], appellatocontumace.

C.1.

I n ragione della cassazione parziale, restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata , mentre vanno compensate le spese del giudizio di legittimità in relazione ai rapporti processuali tra il ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] an gelantoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], soccombente nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], va condannata a rimborsare a quest’ultimo le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri controricorrenti, non avendo la ricorrente incidentale indirizzato alcun motivo di ricorso nei loro confronti.

C.3.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigetta il quarto, e dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quinto; in relazione al motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al p a gamento del le spese processuali del grado d’appello in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese del giudizio di legittimitàconcernenti i rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15686/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. M arco Fioretti , in virtù di procura allegataal ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegata al controricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegata al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 30/2023 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, depositata il 5 gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 13 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il notaio [OSCURATO:PERSONA] e il rag. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Ancona, deducendo che: - erano titolari di quote ( nella misura del 30,5% ciascuno) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che avevano fiduciariamente intestato , con mandati fiduciari di diritto svizzero, per il 30,5%, a [OSCURATO:PERSONA] (amministratore dellastessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) e , per il restante 30,5%, alla Civitas e t [OSCURATO:SOCIETA]. (nella persona del suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA]); - n elle more dell’i n staurando procedimento arbitrale per l’accertamento della proprietà di tali quote, avevano introdotto un procedimento cautelare,chiedendone il sequestro giudiziario; - i l Tribunale di Ancona, con decreto del 13/14 luglio 2011, confermato con ordinanza del 26 luglio 2011,aveva disposto, in favore degli istanti, il sequestro del 61% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; precisamente, aveva disposto, in favore del Vecchi, il sequestro della quota del 30,5% fiduciariamente intestata al Diomedi e, in favore del Lombardi, il sequestro della quota del 30,5% fiduciariamente intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]., nominando custode [OSCURATO:PERSONA]; - peraltro, tra il luglio e l’agosto del 2011, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver costituito una nuova società ( la [OSCURATO:SOCIETA]. ) , avvalendosi dell’apporto del rag. [OSCURATO:PERSONA],aveva ad essa ceduto il ramo operativo dell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comprensivo di macchinari, avviamento ed impianti , per il corrispettivo di Euro 200.000,00, da pagarsi in 20 rate mensili ; n el successivo processo penale per bancarotta, instaurato a carico dello stes s o Diomedi in seguito al fallimento della società,il consulente del pubblico ministero avrebbe attribuito al compendio aziendale oggetto di cessione il valore di 2 milioni di Euro; -il 14 settembre 2011, l’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era riunita innanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA]; in questa riunione – alla quale avevano partecipato, oltre a [OSCURATO:PERSONA] (intestatario del 61% delle quote, di cui il 30,5 % in sequestro) e alla Civitas et [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] ( intestataria dell’ulteriore 30,5%delle quote in sequestro), anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (intestataria della quota minoritaria del 6%, acquistata meno di una settimana prima), nonché la custode [OSCURATO:PERSONA] – era stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione nella misura minima legale di Euro 20.072,50, peraltro versatasoltanto dopo che la società, nell’anno 2012, era stata ammessa al concordato preventivo, poi non omologato; - in mancanza di esercizio, da parte della Civitas e Do mus s.r.l., nonché della custode [OSCURATO:PERSONA], del diritto di opzione loro spettante (con conseguente loro uscita dalla compagine sociale), il capitale di nuova emissione era stato sottoscritto esclusivamente dai soci Diomedi (per il 30%) e Operaes.r.l. ( per il 70%) ; -a seguito di tali operazioni la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , precipitata in situazione di insolvenza, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona. Sulla base di queste deduzioni,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno da loro subìto per effetto delle condotte illecite di distrazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di soppressione delle quote del capitale socialesottoposte a sequestro giudiziario. 2.Costituitisi in giudizio i convenuti e autorizzata, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la chiamatain causa dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con cui il notaio aveva stipulato un polizza assicurativa della propria responsabilità professionale, con sentenza del 27 settembre 2017 il Tribunale di Ancona, ritenuta l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], lo condannò a pagare a ciascuno degli attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma diEuro 608.000 ,00, pari al valore delle quote di capitale di cui erano titolari, oggetto di illecita soppressione; rigettò le domande risarcitorie in quanto proposte nei confronti degli altri convenuti. Un primo profilo di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fu individuato dal primo giudice nella condotta illecita volta alla soppressione delle quote del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sequestro: tale condotta, realizzata attraverso una delibera assembleare di azzeramento e ricostituzione del capitale emessa in mancanza dei relativi presupposti e in violazione dei connessi doveri informativi, aveva infatti integrato , ad avviso del primo giudice, una operazione economica unitaria in danno degli attori, con l’effetto di estrometterli dalla compagine sociale, di eludere i vincoli derivanti dal sequestro giudiziario sulle quote e di ledere il loro diritto di proprietà sulle quote medesime. Un secondo profilo di responsabilità del Diomedi fu poi individuato nella condotta di cessione dell’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA].: questacessione, posta in essere per un prezzo vile ein favore di soggetto non solvibile e già destinatario di protesti , aveva infatti integrato , ad avviso del Tribunale, una condotta distrattiva, contribuendo al dissesto della [OSCURATO:SOCIETA].. 3. La sentenza del Tribunale di Ancona fu gravata con appello principale da M assimo V ecchi, che invocò l’ accertamento della responsabilitàanche degli altri convenuti, e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], che si dolse della disposta compensazione delle spese di lite. 4. Con sentenza 5 gennaio 2023, n. 30, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, rigettata quella incidentale, ha esteso la condanna risarcitoria ad [OSCURATO:PERSONA], riconoscendola responsabile , in solido con [OSCURATO:PERSONA], del danno patito da Massimo V ecchi , sul rilievo che essa , all’assemblea straordinaria del 14 settembre 2011, convocata per i provvedimenti di cui all’art. 2482-tercod. civ., votando l’azzeramento del capitale e non esercitando l’opzione sulle nuove quote per la sua ricostituzione al minimo, avesse colposamente cooperato alla soppressione delle quote che formavano oggetto della cautela e che invece avrebbe dovuto custodire. La Corte territoriale ha invece confermato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti degli altri convenuti, condannando l’appellante principale a rimborsare le spese del grado sostenute da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per la cassazione d ella sentenza della Corte dorica , [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso con atto notificato il giorno 5 luglio 2023 , sulla base di cinque motiv i, cui hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Con distinto atto, notificato lo stesso giorno 5 luglio 202 3 , ha proposto ricorso (che assume oggettivamente natura incidentale) per la cassazione della medesima sentenza pure [OSCURATO:PERSONA], anche questo sorretto da cinque motivi, cui ha resistito , con c ontroricorso , oltre agli intimatiappena sopra citati, Massimo V ecchi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata la « violazione degli artt. 2055 e 2043 c.c., nonché degli artt. 43 c.p. e degli artt. 27 e 28 della legge notarile, rilevante ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marconi e Chiodoni». Il ricorrente principale censura la sentenza d’appello per aver confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado circa l’esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Chiodoni per i danni da lui patiti in seguito alla distrazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla soppressione delle quote del capitale sociale sottoposte a sequestro giudiziario. Sostiene che tutti i predetti soggetti avevano cooperato, quand’anche con condotte illecite distinte, alla realizzazione del fatto dannoso, che andava considerato nella sua unitarietà e imputato ad ognuno di essi, i quali, pertanto, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., avrebbero dovuto ritenersi solidalmente obbligati al risarcimento del pregiudizio ad esso conseguente. Deduce, specificamente: -che il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente redatto il verbale assembleare del 14 settembre 2011 «nella piena consapevolezza e volontà dell’effetto della verbalizzazione, costituito dalla soppressione delle quote societarie oggetto del sequestro giudiziario», così ponendo in essere «una condizione necessaria alla verificazione dell’illecito di cui all’art. 388 cod. pen.», e critica la sentenza impugnata per aver malamente interpretato l’art. 27 della legge notarile circa l’obbligo del professionista di prestare il proprio ministero, il cui perimetro sarebbe stato indebitamente esteso oltre il limite degli atti vietati dalla legge e contrari all’ordine pubblico e al buon costume; - che il rag. [OSCURATO:PERSONA] aveva dolosamente cooperato , occupandosi anche di reperire i « prestanome occorrenti », alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. ( cessionaria, a prezzo vile, dell’az i enda operativa della [OSCURATO:PERSONA].r.l.), come sarebbe stato dimostrato dalla circostanza che la costituzione della società di comodo e la susseguente cessione ad essa del complesso aziendale della Fly i ng Fastenerss.r.l., era avvenuta subito dopo il sequestro giudiziario delle quotee appena prima dell’ assemblea del 14 settembre 2011, esitata nelladelibera di azzeramento del capitale societario ; -che all’operazione illecita di soppressione delle quote di capitale in sequestro, conconseguente imputabilità del fatto dannoso, aveva dolosamente concorso anche [OSCURATO:PERSONA] , cognato di [OSCURATO:PERSONA], nonché am ministratore unico della Civita s e [OSCURATO:SOCIETA]. (società inte stataria del 50% del capitale della Fly i ng [OSCURATO:SOCIETA] sottoposto al vincolo cautelare , complessivamente pari al 61% del totale), il quale aveva partecipato all’ assemblea del 14 settembre 2011, votando a favore dell’azzeramento delle quote sequestrate e rinunciando allasottoscrizione del capitale di nuova emissione; - che, infine, evidente era il carattere doloso del contegno, parimenti rilevante ai fini della concorsuale realizzazione del fatto dannoso, di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., perché, al di là delle pur significativ e circostanz e di avere acquistato una quota minoritariadel capitale della Fly i ng [OSCURATO:SOCIETA] l’8 settembre 2011 (meno di una settimana prima dell’ assemblea del 14 settembre successivo ) e di ave r e esercitato l’ opzione sulle quote di nuova emissione nella misura del 70%, aveva comunque partecipato consapevolmentee volontariamente alla delibera di azzeramento delle quote societarie in sequestro, causandone la soppressione e concorrendo alla consumazione del reato di cui all’art. 388cod. pen., perl’integrazione del quale sarebbe sufficiente il dolo generico. A.1.1.Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, nel ritenere, con argomentato giudiziodi merito, che i fatti illeciti di distrazione del patrimonio della Fly i ng [OSCURATO:SOCIETA]. e di soppressione delle quote del capitale sociale sottoposte a sequestro fossero imputabili soltanto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha motivatamente escluso – condividendo nella sostanza , al riguardo, le valutazioni già formulate dal primo giudice – la responsabilità dei convenuti Sanangela n toni, [OSCURATO:PERSONA], M a r coni e Chiodoni. Con riguardo al notaio [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha accertatoche l’assemblea sociale del 14 settembre 2011, di cui egli aveva redatto il verbale, era stata regolarmente convocata e altrettantoregolarmente costituita, a ve ndo il presidente constatato la presenzadel 97% del capitale sociale ; che, inoltre, ai sensi degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ., era presente in essa il custode , per esercitare il diritto di voto relativo alle quote sottoposte a sequestro giudiziario, il quale, tra l’altro, era munitoanche dell’autorizzazione del Tribunale di Ancona ad esercitare le azioni di cui all’art. 2476 cod. civ.; che, infine, nel provvedimentogiudiziario autorizzativo era specificato che «nulla osta[va] al ripristino del capitale sociale». Sulla base di tali accertamenti, la Corte di merito ha quindi ritenuto che non potesse essere formulato , nei confronti del notaio, alcun giudizio di colpa, sussistendo presupposti di fatto tali per cui il professionista non poteva reputarsi esonerato dall’obbligodi prestare il suo ministero. Viene, dunque , in considerazione un argomentato giudizio di merito, il quale –in quanto debitamente motivato – non è censurabile in sede di legittimità. Né può esser e deli b ata nel merito la doglianza, solo formale , di falsa applicazione dell’art. 27 (nonché dell’art.28) della leggenotarile; doglianza che, nella sostanza, integra, invece, una inammissibile censura dell’illustrato accertamentodi merito. La Corte d’appello, infatti, non ha ritenuto, in cont rasto con il disposto normativoin esame, che l’obbligo del notaio di rogare gli atti sottopostial suo ministero non trov i il proprio limite in relazione agli atti nulli (in quanto contrari alla legge , all’ordine pubblico e al bu o n costume) o comunque in relazioneagli atti che, ancorché formalmente validi, siano tuttavia potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio a terzi(in tal senso, di recente, C ass. 9/01 / 2025, n. 486), ma, tutt’a l contrario, ha motivatamente apprezzato, alla luce delle circostanze di fatto accertate, che questo limite non potess e considerarsi superato nella fattispecie, dovendosi ritenere valida e non pregiudizievole per i terzi l’assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita per la riduzione del capitale sociale con la presenza giudiziariamente autorizzata del custode delle quote di capitale in sequestro, intervenuto per esercitare il relativo diritto di voto. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di merito espresse dal giudice territoriale, le censure formulate dalricorrente, ad onta delle violazioni di norme di diritto formalmente evocate nell’intestazione, si palesano inammissibili, in quanto tendono, nella sostanza, a provocare dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle circostanze di fatto diversoda quello motivatamente fornit o dal la Corte d’appello, il qualeè insindacabile in questa sede di legittimità. Per le stesse ragioni sono inammissibili le omologhecensure rivolte al giudizio con cui è stataesclusa la responsabilità del rag. [OSCURATO:PERSONA], dell’amministratoreunico della [OSCURATO:SOCIETA]., Andr e a Marconi, e dell’amministratore unico d ella [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto al rag. [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale, sempre con motivato apprezzamentodi fatto, non solo ha escluso che egli redigesse i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (reputando accertato , al contrario , che si occupava solo del loro deposito telematico dopo averli ricevuti dall’ufficio amministrativo della società), ma, soprattutto, ha motivatamente escluso che egli, nel fornire la s u a opera per la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., avesse dolosamente cooperato alla costituzione di un soggetto giuridico di comodo p er il comp imento dell’operazione distrattiva, ritenendo cheil danneggiato-appellante non avesse assolto l’onere di dimostrare con prova certa le sue allegazioni al riguardoe che «gli indizi presenti possono essere oggetto di plurime interpretazioni e per questomotivo hanno una debolezza intrinseca che li rende non decisivi». Anche rispetto ad Andr e a Marconi e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha escluso che fosse stata fornita dall’onerato la prova della loro compartecipazionedolosa alle operazioni illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], osservando , quanto al primo , che la circostanza che fosse il cognatodel Diomedi non implicava che fosse a conoscenza del piano criminosoda quegli escogitato e, quanto al se co ndo, che la prova del dolo non potesse desumersi dal solo fatto dell’ avvenuto acquisto del 6% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] nel mese di settembre 2011; ciò, evidentemente, sull’implicito presupposto , corretto in iure , che dalla(pur consapevole) partecipazione all’ assemblea convocata per la riduzione del capitale sociale con l ’ esercizio dei diritti connessi alla qualità di soci, non potesse desumersi la sussistenza del dolo (pur generico) del reato di cui all’art. 388 cod. pen., né, men che m e no , l’imputabilità dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.. Al cospetto degli illustrati rilievi, va ribadito che le censureveicolate con il motivodi ricorso in esame , nella loro complessiva articolazione , attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ’ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie sono attività riservat e al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Il primo motivo del ricorso principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, va dichiarato inammissibile. A.2. Con il secondo motivo di tale ricorso vi e ne denunciato l’«omesso esame di più fatti controversi decisivi, rilevante ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nei confronti del rag. [OSCURATO:PERSONA]» Il ricorrente principale sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che il rag. [OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva cooperatocon Diomedi per costituire la società di comodo [OSCURATO:SOCIETA]. , ma lo aveva persino sollecitato in tal senso, gli aveva presentato lasua collaboratrice,Marzi a Stoppini, gli aveva fornito la sede presso il suo studio e l’indirizzo pec e , infine , aveva anche reperito un altro prestanome(tale [OSCURATO:PERSONA]) nella veste di mero intesta tario delle quote di minoranzadel soggetto giuridico di comodo . Tenuto conto di tali circostanze di fatto, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che [OSCURATO:PERSONA] era stato «l’artefice, l’ideatore e l’organizzatore della cessione del ramo d’azienda a prezzo vile, cooperando con il Diomedi in tutta l’operazione per cui è causa e vincendone persino le remore». A.2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni. Infatti, non solo le doglianze con esso formulate attingono nuovamente il motivato (e insindacabile) giudizio di fatto espresso dal giudice del merito, ma, inoltre, esse si infrangonosulla preclusione (già prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc., civ. e, oggi, dal “nuovo” art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità di tale preclusione risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto , avuto riguardo alla formale conformità delle due decisioni di merito in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). Anche il secondo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la «violazione dell’art. 91 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». La sentenza d’appello è censurata per avere indebitamente condannato l’appellante principale (odierno ricorrente) al pagamento delle spese del grado sostenute dall’appellato [OSCURATO:PERSONA] , quantunque quest’ultimo fosse rimasto contumace e non avesse dunque sostenuto alcuna spesa. A.3.1.Il motivo è fondato e va accolto . Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto, la statuizione con la quale il giudice liquidi le spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere (Cass.26/06/2018, n. 16786; Cass. 14705/2024, n. 13253). A.4.Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la «violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 e delle relative tabelle, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marconi e Chiodoni». Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, in sede di statuizione sulle spese del grado, abbia liquidato a suo carico anche il compenso per la fase istruttoria/di trattazione; osserva che l’art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014, anche in seguito alle modifiche apportate con D.M.n.147/2022, prevede che tale fase rilevi ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. Deduce, allegando i verbali d’udienza, che lo svolgimento del giudizio di appello si era articolato solo nella prima udienza di trattazione – in cui non era stata svolta alcuna delle attività contemplate nell’art.350 cod. proc. civ. o nell’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 – e nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni. A.4.1.Il motivo è infondato. Dal verbale della prima udienza in grado d’appello (9 settembre 2020) risulta che a tale udienza erano comparsi diversi difensori, ognuno dei quali si era riportato alle “note d’udienza”. Deve pertanto ritenersi che in seguito all’introduzione del giudizio d’appello e prima della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni (rientrante nella fase decisoria), le parti avevano formulato note d’udienza, le quali rientrano nell ’ ampio g enus delle “ memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni” previste dall’art. 4 D.M. n. 55 del 2014. Pur in difetto di attività istruttoria, nel giudizio d’appello la fase decisoria era stata dunque preceduta da un’attività rientrante nell’ampio genere della trattazione, per modo che deve ritenersi corretta la scelta del giudice del merito di procedere alla relativa liquidazione in sede di statuizione sulle spese del grado. Il quarto motivo del ricorso principale va dunque rigettato. A.5.Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata la «violazione dell’art. 91 c. p. c., rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». MassimoVecchi si duole che il giudice d’appello abbia condannato EleonoraPuca a rimborsargli solo le spese del grado, senza riformare sul punto la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le spese del relativo rapporto processuale. A.5.1.Il motivo è inammissibile. Va ribadito –dandosi continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte –che il regolamento delle spese processuali è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e trova un limite nella violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., la quale si verifica solo allorché le spese vengano indebitamente poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex aliis, Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). B.1.Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo viene denunciata «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 345 c.p.c. avendo l’appellante [OSCURATO:PERSONA] formulato una domanda nuova in grado di appello rispetto alle conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione, da essa ritualmentesollevata, avente ad oggetto la novità e la conseguenteinammissibilità della domanda risarcitoria proposta in grado d’appelloda [OSCURATO:PERSONA], il quale soltanto nel secondo grado di merito avrebbe chiesto l’accertamento del vi n colo di solidarietà risarcitoria tra tutti i convenuti;accertamento invece non invocato nelle conclusioni rassegnate in primo grado , con le quali il danneggiato si sarebbe limitato a chiedere « la condanna al risarcimento dei danni patiti da partedi ognuno dei convenuti per l’intero ». A sostegno di questa censuraviene richiamato il principio espresso da questa Corte con la sentenza31/03/2011, n.7441. B.1.1. Il motivo è manifestamente infondato e si pone al limite della pretestuosità. La perfetta sovrapponibilitàtra le conclusioni rese dal danneggiato in primo grado e in appello –al di là di alcune variazioni terminologiche e della riduzione del petitum al quantum già accertato in ragione dell’avvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] – nonché , soprattutto, la circostanza che in entrambe le sedi l’attore aveva domandato la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, emergono con evidenza dalla trascrizione di dette conclusioni effettuata dalla stessa ricorrente incidentale a pag. 27 del ricorso. Stando al tenore di questa trascrizione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato, in primo grado, di «condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni … nella misura di almeno € 2.000.000 ciascuno» e, in appello, di condannare gli appellati Sana n gelantoni, Marconi, Chiodoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre «insolido fra loro e con il Sig. [OSCURATO:PERSONA]», già condannatoin primo gradoe non destinatario dell’appello, «al risarcimento del danno … nella misura accertata nella sentenza gravata e pari ad €608.000». Pertanto, il ricorrente aveva espressamenteinvocato la condanna solidale dei convenuti in entrambe le sedi, pur differenziando la domanda, sotto il profilo soggettivo , in ragione della già ottenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] , nonché, sotto il profilo oggettivo, in ragione della già avvenuta liquidazione del l’ intero danno in relazione allaposizione del condebitore già condannato. Ad abundantiam,va poi rilevato che, quand’ anche , in primo grado , fosse mancata l’espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso, l’ esercizio dell’azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti i convenuti per l’intero avrebbe comunque postulato la loro responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., sicché l’estensione solidale ad [OSCURATO:PERSONA] della condanna già emessa in confrontodi [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe cos tituito oggetto di domanda nuova, essendo essa già stata formulata in primo grado , sul presupposto della sussistenza delvincolo di solidarietà. Ciò, in conformità al principio espresso proprio da Cass.31/03/2011, n.7441(e ribadito da Cass. 18/06/2015, n. 12602), non pertinentemente richiamata dalla ricorrente incidentale , secondo il quale, nell’ipotesi di esercizio cumulativo dell’azione risarcitoria nei confronti di tutti i soggetti cui sono imputabili le condotte illecite dedottedall’attore, la mancanza dell’espressa richiesta del vincolo della solidarietà comporta soltanto che il relativo accertamento non costituisca oggetto della decisione con efficacia di giudicato, ma non precludeevidentemente al giudice la possibilità di condannare ciascun debitore per l’intero, previo accertamento (da reputarsi meramente incidentale) della sua responsabilitàsolidale ex art. 2055 cod. civ., la cui sussistenza è comunque presupposta dall’azione risarcitoria cumulativamente esercitata. Nella fattispeciein esame, tuttavia – giova ripeterlo – , l’attore, sin dal primo grado, a veva agito verso tutti i condebitori, non sul mero presupposto della solidarietà, ma invocandone espressamente la condanna solidale , sicché è m anifestamente infondata la censura di novità – e di conseguente inammissibilità – dell a domanda da lui spiegatain appello. Il primo motivo del ricorso incidentale va dunque rigettato. B.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alla prova della legittimazione attiva in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione all’art. 2704 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Riproponendo una doglianza già formulata dinanzi al giudice d’appello e da esso respinta, viene contestata la legittimazione all’azione risarcitoria in capo a [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto che, nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quotesociali, l’esercizio dei diritti e dei poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale competerebbeesclusivamente al fiduciario. La ricorrente, citando una pronuncia della giurisprudenza di merito (Trib. Roma, Sez. III, 21/02/2017, n. 3410), sostiene che il c.d. pactum fiduciae (nella specie concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l’intestazione fiduciaria delle quote sociali di cui era stato poi domandato ed ottenuto il sequestro giudiziario) sarebbe efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario ; invece, nei rapporti esterni e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute, dovrebbe considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota. B.2.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato , nonché decisamente pretestuoso. La legittimazione all ’ azione risarcitoria dipende dall’ affermazione della qualità di danneggiato. Chi si afferma danneggiato da un fatto illecitoaltrui è perciò stesso legittimato all’azione risarcitoria, in quanto la legitimatio ad causam va verificata in chiave di affermazione . La verifica della sussistenza dell’illecitoe del danno attiene al merito della domanda e alla sussistenza in concretodel diritto di credito risarcitorio. Esso,nella circostanza , è stato accertato come sussistente dal giudice del merito, il quale ha ritenuto imputabili sia a [OSCURATO:PERSONA] che ad [OSCURATO:PERSONA] le condotte illecite di distra zione del patrimonio della societàFlying [OSCURATO:SOCIETA]. e di soppressione delle quote di capitale sociale oggetto di sequestro, da cui erano conseguiti effetti patrimonialmente pregiudizievoli per l’attore. Il carattere persino pretestuoso della doglianza in esame emerge, poi, con tutta evidenza, dalla considerazione che l’ indebita individuazione delle condizioni della legittimazione all’azione risarcitoria nella formale titolarità delle quote sociali comporterebbe , nella fattispecie, l’ irragionevole implicazione per cui la predetta legittimazione avrebbedovuto riconoscersi allo stesso F lavio Diomedi. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato. B.3.Con il terzo motivo del medesimo ricorso viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla responsabilità della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] critica la sentenza impugnata per averla ritenuta responsabile, in sol i do con [OSCURATO:PERSONA] , de l danno subìto da MassimoVecchi. Reputa che ad essa «non può essere ascritta alcuna responsabilità» per tale danno. Rammenta che il giudice di primo grado aveva correttamente osservato, daun lato , che, venendo in considerazione un sequestro di quote del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non dell’intera società, essa, in quanto custode, non aveva potuto concretamenteimpedire la realizzazione delle operazioni illecite da parte dell’amministratore e, dall’altro, che, in ogni caso, non erano emersi elementi che inducessero a ritenere manifestamente errata o colpevolmente adottata la sua decisione di votare favorevolmente alle operazioni sul capitale e di rinunciarealla prelazione sulle quote medesime , ten u to conto che dai dato di bilancio sipoteva ragionevolmente dubitare della sopravvivenza dellasocietà. Si duole che il giudiced’appellonon abbiaconsiderato che il custode sequestratario giudiziario di quote altro non è che un gestore delle stesse che opera sotto il controllo del giudice e che essa, nel partecipare all’assemblea del 14 settembre 2011, si era attenuta scrupolosamentealle indicazioni fornitegli dal T ribunale di A ncona. Imputa alla Corte territoriale di non aver considerato il provvedimentodel Tribunale del Riesame del 4 novembre 2021 in cui era stato rilevato che il custodegiudiziario non aveva posto in esser e alcuna condotta elusiva del sequestro; sostiene che l’ omess a considerazione di tale provvedimento , in spregio al principio della valutazioneglobale delle risultanze istruttorie, avrebbe concretato la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. B.3.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Esso, infatti, proponela revisione dell’accertamento di fatto relativo alla responsabilità della ricorrente , sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di una alternativa valutazione delle prove, omettendo di considerare che tali attività sono riservate al giudice del merito e che la Corte di cassazione non può sindacare il giudizio di inferenza probatoria motivatamente assegnato ad ognuna risultanza istruttoria, postoche – come si è già osservato – a l giudice del merito è esclusivamente riservata non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,tra di esse, di quelle ritenute maggiormente attendibili e concludenti. In maniera non coerente con le (inammissibili) argomentazioni formulate, èstata poi dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la qualesussiste, rispettivamente, soltanto quando il giudice decida sulla base diprove non proposte dalle parti o in violazione del principio di non contestazione, oppure disattenda il principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime(Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253). Il terzo motivo del ricorso incidentale, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. B.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2055, comma 3, c.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto che un egual grado di colpa nelle condotte poste in essere dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel riformare in suo sfavore la sentenza di primo grado, la Corte d’appello, facendo «errata ed illegittima applicazione dell’art. 2055, comma 3, c.c.», avrebbe ritenuto «un paritetico concorso delle singole condotte poste in essere dall’odierna ricorrente e dal Diomedi nella causazione del predetto danno», in spregio al principio per cui il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe previsto dalla suddetta disposizione«solo in presenza di una situazion e di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamentele misura delle singole responsabilità». Deduce che, nella fattispecie, risulterebbe « ictu oculi che a fronte di quanto posto in essere dal Diomedi le responsabilitàaddossate alla ricorrente sono assai di diverso spessore e con un efficienza causale assai ben inferiore, dovendo indubitabilmente ritenersi il Diomedi l’unico ideatore ed esecutore materiale dell’intera operazione economica che ha poi portatoall’azzeramento delle quote ». B.4.1.Il motivo è manifestamente in ammissibile . La Corte d’appellonon ha svolto alcuna graduazione delle colpe tra i corresponsabili, ai sensi dell’art. 2055, terzo comma, cod. civ., essendosilimitata a provvedere , ai sensi del primo comma dello stesso articolo, sulla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei loro confronti, accertando la resp onsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in solido con quella già accertata di [OSCURATO:PERSONA] e condannandolaal risarcimento del danno. Il giudizio di graduazione delle colpee di accertamento dell’entità delle conseguenze derivate dalla condotta di ognuno dei compartecipi del fatto dannoso –nella fattispecie non r ichiesto dal danneggiato, che aspirava ad una condanna solidale – a ttiene , in via generale, non già al lato esterno dell’obbligazione risarcitoria solidale (ovverosia ai rapporti tra il danneggiato e la pluralità dei danneggianti) , bensì ai rapporti interni tra questi ultimi, sicchéla legittimazione a proporre la relativa domanda spetta non al creditorema ad ognuno dei debitori, in funzione dell’esercizio del diritto di regresso (artt. 2055, secondo e terzo comma, 1298, 1299 cod. civ.). In altre parole, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene può essere esaminata dal giudice del merito, adìto dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri oppure – s econdo un principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte inteso all’interpretazioneevolutiva del rigoroso disposto testuale delle norme surrichiamate– se, in vista del regresso, il condebitore abbia chiesto il predetto accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili (Cass. 19/03/2025, n. 7332; in precedenza , v. Cass.11/03/1998 n. 2680; Cass. 13/11/2002, n.15930; Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 20/12/2018, n. 32930). Nelcaso di specie, la legittimazione a chiedere l ’ acc ertamento della gravità delle colpe e dell’entità delle conseguenze derivate dalla condotta propria e da quella di [OSCURATO:PERSONA] spettava , dunque , ad [OSCURATO:PERSONA], ma tale legittimazioneavrebbe dovuto essere esercitata espressamente ( non potendo la relativa domanda ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato: Cass. n. 32930/2018, cit.) e tempestivamente(non potendo la medesima domanda essere proposta ex novo, in grado d'appello e, men che meno, nel giudizio di cassazione: Cass. n.7332/2025, cit.). Il quarto motivo del ricorso incidentale, pertanto, si traduce nella proposizione, in questa sede di legittimità, di una questione che la parte legittimata, attinta dalla domanda risarcitoria del danneggiato, avrebbeavuto l’onere di proporre già in primo grado e che invece non dimostra (né deduce) di avereritualmente proposto , neppure in sede di appelloincidentale. Ne discende la manifesta inammissibilità del motivo in esame. B.5.Con il quinto motivo del ricorso incidentale vi e ne denunciata la «Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2055, comma 3, c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto l’importo del danno lamentato dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] pari a € 608.000,00 e omettendo ogni valutazione al riguardo (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)». La sentenza impugnata è censurata per aver liquidato il danno nella somma di Euro 608.000,00, senza motivare al riguardo e senza considerare il reale ammontare del pregiudizio, da reputarsi «assai inferiore» all’importo liquidato. Secondo la ricorrente incidentale , infatti, questo importo, tenuto conto che «poco tempo dopo le vicende per cui è causa» la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata dichiarata fallita e che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per ottenere il risarcimento dell’equivalente della quota societaria pari al 30,5%, avrebbe dovuto ritenersi «fuori da ogni logica e non ancorato a quello che era il valore concreto della quota». B.5.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Non è affatto vero che la Corte territoriale abbia proceduto alla liquidazione del danno senza motivare al riguardo, dal momento che essa, nell’estendere solida l mente ad [OSCURATO:PERSONA] la condanna già emessa dal primo giudicenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha reputato, richiamando le ragioni già evidenziate dal primo giudice, che il danno subìto da MassimoVecchi dovesse essere liquidato facendo riferimento al «valore patrimonialedelle quote soppresse in epoca antecedente al compimento delle operazioni pr egiudizievoli », pur considerando, peraltro, «i soli elementi dell’attivo patrimoniale» risultantidagli atti. In ragione di ciò , la Corte d’appello ha quindi convenuto che il pregiudiziofosse liquidabile nella misura di Euro 608.000,00, « pari al 30,5% del valore stimato del ramo d’azienda ceduto». Ciò posto,è evidenteche la censura in esame, ad onta della formale intestazione, con cui si evoca un inesistente vizio di omessa pronuncia, attinge ancora una volta le valutazioni di fatto espresse dal giudice territoriale, indirizzando al giudizio di merito concernente il quantum debeatur critiche analoghe a quelle rivolte mediante il terzo motivo (v., supra, Punti B.3. e B.3.1. ) al giudizio di merito concernente l’ an debeaur. Tali critiche, in q uanto tendenti a suscitare da questa Corte un apprezzamentodei fatti e una valutazione delle risultanze probatorie alternative a quelle motivatamentesvolte dalla Corte d’ appello , vanno pertantoincontro alla medesima sanzione di inammissibilità . C.In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] V ecchi, rigettato il quarto e dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il quinto. Va complessivamente rigettato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], per essere manifestamente infondati il primo e il secondo motivo e manifestamente inammissibili il terzo, il quarto e il quinto. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto, limitatamente alla statuizione di condanna dell’appellante principale, [OSCURATO:PERSONA] , alle spese processuali del grado a favore di [OSCURATO:PERSONA], appellatocontumace. C.1. I n ragione della cassazione parziale, restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata , mentre vanno compensate le spese del giudizio di legittimità in relazione ai rapporti processuali tra il ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] an gelantoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], soccombente nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], va condannata a rimborsare a quest’ultimo le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri controricorrenti, non avendo la ricorrente incidentale indirizzato alcun motivo di ricorso nei loro confronti. C.3.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigetta il quarto, e dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quinto; in relazione al motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al p a gamento del le spese processuali del grado d’appello in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese del giudizio di legittimitàconcernenti i rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida i
Sentenza Cassazione n. 25776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris