CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 39296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i nnotivi di ricorso; Rilevato che il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno di speciale tenuità non è stato devoluto in appello ed è, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa Sede. Osservato che il motivo sulla responsabilità per il reato contestato e sui criteri di valutazione delle prove prospetta una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova puntualmente considerate dalla Corte d'appello alle pagine 4 e 5 della sentenza innpugnata Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] [tere estensore Il Presidente