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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 1959

Cassazione n. 36341/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trento, con sentenza del 27 novembre 2020, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti allo stesso ascritti (organizzazione di un viaggio per l'ingresso illegale di migranti e connesse simulazione di reato e truffe on-line), e, pertanto, ritenuta la continuazione tra i reati e concessa l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato tardivo l'appello, rilevando che il termine per il deposito della sentenza di primo grado era fissato per il 25 febbraio 2021, essendo stati indicati 90 giorni per la motivazione, e che pertanto l'appello doveva essere proposto entro 45 giorni da detto termine e quindi entro 1'11 aprile 2021, mentre risultava proposto solo in data 16 aprile 2021, oltre il termine consentito dall'art. 585 cod. proc. pen.

Detta Corte ha, invero, ritenuto manifestamente infondata la censura di legittimità costituzionale proposta dalla difesa in quella sede, rilevando, altresì, che verterebbe non su norme di legge e precisamente sugli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen., ma sull'interpretazione delle stesse da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 698 del 24/10/2019 - dep. 2020, Sinito.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio e/o assenza di motivazione, e in particolare rilevando che la Corte di appello di Trento non avrebbe preso in debita considerazione la questione di legittimità costituzionale, ritenendo tardiva l'impugnazione.

Rileva la difesa di avere sostenuto con il primo motivo di appello la tempestività dell'impugnazione, sollevando questione di legittimità costituzionale, che ripropone in questa sede, ritenendone l'ammissibilità alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.

Osserva che: - vi è una norma, quella di cui all'art. 442, comma 3, cui si ricollega l'art. 134 disp. att. cod. proc. pen., che espressamente impone la notifica della sentenza di abbreviato all'imputato assente; - la notificazione della sentenza di primo grado nel caso in esame è avvenuta il 15 aprile 2021; - l'imputato ha fatto legittimo affidamento alla norma di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. sulla ricezione della notificazione e quindi sul conseguente termine per impugnare; - l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 698 del 24 ottobre 2019 - dep. 2020, imputato Sinito (riguardante un caso in cui detta notifica non era avvenuta, sostenendo il difensore la perdurante tempestività dell'impugnazione), secondo cui «a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen all'imputato assente», è costituzionalmente illegittima; - detta interpretazione, che propone un'abrogazione tacita, è in contrasto con i parametri di cui all'art. 111, comma primo, Cost. secondo cui «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e di cui all'art. 101, comma secondo, Cost., secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Il ricorrente sostiene la non manifesta infondatezza della questione in quanto alla giurisdizione non è consentito, in materia processuale, adottare interpretazioni tacitamente abroganti, in presenza di un dato testuale chiaro, preciso e di senso univoco, attinente, come nel caso di specie, a fondamentali prerogative dell'imputato qual è ad esempio la potestas impugnandi.

Lamenta la difesa l'impostazione formalistica della Corte territoriale, rilevando che è evidente che nel caso in esame, al di là delle espressioni utilizzate, si vuole sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 585 cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, e 134 disp. att. cod. proc. pen., nell'interpretazione che ritiene tacitamente abrogato quest'ultimo.

Osserva, infine, che costituisce riprova della non tacita abrogazione di detto combinato disposto la legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha previsto espressamente la delega al Governo per l'emissione di decreto legislativo volto ad abrogare il comma 3 dell'art. 442 del codice di procedura penale e l'art. 134 delle norme di attuazione.

Per tali motivi il difensore solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale in questa sede, rappresentandone la pertinenza e l'utilità per la difesa.

Ed insiste sull'annullamento della sentenza impugnata, in quanto errata in diritto e carente sotto il profilo logico, con rinvio per una valutazione nel merito non compiuta.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza più recente è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, come appunto quello in esame, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 37796 del 8/4/2020, Romano, Rv. 280961: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione).

Nel caso in esame, a parte le confuse conclusioni dell'atto di impugnazione, in cui la difesa, pur insistendo unicamente sull'illegittimità costituzionale, chiede, poi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (forse successivo ad un eventuale accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale e, quindi, all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale), la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata alla luce delle condivisibili argomentazioni della pronuncia delle Sezioni Unite n. 698 del 24/10/2019 - dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, secondo cui la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente.

Detta pronuncia, invero, rileva che quando con la legge n. 479 del 1999 venne introdotta la contumacia anche per il giudizio abbreviato vi fu già l'abrogazione tacita dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., che in tanto aveva ragione di esistere in quanto non era prevista la contumacia anche per il giudizio abbreviato, dovendosi, invero, ritenere applicabile dall'entrata in vigore della suddetta legge anche per il giudizio abbreviato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva la notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza.

Aggiunge che l'introduzione dell'istituto dell'assenza con la legge n. 67 del 2014, con conseguente abrogazione dell'istituto della contumacia e previsione di un nuovo meccanismo attinente alla costituzione delle parti, rese del tutto superflua la norma che prevedeva la notificazione dell'estratto contumaciale, di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che, quindi, fu abrogata.È evidente che detta pronuncia muove da una analisi precisa dell'avvicendarsi delle norme processuali relative alla costituzione delle parti, lungi dal potersi ritenere in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati, ai quali anzi si conforma.

Il ricorso, insistendo sull'illegittimità costituzionale delle norme come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e facendo riferimento a una delega legislativa che sembra piuttosto confermare la già avvenuta abrogazione implicita delle norme, palesa la sua manifesta infondatezza, oltre che aspecificità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, con sentenza del 27 novembre 2020, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti allo stesso ascritti (organizzazione di un viaggio per l'ingresso illegale di migranti e connesse simulazione di reato e truffe on-line), e, pertanto, ritenuta la continuazione tra i reati e concessa l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato tardivo l'appello, rilevando che il termine per il deposito della sentenza di primo grado era fissato per il 25 febbraio 2021, essendo stati indicati 90 giorni per la motivazione, e che pertanto l'appello doveva essere proposto entro 45 giorni da detto termine e quindi entro 1'11 aprile 2021, mentre risultava proposto solo in data 16 aprile 2021, oltre il termine consentito dall'art. 585 cod. proc. pen. Detta Corte ha, invero, ritenuto manifestamente infondata la censura di legittimità costituzionale proposta dalla difesa in quella sede, rilevando, altresì, che verterebbe non su norme di legge e precisamente sugli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen., ma sull'interpretazione delle stesse da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 698 del 24/10/2019 - dep. 2020, Sinito. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio e/o assenza di motivazione, e in particolare rilevando che la Corte di appello di Trento non avrebbe preso in debita considerazione la questione di legittimità costituzionale, ritenendo tardiva l'impugnazione. Rileva la difesa di avere sostenuto con il primo motivo di appello la tempestività dell'impugnazione, sollevando questione di legittimità costituzionale, che ripropone in questa sede, ritenendone l'ammissibilità alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Osserva che: - vi è una norma, quella di cui all'art. 442, comma 3, cui si ricollega l'art. 134 disp. att. cod. proc. pen., che espressamente impone la notifica della sentenza di abbreviato all'imputato assente; - la notificazione della sentenza di primo grado nel caso in esame è avvenuta il 15 aprile 2021; - l'imputato ha fatto legittimo affidamento alla norma di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. sulla ricezione della notificazione e quindi sul conseguente termine per impugnare; - l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 698 del 24 ottobre 2019 - dep. 2020, imputato Sinito (riguardante un caso in cui detta notifica non era avvenuta, sostenendo il difensore la perdurante tempestività dell'impugnazione), secondo cui «a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen all'imputato assente», è costituzionalmente illegittima; - detta interpretazione, che propone un'abrogazione tacita, è in contrasto con i parametri di cui all'art. 111, comma primo, Cost. secondo cui «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e di cui all'art. 101, comma secondo, Cost., secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Il ricorrente sostiene la non manifesta infondatezza della questione in quanto alla giurisdizione non è consentito, in materia processuale, adottare interpretazioni tacitamente abroganti, in presenza di un dato testuale chiaro, preciso e di senso univoco, attinente, come nel caso di specie, a fondamentali prerogative dell'imputato qual è ad esempio la potestas impugnandi. Lamenta la difesa l'impostazione formalistica della Corte territoriale, rilevando che è evidente che nel caso in esame, al di là delle espressioni utilizzate, si vuole sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 585 cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, e 134 disp. att. cod. proc. pen., nell'interpretazione che ritiene tacitamente abrogato quest'ultimo. Osserva, infine, che costituisce riprova della non tacita abrogazione di detto combinato disposto la legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha previsto espressamente la delega al Governo per l'emissione di decreto legislativo volto ad abrogare il comma 3 dell'art. 442 del codice di procedura penale e l'art. 134 delle norme di attuazione. Per tali motivi il difensore solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale in questa sede, rappresentandone la pertinenza e l'utilità per la difesa. Ed insiste sull'annullamento della sentenza impugnata, in quanto errata in diritto e carente sotto il profilo logico, con rinvio per una valutazione nel merito non compiuta. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza più recente è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, come appunto quello in esame, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 37796 del 8/4/2020, Romano, Rv. 280961: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione). Nel caso in esame, a parte le confuse conclusioni dell'atto di impugnazione, in cui la difesa, pur insistendo unicamente sull'illegittimità costituzionale, chiede, poi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (forse successivo ad un eventuale accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale e, quindi, all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale), la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata alla luce delle condivisibili argomentazioni della pronuncia delle Sezioni Unite n. 698 del 24/10/2019 - dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, secondo cui la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. Detta pronuncia, invero, rileva che quando con la legge n. 479 del 1999 venne introdotta la contumacia anche per il giudizio abbreviato vi fu già l'abrogazione tacita dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., che in tanto aveva ragione di esistere in quanto non era prevista la contumacia anche per il giudizio abbreviato, dovendosi, invero, ritenere applicabile dall'entrata in vigore della suddetta legge anche per il giudizio abbreviato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva la notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza. Aggiunge che l'introduzione dell'istituto dell'assenza con la legge n. 67 del 2014, con conseguente abrogazione dell'istituto della contumacia e previsione di un nuovo meccanismo attinente alla costituzione delle parti, rese del tutto superflua la norma che prevedeva la notificazione dell'estratto contumaciale, di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che, quindi, fu abrogata.È evidente che detta pronuncia muove da una analisi precisa dell'avvicendarsi delle norme processuali relative alla costituzione delle parti, lungi dal potersi ritenere in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati, ai quali anzi si conforma. Il ricorso, insistendo sull'illegittimità costituzionale delle norme come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e facendo riferimento a una delega legislativa che sembra piuttosto confermare la già avvenuta abrogazione implicita delle norme, palesa la sua manifesta infondatezza, oltre che aspecificità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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