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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35411/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 5061 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c . in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti con rappresentat i e difesi giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilioeletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Dardanelli n.46 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - co ntroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Lombardian. 2 986 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 15 / 12 /20 2 0 ; Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti– prova buona fede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società e i soci ricorrent i impugnava no l’a vviso di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava reddito e iva per l’anno 2002 recuperandoi tributi dovuti, oltre a interessi e sanzioni ritenendo lacontribuente coinvolta in una frode iva intracomunitaria ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso , limitatamente all’IVA ; l’Agenziadelle Entrate appellava la pronuncia; - la CTR accogli eva l’appello dell’Ufficio ; adita a seguito di ricorso deicontribuenti, questa Corte accoglieva l’impugnazione, nel suo primo motivo, cassando con rinvio la pronuncia gravata con la sentenzan. 26462 del 17 luglio 2018 ; - la CTR, adita a seguito di riassunzione del processo, rigettava il ricorsodei contribuenti ; - ricorr ono congiuntamente a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motiv i ; - r esiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - il primo motivo deduce l’omesso esame su un fatto controverso e decisivoper il giudizio , per non avere il giudice dell’appello preso in considerazione i principi espressi da questa Corte con la pronuncia re sa inter partes, senza quindi aver motivato in che cosaconsistesse la prova , anche solo indiziaria o presuntiva, della consapevolezzadella frode in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. ; - con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 17 - 19 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l’illegittima negazione del diritto alla detrazione in assenza della partecipazionedella contribuente alla frode commessa da soggetti terziposti a monte del la catena commerciale ed aventi rapporti al massimocon i suoi fornitori; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per assenza dell’elem ento soggettivo, in quanto l’ipotetica omessa vigilanza sulla frode del fornitore,anche volendola ammettere, giustifica l’indetraibilità ex postdel tributo, ma non la sanzione afflittiva; - il primo motivo è all’evidenza fondato ; - va premesso che questa Cor te già si è pronunciata in analogo ricorso vertente tra le stesse parti e su identiche questioni, con ordinanzan. 26232 del 2022; - orbene, anche nel presente giudizio va rilevato che la CTR ha del tutto equivocato la pronuncia di rinvio di questa Corte n. 26462/2018, che chiaramente le imponeva (come affermato ancheda Cass.

S ez. 5 , Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 e tra lemolte la stessa Cass. 9851/18 citata in motivazione proprio da Cass. n. 26462/2018) di esprimere “vera e propria motivazione del perché l'amministrazione finanziaria avesse fornito dimostrazione- anche se soltanto presuntiva ed indiziaria - non giàdella frode in sé, ma della consapevolezza di essa in capo ad Esperia”; - invece, la CTR lombarda ha unicament e enunciato “la presenza di elementioggettivi probanti che il contribuente fosse a conoscenza della oggettiva fittizietà del fornitore”, senza minimamente riportarli nella loro consistenza fattuale e senza esprimere in ordinea essi una propria critica va lutazione in forza delle difese delleparti; - inoltre, il giudice dell’appello non si è espress o (così come non si espresse nella sentenza cassata da questa Corte) in ordine alla “consapevolezza del destinatario si inseriva in una evasione d’imposta”(così Cass. n. 26462/2018 peraltro citata, senza trarne le conseguenze derivanti, dalla stessa CTR a pag. 3 quarto capoversodella pronuncia impugnata); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - alla luce della decisione del primo motivo, i restanti motivi sono assorbiti; - in accoglimento del primo motivo, la pronuncia impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame, nel rispetto dei princi pi doppiamente enunciati da questa Corte , perchégià indicati con chiarezza nella pronuncia a quo (Cass. n. 26462/2018)e qui con analoga ch iarezza ribaditi; p.q.m. accoglie il primo motivo ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5061 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c . in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti con rappresentat i e difesi giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilioeletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Dardanelli n.46 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - co ntroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Lombardian. 2 986 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 15 / 12 /20 2 0 ; Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti– prova buona fede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società e i soci ricorrent i impugnava no l’a vviso di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava reddito e iva per l’anno 2002 recuperandoi tributi dovuti, oltre a interessi e sanzioni ritenendo lacontribuente coinvolta in una frode iva intracomunitaria ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso , limitatamente all’IVA ; l’Agenziadelle Entrate appellava la pronuncia; - la CTR accogli eva l’appello dell’Ufficio ; adita a seguito di ricorso deicontribuenti, questa Corte accoglieva l’impugnazione, nel suo primo motivo, cassando con rinvio la pronuncia gravata con la sentenzan. 26462 del 17 luglio 2018 ; - la CTR, adita a seguito di riassunzione del processo, rigettava il ricorsodei contribuenti ; - ricorr ono congiuntamente a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motiv i ; - r esiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - il primo motivo deduce l’omesso esame su un fatto controverso e decisivoper il giudizio , per non avere il giudice dell’appello preso in considerazione i principi espressi da questa Corte con la pronuncia re sa inter partes, senza quindi aver motivato in che cosaconsistesse la prova , anche solo indiziaria o presuntiva, della consapevolezzadella frode in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. ; - con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 17 - 19 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l’illegittima negazione del diritto alla detrazione in assenza della partecipazionedella contribuente alla frode commessa da soggetti terziposti a monte del la catena commerciale ed aventi rapporti al massimocon i suoi fornitori; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per assenza dell’elem ento soggettivo, in quanto l’ipotetica omessa vigilanza sulla frode del fornitore,anche volendola ammettere, giustifica l’indetraibilità ex postdel tributo, ma non la sanzione afflittiva; - il primo motivo è all’evidenza fondato ; - va premesso che questa Cor te già si è pronunciata in analogo ricorso vertente tra le stesse parti e su identiche questioni, con ordinanzan. 26232 del 2022; - orbene, anche nel presente giudizio va rilevato che la CTR ha del tutto equivocato la pronuncia di rinvio di questa Corte n. 26462/2018, che chiaramente le imponeva (come affermato ancheda Cass. S ez. 5 , Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 e tra lemolte la stessa Cass. 9851/18 citata in motivazione proprio da Cass. n. 26462/2018) di esprimere “vera e propria motivazione del perché l'amministrazione finanziaria avesse fornito dimostrazione- anche se soltanto presuntiva ed indiziaria - non giàdella frode in sé, ma della consapevolezza di essa in capo ad Esperia”; - invece, la CTR lombarda ha unicament e enunciato “la presenza di elementioggettivi probanti che il contribuente fosse a conoscenza della oggettiva fittizietà del fornitore”, senza minimamente riportarli nella loro consistenza fattuale e senza esprimere in ordinea essi una propria critica va lutazione in forza delle difese delleparti; - inoltre, il giudice dell’appello non si è espress o (così come non si espresse nella sentenza cassata da questa Corte) in ordine alla “consapevolezza del destinatario si inseriva in una evasione d’imposta”(così Cass. n. 26462/2018 peraltro citata, senza trarne le conseguenze derivanti, dalla stessa CTR a pag. 3 quarto capoversodella pronuncia impugnata); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - alla luce della decisione del primo motivo, i restanti motivi sono assorbiti; - in accoglimento del primo motivo, la pronuncia impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame, nel rispetto dei princi pi doppiamente enunciati da questa Corte , perchégià indicati con chiarezza nella pronuncia a quo (Cass. n. 26462/2018)e qui con analoga ch iarezza ribaditi; p.q.m. accoglie il primo motivo ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t
Sentenza Cassazione n. 35411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris