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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 1995

Cassazione n. 46708/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]iATORE [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Jette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] edkit- tf-Perrerreltrde chiedem4e l'inammissibilità del ricorso del PM. udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di TIVOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata dal [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti della suddetta in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso armata (capo 1) e alle estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. ai danni di un titolare di una pizzeria e di due parcheggiatori abusivi (capi 4, 6 e 7), con quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione (da eseguirsi presso un'abitazione di Alghero).

2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Napoli ([OSCURATO:PERSONA]), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente deduce che non può condividersi il percorso logico argomentativo svolto dal Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari.

Rileva, invero, che detto Tribunale, dopo avere valorizzato il ruolo svolto dall'indagata nell'ambito del clan Sibillo a seguito dell'arresto di suo marito [OSCURATO:PERSONA], reggente insieme al cugino [OSCURATO:PERSONA], ossia di referente per gli altri sodali e comunque di responsabile anche nelle trattative con gli esponenti dell'opposto clan Mazzarella, e avere rilevato la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ha, poi, ritenuto applicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., a fronte della documentazione prodotta dalla difesa sulla maternità della Sabatelli di una bimba nata il

12.9.18. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, nel misurare la pericolosità dell'indagata, ha riconosciuto sussistente «una più che probabile reiterazione di analoghe condotte criminose», ossia un grado di pericolo di molto superiore al limite della semplice concretezza richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., e ciò nondimeno, in modo contraddittorio, non ha ravvisato "le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" tali da escludere nel caso di specie la sostituibilità della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Lamenta, quindi, che la misura applicata è del tutto inadeguata rispetto al livello di esigenze cautelari individuato dallo stesso Tribunale del riesame, essendo rimessa alla personale capacità di autocontrollo della Sabatelli, capacità che non le si 4Th può riconoscere alla luce della sua allarmante trasgressività, così come ammesso dallo stesso giudicante, e del fatto che, rispetto alle condotte criminose consumate e per il quale vi è il rischio di reiterazione, il regime detentivo domiciliare non è in grado di assicurare un effettivo isolamento dell'indagata.

Anche considerato che la suddetta risulta essere stata in grado di trasformare il suo domicilio in un quartier generale del clan, luogo abitualmente frequentato dagli affiliati e dove gli estorti si recavano per consegnare le tangenti, e di mantenere costanti contatti col marito seppure detenuto e con gli altri sodali.

Il P.m. ricorrente insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Il Tribunale del riesame argomenta la sua decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa all'udienza dinanzi allo stesso, relativa sia alla maternità della Sabatelli di una bimba nata il 12 settembre 2018, e quindi di età non superiore ai sei anni, che all'indicazione di un domicilio diverso da quello di residenza dell'indagata ove eseguire gli arresti domiciliari.

Rileva detto Tribunale come, a fronte di indubbie esigenze cautelari, non solo per la presunzione collegata ai titoli di reato, ma anche per l'epoca recente di commissione dei fatti e per il ruolo non secondario dell'indagata, di referente degli altri sodali a seguito della detenzione del marito (reggente del clan), operi il disposto normativo di cui all'ad, 275, comma quarto, cod. proc. pen., diretta espressione della tutela della maternità e dell'infanzia, che vieta, in ipotesi come quella in esame, l'applicazione della custodia cautelare in carcere "salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".

Sottolinea lo stesso Tribunale, a tale ultimo riguardo, che «pur in presenza di reati gravi e assistiti dalla presunzione (assoluta per il reato di cui all'art. 416 bis c. p.) di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere [...] nella valutazione dei contrapposti interessi in conflitto (tutela dell'ordine pubblico , da un lato, della maternità e dell'infanzia, dall'altro) non può non attribuirsi rilievo alla indicazione di un domicilio diverso e distante da quello teatro delle condotte delittuose, fattore che, in quanto determina un distacco dal territorio, induce a ritenere adeguata la più tenue misura sollecitata dalla Difesa".

Infondata è, quindi, la doglianza del Procuratore di contraddittorietà della motivazione, motivando, invero, i Giudici del riesame puntualmente e logicamente, senza contraddizione alcuna, le ragioni per le quali sia da ritenere adeguata nel caso in esame la misura degli arresti domiciliari (e, quindi, non ravvisabili le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza).

E ciò conformemente all'orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e sia pertanto inibita la misura della custodia in carcere, la presunzione di idoneità di cui all'art. 275,. comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere, ma a quella degli arresti domiciliari, in tal modo realizzandosi un ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza sottese all'adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela degli interessi contemplati nel comma 4 del citato articolo (Sez. 3, n. 1592 del 06/12/2019, dep. il 16/01/2020, Settipani, Rv. 278016).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]iATORE [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Jette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] edkit- tf-Perrerreltrde chiedem4e l'inammissibilità del ricorso del PM. udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di TIVOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti della suddetta in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso armata (capo 1) e alle estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. ai danni di un titolare di una pizzeria e di due parcheggiatori abusivi (capi 4, 6 e 7), con quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione (da eseguirsi presso un'abitazione di Alghero). 2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Napoli ([OSCURATO:PERSONA]), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente deduce che non può condividersi il percorso logico argomentativo svolto dal Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari. Rileva, invero, che detto Tribunale, dopo avere valorizzato il ruolo svolto dall'indagata nell'ambito del clan Sibillo a seguito dell'arresto di suo marito [OSCURATO:PERSONA], reggente insieme al cugino [OSCURATO:PERSONA], ossia di referente per gli altri sodali e comunque di responsabile anche nelle trattative con gli esponenti dell'opposto clan Mazzarella, e avere rilevato la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ha, poi, ritenuto applicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., a fronte della documentazione prodotta dalla difesa sulla maternità della Sabatelli di una bimba nata il 12.9.18. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, nel misurare la pericolosità dell'indagata, ha riconosciuto sussistente «una più che probabile reiterazione di analoghe condotte criminose», ossia un grado di pericolo di molto superiore al limite della semplice concretezza richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., e ciò nondimeno, in modo contraddittorio, non ha ravvisato "le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" tali da escludere nel caso di specie la sostituibilità della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Lamenta, quindi, che la misura applicata è del tutto inadeguata rispetto al livello di esigenze cautelari individuato dallo stesso Tribunale del riesame, essendo rimessa alla personale capacità di autocontrollo della Sabatelli, capacità che non le si 4Th può riconoscere alla luce della sua allarmante trasgressività, così come ammesso dallo stesso giudicante, e del fatto che, rispetto alle condotte criminose consumate e per il quale vi è il rischio di reiterazione, il regime detentivo domiciliare non è in grado di assicurare un effettivo isolamento dell'indagata. Anche considerato che la suddetta risulta essere stata in grado di trasformare il suo domicilio in un quartier generale del clan, luogo abitualmente frequentato dagli affiliati e dove gli estorti si recavano per consegnare le tangenti, e di mantenere costanti contatti col marito seppure detenuto e con gli altri sodali. Il P.m. ricorrente insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Il Tribunale del riesame argomenta la sua decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa all'udienza dinanzi allo stesso, relativa sia alla maternità della Sabatelli di una bimba nata il 12 settembre 2018, e quindi di età non superiore ai sei anni, che all'indicazione di un domicilio diverso da quello di residenza dell'indagata ove eseguire gli arresti domiciliari. Rileva detto Tribunale come, a fronte di indubbie esigenze cautelari, non solo per la presunzione collegata ai titoli di reato, ma anche per l'epoca recente di commissione dei fatti e per il ruolo non secondario dell'indagata, di referente degli altri sodali a seguito della detenzione del marito (reggente del clan), operi il disposto normativo di cui all'ad, 275, comma quarto, cod. proc. pen., diretta espressione della tutela della maternità e dell'infanzia, che vieta, in ipotesi come quella in esame, l'applicazione della custodia cautelare in carcere "salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Sottolinea lo stesso Tribunale, a tale ultimo riguardo, che «pur in presenza di reati gravi e assistiti dalla presunzione (assoluta per il reato di cui all'art. 416 bis c. p.) di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere [...] nella valutazione dei contrapposti interessi in conflitto (tutela dell'ordine pubblico , da un lato, della maternità e dell'infanzia, dall'altro) non può non attribuirsi rilievo alla indicazione di un domicilio diverso e distante da quello teatro delle condotte delittuose, fattore che, in quanto determina un distacco dal territorio, induce a ritenere adeguata la più tenue misura sollecitata dalla Difesa". Infondata è, quindi, la doglianza del Procuratore di contraddittorietà della motivazione, motivando, invero, i Giudici del riesame puntualmente e logicamente, senza contraddizione alcuna, le ragioni per le quali sia da ritenere adeguata nel caso in esame la misura degli arresti domiciliari (e, quindi, non ravvisabili le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza). E ciò conformemente all'orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e sia pertanto inibita la misura della custodia in carcere, la presunzione di idoneità di cui all'art. 275,. comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere, ma a quella degli arresti domiciliari, in tal modo realizzandosi un ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza sottese all'adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela degli interessi contemplati nel comma 4 del citato articolo (Sez. 3, n. 1592 del 06/12/2019, dep. il 16/01/2020, Settipani, Rv. 278016).
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