CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46150/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9/11/2017, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in data 4/9/2015 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni dieci di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/6/14, irrevocabile il 3/11/14. L'imputato, ritenuto responsabile in primo grado del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, all'udienza svoltasi innanzi alla Corte d'appello in data 18/10/2016, rinunciava a tutti i motivi ad eccezione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, insistendo per una riduzione della pena. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, riferita sia al reato associativo (capo B della rubrica), sia ai reati fine ascritti al ricorrente. La difesa si duole della mancata verifica in ordine all'attendibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale non era stato ritenuto attendibile in altro procedimento. Pone in rilievo che i giudici della sentenza irrevocabile, i cui reati sono stati posti in continuazione con qpelli della decisione impugnata, hanno ritenuto insussistente l'aggravante di all'art. 7 I. 203/91 sulla base della valutazione della stesso materiale probatorio. Infine rappresenta che per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale risponde delle medesime imputazioni poste a carico del Cella, è stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. II) Mancanza di motivazione con riferimento agli aumenti per la continuazione "interna" ed "esterna". Il P.G. presso la Corte di Cassazione/con requisitoria scritta/ ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di doglianzal è d'uopo rilevare come il ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di merito e di rito, limitando il gravame ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio ed insistendo per una riduzione della pena. L'intervenuta rinuncia rende inammissibili i rilievi riguardanti la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L 203/1991. Va ricordato che la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come la qualificazione giuridica del fatto, costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio. Secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, il principio "tantum devolutum quantum appellatum", pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell'impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante [cfr. Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Rv. 268385 - 01:"La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti. (Fattispecie di delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha escluso che i punti della decisione relativi alla diversa qualificazione dell'associazione o alla sussistenza delle circostanze di cui ai commi terzo e quarto della disposizione citata e dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta l'abdicazione)"; Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Costantino, 163043; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 2, n. 522 del 04/03/1969, Tollion, Rv. 112184; Sez. 2, n. 8571 del 27/01/1973, Butolini, Rv. 125582; Sez. 2, n. 9481 del 21/03/1980, Locicero, Rv. 145972; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, Fusco, Rv. 151832; cfr. pure Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 - 01:"La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)"]. Risulta peraltro che i giudici di merito, sia pure attraverso il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, abbiano debitamente motivato circa la sussistenza dell'aggravante in parola. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, in punto di quantificazione degli aumenti per la riconosciuta continuazione interna ed esterna, deve rilevarsi come ciascun aumento sia stato quantificato nella misura ritenuta congrua. Tanto può ritenersi sufficiente a dar conto della determinazione raggiunta dalla Corte di merito in relazione alla pena irrogata, considerata anche l'assenza di censure specifiche di parte ricorrente. 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021 Il Consigliere