CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 6663/15 depositata il 3 luglio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia accertava a carico del contribuente maggiore imposte IRPEF per l’anno 2007 pari ad € 35.954, oltre addizionale e sanzioni. Parzialmente accolto il ricorso da parte della CTP, il gravame proposto sempre dal contribuente veniva respinto dalla CTR per cui il Torsiello propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia. RINUNCIA Il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata e prova del versamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Lo stesso ha rinunciato al ricorso con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.I documenti prodotti relativi alla definizione agevolata riguardano una cartella di pagamento rispetto alla quale non è verificabile alcun concreto collegamento con l’avviso di accertamento oggetto della presente controversia. Peraltro, il contribuente ha inequivocabilmente rinunciato al ricorso, a mezzo del proprio legale a ciò debitamente autorizzato in base alla procura a margine dell’atto introduttivo, e pertanto ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ., può procedersi alla declaratoria di estinzione. In relazione alle spese le stesse debbono essere compensate trattandosi di rinuncia correlata alla legislazione condonistica. P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensat