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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 46067/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9.6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9de ha concluso chiedendo deeS2-t~-: t^",°24A^";-7'"› ud/o il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' proposto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino, in data 17 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 11 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui reati di bancarotta fraudolenta, riducendo la durata delle pene accessorie. 1.1.Col primo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato per carenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] era soltanto amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], di fatto amministrata dal padre [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, il giudice di secondo grado ritiene [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto sulla base del solo rapporto di parentela con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], laddove il predetto, peraltro, all'epoca dei fatti aveva appena 24 anni; proprio il rapporto filiale indurrebbe a presumere che si sia affidato completamente al padre; l'insufficienza degli argomenti indicati nella sentenza impugnata è più evidente versandosi nel caso di specie nell'ipotesi della bancarotta disti -attiva e non in quella documentale rispetto alla quale sussiste l'obbligo dell'amministratore apparente di tenere e conservare le scritture contabili. 1.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento alla distrazione contestata in relazione all'affitto del ramo di azienda.

Non si è tenuto conto che il contratto in questione non può considerarsi distrattivo determinando in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] un'obbligazione che ben avrebbe potuto essere oggetto di esecuzione coattiva qualora non fosse stata ottemperata, a nulla rilevando pertanto il fatto che non fossero agli atti i pagamenti del corrispettivo.

2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3.11 ricorso proposto nell'interesse degli imputati è inammissibile.

Entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denunciano (promiscuarriente e genericamente) vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell' elemento soggettivo - in capo a [OSCURATO:PERSONA] - ed oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si risolvono in una generica e inammissibile richiesta alla Corte di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine aila responsabilità degli imputati per i reati ascritti.

In secondo luogo, l'impugnativa in esame manca di confrontarsi con le argomentazioni offerte dai Giudici di merito nelle conformi pronunce di merito che non hanno affatto imperniato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] unicamente sul rapporto parentale esistente tra lui e il padre [OSCURATO:PERSONA] ma hanno piuttosto posto in evidenza come gli stessi abbiano agito di comune accordo nello stipulare il contratto di affitto di azienda oggetto di incriminazione, risultando comunque [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore formale della società [OSCURATO:SOCIETA], che ebbe in tale veste a partecipare ad un atto la cui matrice distrattiva non poteva evidentemente sfuggire, dal momento che alla stipula non faceva seguito il versamento dei corrispettivi stabiliti, come da contratto, in euro 15.000 mensili (che la società amministrata formalmente dal figlio Andrea, e di fatto dal padre Roberto, avrebbe dovuto versare alla società poi fallita C.R. [OSCURATO:PERSONA].

Coop. il cui amministratore unico era sempre [OSCURATO:PERSONA]).

In particolare, l'assunto dei giudici di merito si fonda soprattutto sul fatto - non contestato - secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non era equiparabile ad una mera testa di legno, secondo quanto riferito dagli stessi soci lavoratori della società fallita.

Sicchè, di là del fatto posto a base della decisione della corte di appello che [OSCURATO:PERSONA] era pur sempre il figlio dell'amministratore della società fallita che ebbe a spogliarsi dei suoi beni attraverso l'apparente contratto di affitto di azienda, appare evidente che essendo la distrazione intervenuta attraverso un atto formale, quale appunto la stipulazione di contratto che vide quali contraenti da un lato [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere del tutto pertinente quella giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso secondo cui in caso di distrazione di beni la pur consapevole accettazione dei ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

Nel caso di specie infatti l'imputato, attraverso l'atto formale cui partecipò, sia pure come mero amministratore di diritto essendo anche la società beneficiaria in realtà amministrata dal padre, prese contezza del contenuto dell'accordo e della sua fittizietà non dovendo ad esso, di fatto, conseguire alcun versamento di corrispettivo.

Sicchè il caso in esame palesa quei segni evidenziatori ritenuti necessari da questa Corte per affermarsi la responsabilità dell'amministratore di diritto, alla cui mancanza si è in buona sostanza appellato il ricorrente per escludere la prova della sua consapevolezza; segni evidenziatori, nel caso di specie, della volontaria consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla distrazione, quale contraente, extraneus, che ebbe a concorrere con l'amministratore della società fallita, intraneus, nella realizzazione della condotta distrattiva attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di azienda palesemente in contrasto con le esigenze e gli interessi della società, che, attraverso di esso, evidentemente non conseguiva altro risultato che quello di spogliarsi dei propri beni, del proprio locale, del proprio pacchetto di clienti e fornitori e dei propri crediti verso i debitori (laddove allorquando i creditori iniziavano ad esigere i pagamenti dei loro crediti il contratto veniva prontamente risolto) .

Quanto poi alla asserita insussistenza della bancarotta per distrazione sull'assunto della esigibilità dei crediti per i canoni non versati attraverso un'azione esecutiva, che tende a ricondurre quindi la condotta contestata a mero inadempimento, evidente è l'inconferenza di una siffatta rielaborazione ricostruttiva a fronte della specifica impostazione, di matrice distrattiva, attribuita alla vicenda nelle conformi pronunce di merito dalle quali emergono i plurimi elementi che depongono in senso diametralmente opposto a quello qui prospettato.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9.6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9de ha concluso chiedendo deeS2-t~-: t^",°24A^";-7'"› ud/o il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' proposto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino, in data 17 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 11 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui reati di bancarotta fraudolenta, riducendo la durata delle pene accessorie. 1.1.Col primo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato per carenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] era soltanto amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], di fatto amministrata dal padre [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, il giudice di secondo grado ritiene [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto sulla base del solo rapporto di parentela con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], laddove il predetto, peraltro, all'epoca dei fatti aveva appena 24 anni; proprio il rapporto filiale indurrebbe a presumere che si sia affidato completamente al padre; l'insufficienza degli argomenti indicati nella sentenza impugnata è più evidente versandosi nel caso di specie nell'ipotesi della bancarotta disti -attiva e non in quella documentale rispetto alla quale sussiste l'obbligo dell'amministratore apparente di tenere e conservare le scritture contabili. 1.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento alla distrazione contestata in relazione all'affitto del ramo di azienda. Non si è tenuto conto che il contratto in questione non può considerarsi distrattivo determinando in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] un'obbligazione che ben avrebbe potuto essere oggetto di esecuzione coattiva qualora non fosse stata ottemperata, a nulla rilevando pertanto il fatto che non fossero agli atti i pagamenti del corrispettivo. 2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3.11 ricorso proposto nell'interesse degli imputati è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denunciano (promiscuarriente e genericamente) vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell' elemento soggettivo - in capo a [OSCURATO:PERSONA] - ed oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si risolvono in una generica e inammissibile richiesta alla Corte di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine aila responsabilità degli imputati per i reati ascritti. In secondo luogo, l'impugnativa in esame manca di confrontarsi con le argomentazioni offerte dai Giudici di merito nelle conformi pronunce di merito che non hanno affatto imperniato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] unicamente sul rapporto parentale esistente tra lui e il padre [OSCURATO:PERSONA] ma hanno piuttosto posto in evidenza come gli stessi abbiano agito di comune accordo nello stipulare il contratto di affitto di azienda oggetto di incriminazione, risultando comunque [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore formale della società [OSCURATO:SOCIETA], che ebbe in tale veste a partecipare ad un atto la cui matrice distrattiva non poteva evidentemente sfuggire, dal momento che alla stipula non faceva seguito il versamento dei corrispettivi stabiliti, come da contratto, in euro 15.000 mensili (che la società amministrata formalmente dal figlio Andrea, e di fatto dal padre Roberto, avrebbe dovuto versare alla società poi fallita C.R. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. il cui amministratore unico era sempre [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, l'assunto dei giudici di merito si fonda soprattutto sul fatto - non contestato - secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non era equiparabile ad una mera testa di legno, secondo quanto riferito dagli stessi soci lavoratori della società fallita. Sicchè, di là del fatto posto a base della decisione della corte di appello che [OSCURATO:PERSONA] era pur sempre il figlio dell'amministratore della società fallita che ebbe a spogliarsi dei suoi beni attraverso l'apparente contratto di affitto di azienda, appare evidente che essendo la distrazione intervenuta attraverso un atto formale, quale appunto la stipulazione di contratto che vide quali contraenti da un lato [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere del tutto pertinente quella giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso secondo cui in caso di distrazione di beni la pur consapevole accettazione dei ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Nel caso di specie infatti l'imputato, attraverso l'atto formale cui partecipò, sia pure come mero amministratore di diritto essendo anche la società beneficiaria in realtà amministrata dal padre, prese contezza del contenuto dell'accordo e della sua fittizietà non dovendo ad esso, di fatto, conseguire alcun versamento di corrispettivo. Sicchè il caso in esame palesa quei segni evidenziatori ritenuti necessari da questa Corte per affermarsi la responsabilità dell'amministratore di diritto, alla cui mancanza si è in buona sostanza appellato il ricorrente per escludere la prova della sua consapevolezza; segni evidenziatori, nel caso di specie, della volontaria consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla distrazione, quale contraente, extraneus, che ebbe a concorrere con l'amministratore della società fallita, intraneus, nella realizzazione della condotta distrattiva attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di azienda palesemente in contrasto con le esigenze e gli interessi della società, che, attraverso di esso, evidentemente non conseguiva altro risultato che quello di spogliarsi dei propri beni, del proprio locale, del proprio pacchetto di clienti e fornitori e dei propri crediti verso i debitori (laddove allorquando i creditori iniziavano ad esigere i pagamenti dei loro crediti il contratto veniva prontamente risolto) . Quanto poi alla asserita insussistenza della bancarotta per distrazione sull'assunto della esigibilità dei crediti per i canoni non versati attraverso un'azione esecutiva, che tende a ricondurre quindi la condotta contestata a mero inadempimento, evidente è l'inconferenza di una siffatta rielaborazione ricostruttiva a fronte della specifica impostazione, di matrice distrattiva, attribuita alla vicenda nelle conformi pronunce di merito dalle quali emergono i plurimi elementi che depongono in senso diametralmente opposto a quello qui prospettato. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
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