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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12473/2026

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a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della condanna del Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 22 febbraio 2024.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte di appello, in proposito, ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che detta attenuante non era ravvisabile, in quanto il reato aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente, in quantitativo non modesto, fra le più lucrative, sicché era da escludere la sussistenza, nel caso in esame, di un "pregiudizio lievissimo di valore pressoché irrisorio".

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della condanna del Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 22 febbraio 2024. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello, in proposito, ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che detta attenuante non era ravvisabile, in quanto il reato aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente, in quantitativo non modesto, fra le più lucrative, sicché era da escludere la sussistenza, nel caso in esame, di un "pregiudizio lievissimo di valore pressoché irrisorio". Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12473/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris