CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 16973/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa in data 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha annullato il provvedimento in relazione al reato di cui al capo 27 per difetto di gravità indiziaria del coinvolgimento del predetto nella dinamica estorsiva messa in atto da suo fratello Giuseppe, confermandolo in relazione al reato di cui al capo 1 relativo alla partecipazione del predetto alla associazione 'ndranghetistica e, segnatamente, alla 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA], con l'applicazione della custodia in carcere. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'applicazione della misura carceraria dovendosi desumere la mancanza di attualità delle predette esigenze in ragione del lasso temporale intercorso tra la istanza cautelare (24 maggio 2024) e l'esecuzione della misura (7 settembre 2024). 2.2. Con il secondo motivo omessa motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa essendosi operata una serie di richiami di provvedimenti senza alcuna autonoma motivazione sia rispetto alla posizione di altri indagati che alla richiesta di misura cautelare, rimanendo priva di struttura argomentativa la ritenuta appartenenza del Prostamo all'ipotizzato clan criminoso. 2.3. Con il terzo motivo omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza essendosi fatto rinvio al compendio investigativo inidoneo a giustificare detti presupposti cautelari. In particolare, le dichiarazioni del collaboratore Zaffonte sono prive della indicazione delle sue fonti e non possono essere riutilizzate, per violazione del ne bis in idem sostanziale e processuale, le captazioni operate in altri procedimenti ormai definiti. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza delle stesse in assenza di fatti nuovi e della intervenuta detenzione del ricorrente dal 2012 al 2023 senza alcuna emergenza criminosa a carico di questi. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi proposti si sovrappongono e pertanto possono essere unitariamente considerati in relazione ai temi proposti. 3. La preliminare censura sulla mancanza di autonoma motivazione, dedotta con il secondo e terzo motivo, è manifestamente infondata trattandosi di requisito che non riguarda la ordinanza resa in sede di riesame (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). 4. Quanto alle censure riguardanti la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa, dedotte con il secondo e terzo motivo, il ricorso è genericamente proposto quando non manifestamente infondato rispetto all'incensurabile percorso argomentativo svolto dalla ordinanza impugnata che ha fatto leva - da un lato - sul concludente compendio captativo considerato (v. pg. 2 e ss.), proveniente da altri procedimenti — al quale il ricorrente si limita ad opporre una del tutto infondata inutilizzabilità, dovendosi escludere qualsiasi pertinenza al tema dell'invocato principio del ne bis in idem che non involge affatto le prove o gli indizi desunti da altri procedimenti secondo l'autorevole orientamento secondo il quale è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203765). Dall'altro, l'ordinanza si fonda sulla corretta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zaffonte in ordine alla affiliazione mafiosa del ricorrente e di suo fratello Giuseppe e della diretta conoscenza da parte del propalante dell'innalzamento di dote ricevuta dal ricorrente in carcere in occasione della comune detenzione, in relazione alle quali il ricorrente oppone censure di merito non proposte in sede di riesame - che, come risulta dalla ordinanza, è stato limitato al profilo delle esigenze cautelari (v. pg. 1) --, non emergendo alcun rifiuto da parte del dichiarante di rivelare le sue fonti (che il provvedimento indica essere altri soggetti reclusi durante la sua detenzione) e, all'opposto, risultando la partecipazione del ricorrente alla conoscenza delle dinamiche criminose correlate al programma associativo. A tal ultimo riguardo, in conformità all'orientamento secondo il quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5 , n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02). 5. Quanto alle censure in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria, proposte con il primo e quarto motivo, esse sono manifestamente infondate in ragione della corretta ritenuta irrilevanza del lasso temporale dedotto rispetto alla insuperata doppia presunzione cautelare vigente in materia in ragione del contesto criminale - individuato in una mafia "storica" - di consumazione dei fatti e alla intrinseca gravità degli stessi oltre che al giudizio in positivo basato sui gravi precedenti a carico del ricorrente ed al ruolo di assoluto rilievo da lui rivestito nel contesto mafioso (v. pg. 5 della ordinanza impugnata). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle < "Z; spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimen