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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11424/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'attendibilità del testimone e violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. è prevalentemente generico nella parte in cui non censura la determinante parte della decisione che ha rilevato come il ricorrente, a prescindere dalle dichiarazioni del datore di lavoro che comunque ebbe ad affermare con sicurezza, all'esito delle contestazioni, che quel giorno il ricorrente fu mandato via, si trovasse in una parte della città incompatibile sia rispetto al luogo di lavoro sia riguardo alla ubicazione dell'abitazione, in quanto controllato mentre era a bordo di un'autovettura in compagnia di due altri soggetti, irregolari sul territorio nazionale, non colleghi di lavoro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'attendibilità del testimone e violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. è prevalentemente generico nella parte in cui non censura la determinante parte della decisione che ha rilevato come il ricorrente, a prescindere dalle dichiarazioni del datore di lavoro che comunque ebbe ad affermare con sicurezza, all'esito delle contestazioni, che quel giorno il ricorrente fu mandato via, si trovasse in una parte della città incompatibile sia rispetto al luogo di lavoro sia riguardo alla ubicazione dell'abitazione, in quanto controllato mentre era a bordo di un'autovettura in compagnia di due altri soggetti, irregolari sul territorio nazionale, non colleghi di lavoro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11424/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris