CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 376 31 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale di nomina di nuovo difensore del 30 agosto 2023, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mendola, n. 32; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale; Agenzia delle entrate riscossione, in persona del direttore generale; - resistenti - Oggetto: revocazione - - per la revocazione della o rdinanza della Corte di cassazione n. 12108/2019, depositata in data 8 maggio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza oggetto di revocazione si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricors i avverso una iscrizione ipotecaria su di un immobile di sua proprietà nonché avverso tre cartelle di pagamento che erano fra quelle che risultavano alla base dell’iscrizione ipotecaria; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato i ricorsiriuniti; avverso la sentenza di primo grado il contribuente aveva proposto distinti appelli; il giudice del gravame aveva ritenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle e la propria incompetenza in relazione al ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria; avverso la suddetta pronuncia il contribuente aveva proposto ricorso per la cassazione; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorsoper la revocazione affidato a un unico moti v o, articolato in diversi e distinti profili di censura , e illustrato con successiva memoria; l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione hanno depositato un atto denominato “di costituzione” con il quale hanno dichiarato di costituirsi ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; considerato che: va premesso, in primo luogo, che il ricorso è redatto in un unico motivo di revocazione e articolato, al proprio interno, in diverse ragioni di censura dirette a contestare i diversi passaggi motivazionali della sentenza: si procederà, pertanto, ad esaminare specificamente le suddette ragioni di censura prospettate;va altresì premesso, con riferimento a quanto osservato in memoria dal contribuente in ordine alla circostanza che l'art. 4, d.l. 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”) ha cancellato dai ruoli tutte le cartelle esattoriali di importi fino a € 5000 ,00, che tale circostanza è irrilevante ai fini delpresente giudizio , limitato solo alla valutazione della sussistenza dei presuppostiper la revocazione della sentenza; va quindi precisato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa; con riguardo alle sentenze di cassazione, l'errore di fatto deve inoltre riguardare gli atti «interni» al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve e può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, dal momento che, se incidesse sulla sentenza impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe essere fatto valere soltanto attraverso le impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890); tali requisiti non sono riscontrabili nei vizi denunciati dal ricorrente, nessuno dei quali può considerarsi riconducibile ad una falsa rappresentazione della realtà sostanziale o processuale emergente ictu oculi dal mero confronto tra il contenuto dell'ordinanza impugnata e le risultanze degli atti, attenendo alcuni degli stessi all'attività valutativa propria del Giudice di legittimità, non censurabile in sede d'impugnazione per revocazione, ed altri all’ambito dell'accertamento compiuto nelle fasi di merito del giudizio, censurabile esclusivamente con il ricorso per cassazione; va osservato che il ricorso è redatto in un unico motivo di revocazione e articolato, al proprio interno, in diverse ragioni di censura dirette a contestare i diversi passaggi motivazionali della sentenza: si procederà, pertanto, ad esaminare specificamente le suddette ragioni di censura prospettate; la prima ragione di censura attiene alla statuizione della sentenza che, in sede di esposizione in fatto, ha affermato che il giudice del gravame aveva rigettato gli appelli riuniti quanto alle cartelle esattoriali e aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso avverso la iscrizione ipotecaria; evidenzia parte ricorrente che tale affermazione non sarebbe corretta, in quanto il giudice del gravame aveva dichiarato la incompetenza territoriale per relationem alla sentenza di primo grado, ma questa ultima decisione non si era pronunciata in merito; sotto tale profilo, la soluzione prospettata dal giudice del gravame di incompetenza era del tutto errata se esaminata in relazione agli estratti di ruolo allegati in atti, posto che successivamente alla pronuncia il ricorrente, su tre estratti di ruolo, aveva proposto ricorso per cassazione per i due estratti di ruolo emessi dall’Agenzia delle entrate di Velletri, mentre per il terzo estratto di ruolo aveva riassunto la causa presso la commissione tributaria provinciale di Latina; sotto tale profilo, si evidenzia che dalla lettura dell’ordinanza non sarebbe dato comprendere se la Corte si sia espressa sulla totalità della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria o meno in relazione al difetto di inesistenza della comunicazione di iscrizione al contribuente ipoteca; va osservato che la pronuncia in esame ha riportato, nel passaggio relativo allo svolgimento del processo, l’esatto contenuto del dispositivo della pronuncia di secondo grado che, sul punto, aveva espressamente statuito: “riuniti i tre appelli, rigetta il ricorso avverso le cartelle esattoriali. Dichiaral’incompetenza per quanto riguarda il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria”ed ha inoltre evidenziato, in parte motiva, che il motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia in relazione alla legittimità del procedimento di iscrizione ipotecaria, che secondo l’assunto del contribuente era avvenuto senza intimazione di pagamento e senza comunicazione di iscrizione ipotecaria, era da considerarsi inammissibile in quanto il giudice del gravame aveva dichiarato l’incompetenza t erritoriale sulla questione, precisando, peraltro, che tale statuizione non era stata presa in alcun modo in considerazione dal contribuente; non è dunque ravvisabile alcun errore revocatorio nel senso invocato dal ricorrente; un secondo profilo di censuraha riguardo al passaggio motivazionale concernente la questione della intervenuta decadenza per la iscrizione a ruolo e della prescrizione dei crediti iva; evidenzia parte ricorrente che erroneamente la Corte avrebbe trattato unitariamente le questioni, trattandosi concettualmente di due istituti diversi; oltre che non costituire in alcun modo un profilo attinente all’errore revocatorio, lo stesso non tiene conto del fatto che la decisione si è basata sulla considerazione di fondo che l’accertamento della regolarità delle notifiche precludeva la possibilità di contestare ogni profilo concernente sia la decadenza dell’iscrizione a ruolo che della prescrizione della pretesa; un ulteriore profilo di ce nsura ha riguardo al passaggio della motivazione della sentenza con cui si è statuito in ordine alla questione della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento;evidenzia parte ricorrente che: il passaggio sarebbe “equivoco e confuso”; la regolare notifica di un quarto atto consegnato in mani proprie non era stata menzionata dal medesimo ricorrente; sarebbe errata l’affermazione secondo cui nella relata era stata data indicazione dell’invio della raccomandata informativa;a differenza di quanto riportato nell’ordinanza, la sentenza del giudice del gravame aveva accertato unicamente che l’invio della raccomandata informativa era stato eseguito presso un indirizzo insufficiente e non sconosciuto, come specificato in puntuali riferimenti nel ricorso per cassazione, mentre, del resto, anche se si fosse trattato di un destinatario sconosciuto, il messo notificatore avrebbe dovuto relazionare sulle vane ricerche effettuate;la ricostruzione operata in fatto dalla Corte di cassazione con l’ordinanza ha comunque verificato che il destinatario era risultato assente, non irreperibile sicchè, tenuto conto della documentazione prodotta, si sarebbe dovuto verificare che il messo notificatore, in caso di assenza, era tenuto ad adempiere alle formalità previste, quali l’affissione alla porta e all’invio della raccomandata informativa; i primi due rilievi non attengono all’evidenza a ragion i fondanti la revocazione della pronuncia, secondo i presupposti citati, in quanto fanno riferimento alla modalità di espressione dell’argomentazione logico-giuridica seguita ovvero a una statuizione sulla quale non si è, comunque, basatala ragione motivazionale dell’ordinanza; gli ulteriori rilievi sono estranei all’ambito d ei presupposti entro i quali potere valutare la sussistenza di un errore revocatorio; invero, la pronuncia oggetto di revocazione ha compiuto una valutazione interpretativa del contenuto del secondo motivo di ricorso che era stato proposto dal ricorso ed è alla luce di tale interpretazione che si è espressa; nel riportare in sintesi, al pun to 4.2. , il contenuto del suddetto motivo la Corte ha ritenuto che, in sostanza, la ragione di censura aveva avuto riguardo alla questione della non correttezza della pronuncia del giudice del gravame che aveva escluso che, in una ipotesi quale quella di specie, dopo una prima notifica al destinatario risultato assente non fosse necessario l’invio della raccomandata informativae, in tal senso, si è ricondotta alla medesima questione, relativa all’omesso invio della raccomandata informativa, anche quella relativa alla omessa affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione; così valutato interpretativamente il contenuto del motivo del ricorso, la Corte ha quindi evidenziato che, con specifico riferimento alla raccomandata informativa inviata a seguito dell’accertata assenza del destinatario, non poteva trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 140, cod. proc. civ. e, quindi, il principio della ricettizietà dell’atto postulato dal ricorrente , una volta che si era successivamente accertata l’ irreperibilità del destinatario, dovendo in tal caso, trovare applicazione la previsione di cui all’art. 60, primo comma, alinea e, lett. e), d.P.R. n. 600/1973; infine, ulteriori profili di censura ha nno a riferimento i punti 7.2. e 7.3 dell’ordinanza, inparticolare si censura la statuizione per avere erroneamente evidenziato che la questione della prescrizione in materia di iva era stata prospettata in modo non specificoe per avere erroneamente ritenuto che era preclusa la doglianza relativa all’omesso notifica dell’intimazione di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria, posto che non correttamente la Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo, è entrata nel merito della intera iscrizione ipotecaria e non dei due estratti di ruolo impugnati in cassazione, residuali rispetto ai tre estratti di ruolo impugnati in appello, a seguito della pronuncia di incompetenza parzialeaffermata in sentenza dalla CTR; va quindi osservato, con riferimento al primo rilievo, che lo stesso non tiene conto del fatto che la decisione si è basata sulla considerazione di fondo che l’accertamento della regolarità delle notifiche precludeva la possibilità di contestare ogni profilo concernente la prescrizione della pretesa;con riferimento al secondo rilievo, la Corte si è pronunciata in coerenza con il terzo motivo di ricorso per cassazione, in cui la partesi era doluta del fatto che “ Gli atti processuali hanno evidenziato la carenza di atti prodromici, non solo per la circostanza di inesistenza della notifica per essere contraria a legge. Stesso destino per la comunicazione di iscrizione ipotecaria mai pervenuta al ricorrente (atto conosciuto aliunde)”; in conclusione, i profili di censura sono inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso; non deve provvedersi sulle spese non avendo le intimate svolto difese scritte. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d