CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo con il quale si contesta in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale la riconducibilità al medesimo della discarica stante la titolarità dell'area sulla quale era stato rinvenuto l'ammasso di rifiuti in capo ad altro soggetto, nonché la quantificazione della pena, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le doglianze articolate dalla difesa in relazione al primo profilo, lungi dall'individuare alcuna carenza argomentativa o frattura logica del giudizio espresso dai giudici del gravame e tanto meno alcuna violazione di legge, si risolvono in una lettura alternativa delle fonti probatorie rispetto alla quale deve essere ribadito che, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito; rilevato che la circostanza che l'imputato fosse stato trovato nell'area, unica risultanza, secondo la difesa, a suo carico, è stata coerentemente ritenuta dalla Corte di appello sintomatica della riconducibilità a costui della condotta delittuosa in ragione del fatto che il terreno era recintato e chiuso con un cancello munito di lucchetto, per aprire il quale dovevano necessariamente possedersene le chiavi, e che al suo interno era stato trovato altresì un furgone non funzionante, anch'esso adibito a ricettacolo di rifiuti, di proprietà dello stesso prevenuto, elementi con cui il ricorso omette ogni confronto limitandosi a disquisizioni del tutto astratte sull'apprezzamento della prova; rilevato che del pari inammissibili devono ritenersi le contestazioni in ordine alla riduzione della sola pena detentiva che i giudici del gravame, in accoglimento del motivo articolato dall'appellante relativo all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio corrispondente al massimo edittale, hanno contenuto nella misura di un anno di arresto in luogo dei due anni determinati dal Tribunale di Brindisi, senza che sia stata ravvisata alcuna ragione di operare una riduzione della pena pecuniaria, fissata già dal primo giudice in C 10.000, ovverosia in misura inferiore alla media edittale rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere este