CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 22/02/1956a Firenze, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14, quale erede universale unicadel Prof. Arch. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 23A27 D612E nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Firenze, ivi deceduto in data 07/01/2021, nonché, in proprio e,come da procura notarile 09/04/2021 rep. 46018 ai rogiti [OSCURATO:PERSONA].ssaGiovanna Acquisti, quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] con sede in Firenze via Capo di Mondo 56/4, successore atitolo particolare ex art. 111 cpc del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cf GST NZE32B08 D612J, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 62D21 D612R, [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57S06 B180L, [OSCURATO:EMAIL]) in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 29, come da allegata procura ex art. 83 cpc, fax per comu-nicazioni 06 3218614.RicorrenticontroNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in Arezzo,[OSCURATO:PERSONA], 54 quale soggetto succeduto a far data dal 1° gennaio2016, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici, attivi epassivi della soppressa Azienda USL 8 di Arezzo, in persona del DirettoreGenerale protempore Dott. [OSCURATO:PERSONA]Urso, rappresentato e difeso perprocura speciale alle liti 1.06.2021 allegata al controricorso ex art. 83c.p.c, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56H69 C407X) del Foro diArezzo – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presenteprocedimento al numero [OSCURATO:TELEFONO], e p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] - ed elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 (Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] – pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) il tutto giusta delibe-ra D.G. n. 698 del 25.05.2021.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n° 2131 depositata il18 novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] – premesso di aver ricevuto l'incarico di procedereall'aggiornamento del progetto esecutivo, della Direzione e Contabilità deiLavori e del [OSCURATO:PERSONA] in fase di Progettazione delle operedi completamento dell'ospedale di Bibbiena e di aver, quindi, stipulato conl'[OSCURATO:PERSONA] n° 8 della Toscana una convenzione in data 4 luglio 2000 –tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Arezzo l'Aziendapredetta, onde ottenerne la condanna al pagamento di euro 185.920,92 aNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026titolo di maggior compenso professionale calcolato in base al d.m. 4 aprile2001.2.- Il Tribunale rigettava la domanda di pagamento del maggior compen-so, ma accoglieva quella subordinata, formulata dal professionista, di con-danna dell'Asl al pagamento di euro 7.468,91, quale residuo importo an-cora dovuto.3.- L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dalla Corte d'ap-pello di Firenze con la sentenza indicata in intestazione.Osservava la Corte territoriale che nella convenzione stipulata inter partesil 4 luglio 2000 non vi era alcun espresso rinvio né all'art. 17, comma 12-bis, né ai successivi commi 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n° 109/1994, in quanto i contraenti avevano fatto un generico rinvio a tale leggenelle clausole 1.2 e 2.1 della Convenzione, le quali, peraltro, non trattava-no affatto del calcolo degli onorari, dato che a questa specifica pattuizioneera espressamente dedicata la clausola 2.3.Quest'ultima, pur facendo testuale rinvio agli artt. 13 e 14 della TariffaProfessionale degli ingegneri e degli architetti (legge 2 marzo 1949 n°143), dettava una disciplina di dettaglio estremamente precisa e puntuale,tanto da riempire “oltre 3 pagine della convenzione”.Era, dunque, alla clausola pattizia sub 2.3 che doveva farsi riferimento peril calcolo degli onorari, e non alla clausola 3.1, la cui intitolazione (“altrepattuizioni”) ed il cui testo (“per quanto non esplicitamente detto nellapresente convenzione si farà riferimento alla legge 2/3/1949 n. 143 […] esuccessive modificazioni e integrazioni”) lasciavano intendere che il ri-chiamo alla Tariffa professionale fosse stato fatto non per il conteggio de-gli onorari, ma ad altri fini (ad es. per il rimborso delle spese, per l'obbligodel professionista di dedurre quanto percepito da terzi, per disciplinare ildiritto ad acconti e ad anticipazioni e per la sospensione dell'incarico).D'altra parte, l'art. 17, commi 12-bis, 14-bis, 14-ter e 14-quater della leg-ge n° 109/1994 (nei quali era contenuta la previsione della inderogabilitàNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026dei minimi di tariffa) erano stati abrogati dall'art. 256 del d.lgs. n° 163/2006 (unitamente a tutta la legge n° 109), mentre la giurisprudenza citatadal professionista riguardava fattispecie completamente diverse rispetto aquella di causa.Quanto al richiamo contenuto nella clausola 3.1 alle “successive modificheed integrazioni” della legge n° 143/1949, tra le quali il d.m. 4 aprile 2001(“Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensidell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successivemodifiche”), esso non poteva che riferirsi alle modifiche ed integrazioni giàemanate al momento della stipula della Convenzione 4 luglio 2000, e nona quelle successive.4.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio, sia nellaqualità unica erede universale del defunto [OSCURATO:PERSONA], sia, infine, qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. “successore a titolo particolare exart. 111 cpc del Prof. Ing. [OSCURATO:PERSONA]”, affidando il gravame formalmentead un unico motivo, ma nella sostanza scomponibile in tre mezzi, illustratoda memoria.Resiste l'Asl con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'i-nammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli-cazione degli artt. 17, commi 12-bis, 14-bis, 14-ter e 14-quater della leg-ge n° 109/1994, richiamata dalla Convenzione 4 luglio 2000 in rapportoall'art. 1362 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che la legge [OSCURATO:PERSONA](n° 109/1994), come modificata dalla legge n° 415/1998, aveva reintro-dotto, anche per la [OSCURATO:PERSONA], il principio di inderogabilitàNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026dei minimi della tariffa professionale con comminatoria di nullità dei patticontrari ed aveva previsto l'emissione di un Decreto ministeriale con cuisarebbero state rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale re-lativi alle diverse categorie di lavori rispetto alle tabelle della legge n°143/49.La convenzione del 4 luglio 2000, stipulata sotto la vigenza di tale norma-tiva, prevedeva un rinvio “ricettizio” alle successive modifiche della tariffaprofessionale, senza limiti temporali, con la conseguenza che avrebberodovuto essere applicati i nuovi minimi introdotti dal d.m. 4 aprile 2001.Col secondo mezzo la ricorrente si duole della violazione o della falsaapplicazione del d.m. 4 aprile 2001.La Corte d'Appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione di taled.m. all'appalto pubblico in questione, nonostante tale Decreto di aggior-namento dei minimi di tariffa professionale fosse attuativo della normativasopra citata.Il d.m. 4 aprile 2001, benché annullato dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenze n°6552 e n° 7067 del 2002, sarebbe stato integralmente recepito dall'art. 7della legge n° 166/2002, la quale, facendolo proprio, avrebbe sostituito(con procedimento giudicato legittimo da Corte cost. n° 352/2006) la fon-te legislativa secondaria con quella primaria.Con la terza doglianza la ricorrente deduce la violazione o la falsa appli-cazione dell'art. 92, quarto comma, del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, e 2,primo comma, lettera t), del d.lgs. 11 settembre 2008 n° 152.A nulla rileverebbe l'abrogazione della legge [OSCURATO:PERSONA], dato che l'art. 92 deld.lgs. n° 163/2006 avrebbe recepito il contenuto dell'art. 17 della legge n°109/94, mantenendo il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari finoall'abrogazione successiva, avvenuta con d.lgs. 152/2008, per tutta la du-rata dell'appalto, cessato il 21 marzo 2007.Ne deriverebbe che la liquidazione degli onorari per la prestazione profes-sionale continuativa resa doveva avvenire secondo le tariffe vigenti alNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026momento della conclusione dell'attività, anche se l'incarico era stato con-ferito in vigenza di una tariffa precedente.6.- I motivi sopra riassunti – esaminabili congiuntamente, in considerazio-ne del comune tema che pongono – sono in parte inammissibili ed in altraparte infondati.Sono, anzitutto, inammissibili le censure che tendono ad ottenere una di-versa interpretazione della Convenzione 4 luglio 2000, in quanto (comesegnala la resistente) non denunciano la violazione dei canoni ermeneuticidegli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., ma si limitano a prospettare unadiversa interpretazione dell'accordo, rispetto a quella, del tutto plausibile,fornita dalla Corte territoriale.Il primo mezzo, dunque, tende inammissibilmente ad ottenere una diversaesegesi del testo contrattuale.La Corte fiorentina, infatti, dopo aver precisato che non vi era alcun“espresso rinvio” all'art. 17, commi 12-bis, 14-bis, 14-ter e 14-quater del-la legge n° 109/1994 (sentenza pagina 8), ha aggiunto che i contraentiavevano fatto un “rinvio soltanto generico alla legge 109/94” e che laclausola 2.3 dell'Accordo “pur facendo testuale rinvio agli artt. 13 e 14della [OSCURATO:PERSONA] (ossia alla legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 143 con cui è stataapprovata la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), detta unadisciplina di dettaglio estremamente precisa e puntuale, tanto che essariempie oltre 3 pagine della convenzione” (sentenza pagina 9).Infine, ha chiarito la Corte che la successiva clausola 3.1 conteneva un ri-mando alla Tariffa professionale (legge 143/49) ad altri fini, come giàesposto nella precedente parte narrativa della presente sentenza.In conclusione, questa esegesi del testo negoziale è stata inammissibil-mente censurata dai ricorrenti, mediante la formulazione di una contrap-posta interpretazione e non mediante la denuncia della violazione dei ca-noni previsti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ.Numero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/20267.- I motivi di ricorso sono, invece, infondati nella parte in cui lamentanouna violazione di legge.Per comprendere compiutamente il fondamento delle censure che i ricor-renti rivolgono alla sentenza della Corte territoriale, giova partire da unaricognizione del dettato normativo applicabile nella presente materia.Anzitutto, è noto che l'art. 2233 del cod. civ., in tema di compenso spet-tante al professionista intellettuale, pone una preferenza tra vari criteri dideterminazione dell'onorario, stabilendo che esso vada in primo luogoquantificato in base all'accordo delle parti e, in mancanza, mediante l'ap-plicazione di tariffe o usi; mancando anche questi ultimi, provvede il giudi-L'onorario dei professionisti va, dunque, calcolato in questo caso in basealla Convenzione del 4 luglio 2000, con la precisazione che la pattuizionedi un onorario inferiore ai minimi di tariffa professionale non produce ex sela nullità di tale patto, trattandosi di precetti non riferibili ad un interessegenerale, cioè dell'intera collettività, ma solo a un interesse della categoriaprofessionale, salva tuttavia l'esistenza di specifiche norme proibitive, chepossono derivare da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge ri-guardanti gli ordinamenti professionali (Cass., sez. II, 2 agosto 2018, n°20428, con menzione di altri precedenti).Ora, la “tariffa professionale degli ingegneri ed architetti” è stata approva-ta dall'articolo unico della legge 2 marzo 1949 n° 143.Successivamente l'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n° 143 ha pre-visto che “[l]e tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rim-borso delle spese agli ingegneri ed agli architetti”, anziché con legge, “so-no stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia”.A quest'ultimo articolo unico la legge 5 maggio 1976 n° 340 ha aggiuntoun comma, prevedendo che “[i] minimi di tariffa (…) sono inderogabili”(fatta eccezione per gli “onorari a discrezione”, che qui, tuttavia, non rile-vano).Numero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026Quest'ultimo disposto normativo è stato interpretato autenticamente dalloart. 6, primo comma, della legge 1° luglio 1977 n° 404, in base al quale“[l]'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi ap-plicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati”.Ne è, dunque, derivata l'inderogabilità dei minimi di tariffa solo per gli in-carichi privati, ma non per quelli pubblici.Sennonché, per ciò che concerne il settore pubblico, è stata successiva-mente emanata la cosiddetta legge [OSCURATO:PERSONA], legge 11 febbraio 1994 n°109, il cui art. 17, per quello che qui rileva, è stato modificato dall'art. 6della legge 18 novembre 1998 n° 415, il quale ha introdotto i commi 14-bis, 14-ter e 14-quater.In particolare, il neo introdotto art. 14-quater prevedeva: “I corrispettivideterminati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bisdell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili aisensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ognipatto contrario è nullo”.Tale testo normativo è rimasto in vigore sino al 30 giugno 2006, ossia sinoalla sua abrogazione intervenuta in base all'art. 256 del d.lgs. 12 aprile2006 n° 163.Tenuto conto della ricostruzione normativa or ora esposta, si può agevol-mente notare che la Convenzione 4 luglio 2000 è stata siglata nel vigoredell'art. 17, comma 14-quater, della legge [OSCURATO:PERSONA], il quale – come sopradetto – prevedeva l'inderogabilità dei minimi di tariffa e la nullità dei patticontrari.Nondimeno, deve considerarsi che i ricorrenti non lamentano che la Con-venzione abbia violato i minimi tariffari in vigore al momento della sua sti-pula (ossia quelli della Tariffa professionale del 1949), ma quelli previstiNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026dal successivo d.m. 4 aprile 2001, il quale – com'è noto – venne annullatodalle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 2002 n° 6552 e 8 agosto 2002 n°7067 del 2002, ma venne anche recepito, immediatamente dopo tali pro-nunce, dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002 n° 166 (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]-quater, in vigore dal 18 agosto 2002).Quest'ultimo, con effetto dal 18 agosto 2002, introdusse nell'art. 17 dellalegge [OSCURATO:PERSONA] il comma 12-ter del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] della giu-stizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deter-mina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi (…). I corrispettivisono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico del-la legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione deldecreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro del-la giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 96 del26 aprile 2001”.È, dunque, vero che dall'entrata in vigore della legge n° 166/2002 i mini-mi inderogabili di tariffa professionale per le prestazioni dei progettisti nelsettore degli appalti pubblici erano (transitoriamente) previsti dal d.m. 4aprile 2001 sino alla emanazione del successivo decreto del Ministro dellaGiustizia, ma è anche vero che tali minimi di tariffa obbligatori sono entra-ti in vigore il 18 agosto 2002 (data di entrata in vigore della legge n°166/2002), ossia successivamente alla Convenzione del 4 luglio 2000: edè noto che l'illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto (contenentela quantificazione di onorari inferiori ai minimi di legge) deve essere riferi-ta alle norme in vigore nel momento della sua conclusione.Infatti, la norma che introduce un divieto non può che essere interpretata,secondo il precetto previsto dall'art. 11 delle preleggi, nel senso che essadispone solo per l'avvenire (Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n° 34870).Ed anche l'inserzione automatica di prezzi “imposti dalla legge” (art. 1339cod. civ.) non può che operare dopo l'entrata in vigore della legge stessa.Numero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026In conclusione, i minimi di tariffa vigenti al momento della stipula dellaConvenzione erano quelli previsti dalla legge applicabile ratione temporis,ossia quelli previsti dalla Tariffa professionale del 1949, mentre i nuoviminimi ex d.m. 4 aprile 2001, annullato dal [OSCURATO:PERSONA], ma recepito dall'art.17, comma 12-ter, della legge [OSCURATO:PERSONA] (introdotto dalla legge n° 166/2002, vigente, come già detto, dal 18 agosto 2002) sono applicabili soloalle Convenzioni successive alla entrata in vigore di quest'ultima legge.Quanto, poi, all'argomento dei ricorrenti, secondo il quale il compenso do-vrebbe essere liquidato applicando la tariffa in essere (non alla stipula,ma) alla conclusione dell'incarico, si osserva che il passaggio motivaziona-le della sentenza, nel quale viene precisato che l'art. 17 della legge Merlo-ni (col conseguente divieto di deroga ai minimi tariffari) venne abrogatoben prima del completamento dei lavori (sentenza pagina 10), non è statoadeguatamente censurato dai ricorrenti.In ogni modo, la regola della liquidazione del compenso con riferimento al-la tariffa esistente al momento della conclusione dell'incarico è evidente-mente applicabile solo ove non sia precedentemente intervenuta una pat-tuizione sul compenso stesso, dovendosi, in tal caso, fare riferimento aquest'ultima per volontà stessa delle parti.Va poi rimarcato che la disciplina transitoria applicabile al caso di specie èquella sopra indicata, con la conseguenza che non ha alcun rilievo il fattoche le norme concernenti la determinazione dei corrispettivi di progetta-zione sia transitata nell'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163.Peraltro, l'inderogabilità dei minimi tariffari è rimasta solo per un breveperiodo: l'art. 92 non ne fa cenno se non indirettamente al quarto comma(mediante il richiamo all'art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 1989 n°65): ma l'art. 92, quarto comma, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,lettera t), n° 4), del d.lgs. 11 settembre 2008 n° 152.8.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti allarifusione delle spese del presente giudizio in favore della resistente, per laNumero registro generale 11182/2021Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16114/2026Data pubblicazione 25/05/2026cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificatodal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 185,9 mila) – si ri-manda al dispositivo che segue.Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale deiricorrenti, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppiodel contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino