CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 39539/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 27315-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 12785/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che, visto l'art 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento necessario di competenza e annulli l'ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - del 30/09/2020, con le conseguenze di legge. Rilevato che: con ricorso notificato in data 16/10/2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza emessa in data 30 settembre 2020 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio promosso dalla Marconi ai sensi dell'art. 1, comma 48 e ss. L. 92/2012, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la indicata ordinanza il tribunale ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. ritenendolo «inscindibilmente connesso al procedimento penale, nel quale la ricorrente risulta essere stata querelata dalla società resistente per appropriazione indebita» e ha demandato alle parti la facoltà di riassumerlo allorché lo «riterrà»; la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha ritenuto di svolgere attività difensiva; il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati; ai sensi dell'art. 380-ter, 2° comma, c.p.c., tali conclusioni sono state comunicate alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: con il proposto regolamento, la Marconi deduce la violazione degli artt. 3 e 75 cod.proc.pen. e 211 disp. att. cod.proc.pen.; assume che non vi era prova che la querela fosse stata effettivamente acquisita dalle Procure della Repubblica competenti e che, in ogni caso, Ric. 2020 n. 27315 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- non pendeva nei suoi confronti alcun procedimento penale, sicché mancava il presupposto necessario per la sospensione, ossia la contemporanea pendenza dei due processi; aggiunge che la norma di riferimento citata nell'ordinanza, ossia l'art. 299 cod.proc.pen., è del tutto inconferente, riguardando la disciplina della revoca e sostituzione delle misure cautelari; con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 92/2012 e 111 Cost., sostenendo che l'ordinanza di sospensione viola il principio della ragionevole durata del processo, in quanto adottata in un procedimento che, nell'intento del legislatore, è caratterizzato da sommarietà e urgenza; inoltre il provvedimento appare erroneo nella parte in cui non contiene alcun riferimento alla cessazione della causa di sospensione, avendo rimesso interamente alle parti l'iniziativa della riassunzione del processo; conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, il proposto regolamento va accolto alla stregua del principio, più volte affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. 30 luglio 2021, n. 21954; Cass. 14 maggio 2018, n. 11688; Cass. 13 gennaio 2015, n. 313), secondo cui la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio; tale sospensione non può essere disposta, come erroneamente ha fatto il tribunale di Roma, sul presupposto della mera presentazione di una Ric. 2020 n. 27315 sez. ML - ud. 09-11-2021 -3- denuncia — querela e della (peraltro non dimostrata) conseguente apertura di indagini preliminari. Conseguentemente, l'ordinanza deve essere annullata e le parti rimesse dinanzi al Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento. PQM La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l'impugnata ordinanza e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]